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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 4 del 21 ottobre 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite", via Ippolito Banfi, 25 Vidor (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali".
L’atto rinnova l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di precedente autorizzazione e identifica l’ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di autorizzazione del 2/08/2016, prot. n. 1295, acquisita in data 4/08/2016, prot. n. 301372
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con DGR n. 84/2007 e con DGR n. 2067/2007; con DGR 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che con Decreto n. 218 del 8/09/2011 il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite”, via Ippolito Banfi, 25 Vidor (TV) è stato autorizzato all’esercizio per la capacità ricettiva di 43 posti letto di primo livello assistenziale.
Preso atto che con nota del 2/08/2016, acquisita agli atti in data 4/08/2016, prot. n. 301372, il legale rappresentante della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite, chiedendo il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla DGR 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 84/2007 per i servizi gestiti.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedura prevista dalla DGR n. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con decorrenza dalla scadenza del decreto n. 218 del 8/09/2011.
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92
decreta
Fabrizio Garbin
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