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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 9 del 28 ottobre 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Cherubina Manzoni", via Marconi 64, Minerbe (VR) - Fondazione Pia Opera Ciccarelli, Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie Socio-Sanitarie e Sociali".
L’atto rinnova l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un Centro di Servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l’ente gestore dell’attività.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 666 del 13/4/2016, acquisita in data 14/04/2016, prot. n. 146332.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con DGR 84/2007 e 2067/2007; con DGR 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto:
che il Centro di Servizi “Cherubina Manzoni” di Minerbe, via Marconi 64 - Fondazione Pia Opera Ciccarelli, vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto n. 101 del 1/4/2009 per 60 posti di primo livello assistenziale e con decreto n. 385 del 9/10/2013, a seguito di trasformazione di posti da primo a secondo livello, per 20 posti di secondo livello assistenziale;
che la nuova capacità ricettiva del Centro Servizi “Cherubina Manzoni” è di 40 posti di primo livello assistenziale e 20 posti di secondo livello assistenziale;
che con nota protocollo n. 666 del 13/4/2016 - acquisita al protocollo regionale in data 14/04/2016 al n. 146332 - la Fondazione, nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per l’unità di offerta di 40 posti letto di primo livello assistenziale secondo le procedure indicate dalla DGR 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 84/2007.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla DGR 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92;
decreta
Fabrizio Garbin
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