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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 2 del 12 ottobre 2016
Revoca del decreto n. 245 del 30/08/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili "TAU", per i Centri Diurni per persone disabili: "Fratello Fuoco" e "Sorella Luna" della Provincia Padovana Frati Minori Conventuali, via Cappello 79, Noventa Padovana (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L’atto revoca il Decreto indicato in oggetto e contestualmente riconosce l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l’ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di autorizzazione: prot. n. 200261 del 13/05/2015, pareri dell’Azienda ULSS 16 trasmessi con nota protocollo n. 30220 del 15/04/2016, prot. n. 47726 del 10/06/2016, acquisiti agli atti ai prot. n. 148964 del 15/04/2016 e n. 228116 del 13/06/2016.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007.
Considerato:
che la Comunità Alloggio per persone disabili “La Barchessa” della Provincia Padovana Frati Minori Conventuali di Noventa Padovana, avente sede in via Cappello 79 è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 4063 del giorno 11/12/2007 per la capacità ricettiva di 16 posti e rinnovata per la medesima capacità ricettiva con Decreto del Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali n. 245 del 30.08.2012;
che in data 8/05/2015 con nota prot. n. 45/2015, registrata agli atti al prot. n. 200261 del 13/05/2015, il rappresentante legale della Provincia Padovana Frati Minori Conventuali di Noventa Padovana, a seguito di ristrutturazione del Villaggio S. Antonio, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio per la Comunità alloggio “ La Barchessa” ora denominata “Tau” per una nuova capacità ricettiva di n.20 posti, suddivisa in due nuclei, e per i Due Centri Diurni per persone con disabilità “ Fratello Fuoco” e “Sorella Luna” da 30 posti ciascuno;
che in data 26/10/2015 prot. n. 430220 e in data 2/12/2015, prot. n. 492442 e 492347 la Sezione Non Autosufficienza ha incaricato, ai sensi della L.R. 22/02, l’Azienda ULSS n. 16 all’accertamento e verifica dei requisiti di autorizzazione all’esercizio presso le Unità di offerta sopra descritte; l’Azienda ULSS n. 16 di Padova ha effettuato la visita di verifica in data 5/04/2016 e ha inviato il rapporto di verifica con nota del 15/04/2016 prot. n. 30220, acquisito al prot. n. 148964 del 15/04/2016.
Il documento attesta che: la Comunità Alloggio per persone disabili “Tau” ex Barchessa dovrà “ottemperare alle prescrizioni date entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica”; il Centro Diurno per persone disabili “ Fratello Fuoco” risulta rispondente ai requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, con la richiesta di far “pervenire il nuovo elaborato grafico e la registrazione SIAN entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto”; il Centro Diurno per persone disabili “ Sorella Luna” risulta rispondente ai requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, con la richiesta di far “pervenire il nuovo elaborato grafico e la registrazione SIAN entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto”;
che con nota del 10/06/2016 prot. n. 47726, agli atti in data 13/06/2016 prot. n. 228116, l’Azienda ULSS n. 16 comunica che la struttura ha ottemperato alle prescrizioni rilevate dal Team di verifica.
Considerata la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. 22/02.
Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).
Visto:
il Decreto n. 82 del 29 settembre 2016 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 16 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92;
decreta
Fabrizio Garbin
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