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Bur n. 10 del 24 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 18 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FF971AG.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, per l’utilizzo dell’ambulanza targata FF971AG.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
-  istanza di autorizzazione prot. reg. n. 444344 del 15.11.2016;
-  parere e visita di verifica in data 24.11.2016, dell’Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia prot. reg. n. 459300 del 24.11.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell’art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
  • la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l’altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
  • con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
  • con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l’autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

  • la Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, con decreto n. 42 del 7.4.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
  • con nota prot. reg. n. 444344 del 15.11.2016, l’istante ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un’ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
  • contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, per l’attivazione della verifica dei requisiti di cui all’art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

  • in seguito a parere e visita di verifica in data 24.11.2016, dell’Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, prot. reg. n. 459300 del 24.11.2016, l’esito dell’accertamento è risultato positivo;
  • l’esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l’istante all’esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l’istruttoria sui requisiti di cui all’art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

  • il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la l.r. 22/2002;
  • la dgr 1511/2003;
  • la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la dgr 1080/2007;
  • la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

  1. di autorizzare la Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all’esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all’ambulanza targata FF971AG;
  2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dalla dr.ssa Elisa Guidoni, nata a Verona il 28.2.1940 e iscritta nell’Albo dell’Ordine dei Medici di Venezia sulla quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
  3. di prescrivere che l’eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
  4. di dare atto che l’eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all’esercizio;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

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