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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 12 del 28 ottobre 2016
Revoca del decreto n. 70/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio del Centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Postioma, 25 Castelfranco Veneto (TV) - Vita e Lavoro S.C.S. onlus, via Anassilide 5/a, Montebelluna (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L’atto rilascia l’autorizzazione all’esercizio per l’intera nuova capacità ricettiva e identifica l’ente gestore.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: istanza di autorizzazione all’esercizio del 17/09/2015, acquisita in data 18/09/2015, prot. n. 373502; parere dell’Azienda Ulss 8 trasmesso con nota protocollo n. 36732 del 25/08/2016, acquisito in data 30/08/2016, prot. n. 326464.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con DGR n. 84/2007 e con DGR n. 2067/2007.
Premesso che il Centro Diurno per persone con disabilità “Vita e Lavoro”, Via Postioma, 25 Castelfranco Veneto (TV) - Vita e Lavoro S.C.S. Onlus, Via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV) è stato autorizzato all’esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 457 del 23/11/2009, rinnovato con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 70 del 1/09/2014 per la capacità ricettiva di 24 posti, avente scadenza il 23/11/2019.
Preso atto che con nota del 17/09/2015, acquisita agli atti in data 18/09/2015, prot. n. 373502, la Vita e Lavoro S.C.S. Onlus, Via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV) ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 84/2007, per l’ampliamento della capacità ricettiva da 24 a 30 posti.
Preso atto che con nota del 2/10/2015, prot. n. 394955, la Sezione Non Autosufficienza – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, ha incaricato l’Azienda ULSS 8 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l’Azienda ULSS 8 ha effettuato la visita di verifica in data 8/03/2016 e ha inviato alla Direzione Servizi Sociali, il rapporto di verifica con prot. n. 36732 del 25/08/2016, registrato agli atti in data 30/08/2016, prot. n. 326464. Dal documento risulta che la valutazione complessiva dichiarata dalla Azienda ULSS n. 8 è positiva per la capacità di 30 posti.
Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R. 22/02.
Considerata l’opportunità di uniformare le scadenze dell’autorizzazione all’esercizio ad un termine unitario si ritiene opportuno autorizzare il centro diurno per la intera nuova capacità ricettiva revocando nel contempo il decreto n. 70 del 1/09/2014.
Visto il Decreto del Direttore dei Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92.
decreta
Fabrizio Garbin
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