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Bur n. 10 del 24 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 11 del 10 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio denominata "Casa Nalin" Modulo Estensivo sita a Jesolo (VE) Via Levantina n.102 capacità recettiva pari a n. 10 utenti.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio, alla Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, per l’esercizio dell’attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata “Casa Nalin ” – Modulo Estensivo - sita a Jesolo (VE), Via Levantina n.102, per una capacità recettiva pari a n. 10 utenti, per pazienti psichiatrici. La Cooperativa era già stata autorizzata per la suddetta unità d’offerta, come Modulo di Base, con decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 257 del 1.9.2015.

Estremi dei principali documenti per l’istruttoria:
istanza di autorizzazione del 14.3.2016 - prot. reg. n. 102736/2016;
parere U.L.S.S. n.10 Veneto Orientale dell’11.5.2016, prot. reg. n.185391/2016;
parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.5.2016, prot. reg. n. 187662;
rapporto di verifica redatto in data 20.6.2016 dall’Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana e trasmesso con nota del 27.6.2016, prot. reg. n.251048/2016;
parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l’esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTA l’istanza del 14.3.2016 con la quale l’Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria per la struttura in oggetto come Modulo Estensivo atteso che la stessa era già stata autorizzata, come Modulo di Base, con decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 257 del 1.9.2015;

VISTO il parere espresso dall’ULSS 10 Veneto Orientale con nota dell’11.5.2016 con la quale comunica che:

  • la struttura è coerente con le esigenze assistenziali previste dal vigente Piano di Zona nel quale la struttura è classificata come C.A. Modulo Estensivo con complessivi 10 posti letto;
  • risponde al fabbisogno locale e trova la necessaria copertura economica nell’ambito del budget previsto per l’area della Salute Mentale;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.5.2016 con la quale si conferma la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura come Modulo Estensivo per una capacità recettiva pari a n.10 posti;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 20.6.2016 dall’Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 27.6.2016, concluso con una valutazione positiva;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: “Presa d’atto in merito alle domande di autorizzazione all’esercizio”;

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

  1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale all’esercizio dell’attività socio-sanitaria presso la seguente unità d’offerta per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio denominata “Casa Nalin” – Modulo Estensivo
sita a Jesolo (VE) – Via Levantina n.102
capacità recettiva pari a n. 10 utenti;

  1. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio con le modalità di cui di cui all’art. 11, comma II^ ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
  2. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  3. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
  4. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
  5. di notificare copia del presente provvedimento alla l’Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all’Azienda U.L.S.S. n.4 Veneto Orientale;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

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