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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 5 del 21 ottobre 2016
Revoca del decreto n. 121 del 9/04/2014 e contestuale nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione Casa di Riposo "Immacolata di Lourdes" onlus, Corso San Lorenzo 27, Pescantina (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali".
L’atto rilascia l’autorizzazione all’esercizio per l’intera nuova capacità ricettiva e identifica l’ente gestore.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria. Istanza di autorizzazione all’esercizio del 20/02/2015, acquisita in data 20/02/2015, prot. n. 82438; pareri dell’Azienda Ulss 22 trasmessi con nota del 20/04/2016, prot. n. 22049, acquisita in data 21/04/2016, prot. n. 156102, e con nota del 23/06/2016, prot. 34203, acquisita in data 23/06/2016, prot. n. 244808.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Premesso che il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes onlus, Corso San Lorenzo, 27 Pescantina (VR) è stato autorizzato all’esercizio con Decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 121 del 9/04/2014, per la capacità ricettiva di 53 posti letto di primo livello assistenziale e di 24 posti letto di secondo livello assistenziale, avente scadenza il 9/04/2019.
Preso atto che con nota del 20/02/2015, acquisita agli atti in data 25/02/2015, prot. n. 82438, la Fondazione Casa di Riposo Immacolata di Lourdes onlus, Corso San Lorenzo, 27 Pescantina (VR) ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per nuovi 4 posti letto per persone anziane non autosufficienti con gravi patologie (SLA, malati terminali, pazienti in ventilazione artificiale) a seguito di trasformazione di pari numero di posti letto per persone anziane autosufficienti.
Preso atto che la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive, ora Struttura di Progetto Grandi Strutture Ospedaliere di Cura, con nota prot. n. 499973 del 9/12/2015 ha espresso parere favorevole alla riorganizzazione che prevedeva la trasformazione senza lavori di 4 posti letto per persone anziane autosufficienti in 4 posti letto per persone anziane non autosufficienti con gravi patologie (SLA, malati terminali, pazienti in ventilazione artificiale).
Preso atto che con la suddetta nota Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive si intendeva, inoltre, concluso il procedimento di autorizzazione ex art. 7 della L.R. 22/2002 essendo stato già espresso il parere di conformità alla programmazione da parte della allora Sezione Non Autosufficienza con nota prot. n. 374042 del 18/09/2015.
Preso atto che con nota del 15/12/2015, prot. n. 509896, la Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, ha incaricato l’Azienda ULSS 22 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l’Azienda ULSS 22 ha effettuato la visita di verifica in data 5/04/2016 e ha inviato alla Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, il rapporto di verifica con prot. n. 22049 del 20/04/2016, registrato agli atti in data 21/04/2016 prot. n. 156102, dal quale risulta che l’esito della visita di verifica è stato positivo per l’intera nuova capacità ricettiva con prescrizione di adeguamento ai seguenti requisiti, per i quali è stato individuato il tempo di adeguamento pari a 3 mesi:
Rilevato che l’Azienda ULSS 22 con nota protocollo n. 34203 del 23/06/2016, acquisita agli atti al prot. n. 244808 del 23/06/2016, ha evidenziato l’adeguamento ai requisiti GENER06.AU.1.2 e GENER06.AU.1.3.
Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R. 22/02.
Considerata l’opportunità di uniformare le scadenze dell’autorizzazione all’esercizio ad un termine unitario.
Visto il Decreto del Direttore dei Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92.
decreta
Fabrizio Garbin
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