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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 3 del 21 ottobre 2016
Integrazione del DDR n. 65 del 29/02/2012 per il riconoscimento di ulteriori posti presso il Centro di Servizi per persone anziane "Centro Residenziale Leo Cirla", via Scuola Agraria 7, località Marzana, Verona - Istituto Assistenza Anziani, via Baganzani 11, Verona. L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L’atto integra il Decreto indicato in oggetto e autorizza l’unità residenziale indicata in oggetto all’esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. n. 22/2002 e identifica l’ente gestore di tale attività.
Richiesta I.A.A. del 30/09/2016 prot. n. 012872, agli atti in data 14/10/2016 prot. n. 394730 e verbale dell’Azienda ULSS n. 20 prot. n. 81449 del 14/10/2016, agli atti al prot. n. 395967 del 14/10/2016
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/08/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. n. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che il Centro di Servizi per persone anziane “Centro Residenziale Leo Cirla”, Via Scuola Agraria 7, Località Marzana, Verona – Istituto Assistenza Anziani, Via Baganzani 11, Verona è stato autorizzato in deroga all’esercizio con DDR n. 65 del 29/02/2012 per n. 48 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, n. 18 posti di secondo livello assistenziale, n. 6 posti di Stati Vegetativi Permanenti e n. 24 posti destinabili a funzione sanitaria o socio-sanitaria.
Preso atto che con DDR n. 14 del 27/05/2014, rettificato con DDR n. 57 del 4/08/2014, il “Centro Residenziale Leo Cirla” è stato rinnovato nell’autorizzazione all’esercizio per la Sezione Stati Vegetativi Permanenti per i 6 posti.
Preso atto che con nota del 30/09/2016 prot. n. 012872, agli atti in data 14/10/2016 prot. n. 394730, l’ente gestore Istituto Assistenza Anziani ha comunicato l’attivazione di n. 23 posti, in virtù della necessità di trasferire gli ospiti attualmente presenti presso il Centro Residenziale “Garonzi” di Grezzana (VR) a seguito della segnalazione inviata dal Comune di Grezzana proprietario dell’immobile, della presenza di elementi di criticità inerenti l’idoneità statica e la vulnerabilità sismica.
Rilevato che l’Azienda ULSS 20 ha effettuato la visita di verifica in data 6/10/2016 e ha inviato alla Direzione Servizi Sociali, il rapporto di verifica con prot. n. 395967 del 14/10/2016, registrato agli atti al prot. n. 395967 del 14/10/2016.
Nel rapporto si dà atto che i requisiti strutturali sono stati esaminati in sede di verifica per l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con DDR n. 65/2012, per cui l’Azienda ULSS n. 20 ha effettuato la visita di verifica rispetto agli standard organizzativi.
All’atto della visita, in base a quanto riportato nel rapporto sono risultati conformi tutti i requisiti, con la prescrizione relativa al requisito: CS-PNA.AU.1.1: l’orario di lavoro dell’educatore non copre quanto previsto dallo standard: tempo di adeguamento 30 giorni.
Vista la programmazione aziendale attuale che assegna ulteriori n. 24 posti di primo livello nel piano di zona anno 2016;
Vista la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 22/2002 del progetto definitivo di ristrutturazione e messa a norma del Centro Residenziale per anziani “Leo Cirla” per la capacità complessiva di n. 83 posti per anziani non autosufficienti (di cui n. 65 di primo livello assistenziale e n. 18 posti di secondo livello) e n. 20 posti di S.V.P..
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. n. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.
decreta
Fabrizio Garbin
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