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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 1 del 12 ottobre 2016
Autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per anziani non autosufficienti "Valgrande", Via Valgrande, Sant'Urbano (PD) - C.S. Coopselios, via A. Gramsci 54/S, Reggio Emilia (RE). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L’atto autorizza il centro di servizi all’esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: istanza di autorizzazione del 30/3/2015, acquisita in data 19/05/2015, prot. n. 209765, pareri dell’Azienda ULSS 17 trasmessi con nota prot. n. 44374 del 18/11/2015, acquisita in data 18/11/2015 prot. n. 470651,con nota prot. n. 4123 e 4124 del 22/12/2015, acquisite in data 25/01/2016, prot. n. 25924 e n. 25950, e successivamente integrati con nota prot. n. 19430 del 31/05/2016, acquisita in data 31/05/2016, prot. n. 213985.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che il centro di servizi di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale “Valgrande”, via Valgrande 43/A, Sant’Urbano è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 36 del 26/1/2010; il provvedimento è stato rettificato con decreto n. 89 del 9/3/2010 con riferimento all’ente autorizzato all’esercizio, la Società di Progetto “Servizi Sociali s.p.a.” di Padova.
Preso atto:
L’Azienda ULSS 17 ha inviato la documentazione di riscontro dei sopralluoghi effettuati con note prot. n. 44374 del 18/11/2015, acquisita al prot. n. 470651 in data 18/11/2015, prot. n. 2123 e n. 2124 del 22/1/2016, acquisite in data 25/01/2016, prot. n. 25924 e n. 25950, dalle quali risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio per la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (ripartiti in due nuclei di 30 posti ciascuno). Con riferimento al requisiti CS-PNA.AU.2.1.3 l’Azienda ULSS ha assegnato il termine del 18/2/2016 per “l’invio di nuovi elaborati grafici conformi allo stato di fatto, timbrati e firmati dal Tecnico abilitato e vidimati dall’UTC del Comune di Sant’Urbano che ne attesti la conformità edilizia.”.
L’Azienda ULSS 17, con nota prot. n. 19430 del 31/05/2016, acquisita in data 31/05/2016 prot. n. 213985, a seguito del sopralluogo svolto in data 17/05/2016, ha inviato rapporto di verifica positivo in merito all’adempimento della prescrizione di cui al requisito CS-PNA.AU.2.1.3.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge.
Visto il Decreto n. 82 del 29 settembre 2016 del Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Fabrizio Garbin
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