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Bur n. 10 del 24 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 14 del 10 gennaio 2017

Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità": autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni: Comunità Alloggio denominata "Giubileo della Misericordia" - Modulo Estensivo sita a Venezia Castello 6660/N capacità recettiva pari a n.20 utenti.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in oggetto si provvede al rilascio dell’autorizzazione, a favore della Fondazione di Religione “Opera Santa Maria della Carità”, all’esercizio dell’attività socio-sanitaria, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni, presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo, presso la sede sita a Venezia – Castello 6660/N, la cui capacità recettiva è pari a n.20 posti. Questa Comunità Alloggio nasce dalla fusione di due precedenti Comunità dotate ciascuna di una capacità recettiva pari a n.10 posti.

Estremi dei principali documenti per l’istruttoria:
istanza di autorizzazione del 20.6.2016, prot. reg. n.247124/2016;
parere U.L.S.S. n. 12 Veneziana del 30.6.2016, prot. reg. n.256321/2016;
parere Direzione Programmazione Sanitaria del 14.7.2016 – prot. reg. n.273300;
rapporto di verifica redatto in data 30.8.2016 dall’Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana e trasmesso con nota del 7.9.2016, prot. reg. n.337326/2016;
parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l’esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTA l’istanza del 20.6.2016 con la quale la Fondazione di Religione “Opera Santa Maria della Carità” ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria presso la seguente unità d’offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni:

Comunità Alloggio denominata “Giubileo della Misericordia” - Modulo Estensivo

sita a Venezia – Castello 6660/N

capacità recettiva pari a n.20 utenti.

La Fondazione ha precisato che il servizio nasce dall’unificazione di due precedenti Comunità Alloggio denominate rispettivamente “Cormorano “ e Airone” per le quali non è stato richiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in quanto, in considerazione degli interventi strutturali richiesti, è stato scelto di dismettere tali strutture e collocarle in una nuova sede unificandole in una unica Comunità Alloggio;

VISTO il parere espresso dall’Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana con nota del 30.6.2016 con la quale si comunica che la C.A. “Giubileo della Misericordia” è inserita nel Piano di Zona 2011-2016 per n.20 posti in sostituzione delle C.A. Airone e C.A. Cormorano (dotate di n.10 posti letto ciascuna) ed allocate al Lido di Venezia in immobile non più idoneo. L’Azienda rileva inoltre che la C.A. in oggetto risponde al bisogno di accoglienza residenziale di pazienti con patologia psicotica grave e livello di autonomia medio bassa per i quali sono necessari progetti terapeutico riabilitativi a lungo termine e precisa che la sostenibilità economica dell’intervento è garantita dalle risorse finanziarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal rispetto degli standard regionali previsti.

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 14.7.2016 con il quale la Direzione Programmazione Sanitaria ha confermato la congruità con la programmazione regionale della Comunità Alloggio “Giubileo della Misericordia”– Modulo Estensivo – sita a Venezia - Castello 6660/N per n.20 posti letto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 30.8.2016 dall’Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 7.9.2016, e concluso con una valutazione positiva;

RILEVATO che la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: “Presa d’atto in merito alle domande di autorizzazione all’esercizio”;

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

  1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Fondazione di Religione “Opera Santa Maria della Carità” all’esercizio dell’attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d’offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni:

Comunità Alloggio denominata “Giubileo della Misericordia” - Modulo Estensivo
sita a Venezia – Castello 6660/N
capacità recettiva pari a n.20 utenti;

  1. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio con le modalità di cui di cui all’art. 11, comma II^ ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
  2. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  3. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
  4. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
  5. di notificare copia del presente provvedimento alla Fondazione di Religione “Opera Santa Maria della Carità” e di inviarne copia all’Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

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