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Bur n. 8 del 17 gennaio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 144 del 15 dicembre 2016

IIPPAB - "Ente asili Manzoni" e l'Istituto Cesana Malanotti, entrambe con sede in Vittorio Veneto. Fusione per incorporazione ex articoli 58 e 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6872 e articolo 12, comma 2, lettera a) della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

Note per la trasparenza

Una piccola Ipab adibita a scuola per l'infanzia oggi non più funzionante, viene fusa per incorporazione in un'altra Ipab limitrofa, ai fini della razionalizzazione istituzionale e per evitarne l'oblio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 Settembre 2016 per l'Istituto Cesana Malanotti e n. 16 del 19 Settembre 2016 per l'"Ente asili Manzoni"; Comune di Vittorio Veneto, espressione del proprio parere favorevole attraverso il silenzio protratto per oltre trenta giorni richiesti dalla legge.

Il Direttore

  • vista l'istanza, comune alle due Ipab in oggetto specificate, pervenuta in Regione del Veneto in data 16 settembre 2016 prot. 335113 e successivamente integrata in data 18 Ottobre 2016 prot. 401829, con la quale è stato chiesto, in conformità a quanto disposto con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 Settembre 2016 per l’Istituto Cesana Malanotti e n. 16 del 19 Settembre 2016 per l’“Ente asili Manzoni”, la fusione di quest’ultima per incorporazione nell’Ipab Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza  Istituto Cesana Malanotti con sede legale in Vittorio Veneto, con contestuale approvazione delle modifiche allo statuto dell’ente incorporante;
  • atteso che, secondo quanto comunicato, il Comune di Vittorio Veneto, ritualmente attivato per il parere di cui all'articolo 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6972, non ha espresso il proprio parere sulla procedura di fusione, per cui ai sensi di legge si reputa assenziente;
  • ricordato che, letto lo statuto, l'IPAB “Ente asili Manzoni” fu fondata, nel 1867 e successivamente venne riconosciuta quale Ente Morale con R.D. 17 gennaio 1874 n. 257 con la denominazione di Ente Asili Infantili “Regina Margherita”. Successivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 413 del 6 marzo 1944 l’Ipab venne rinominata ‘Alessandro Manzoni’. con lo scopo della educazione morale e scolastica dei fanciulli poi diventando anche scuola dell’infanzia paritaria;
  • ricordato che l'IPAB Istituto Cesana Malanotti, sia pure con denominazioni diverse, ha origini dalle disposizioni del R. D. 17 marzo 1930 n. 395, in virtù delle quali vennero fuse in un unico Ente le Case di Ricovero di Serravalle e di Ceneda con la denominazione di Casa di Ricovero di Vittorio Veneto e che a sua volta tale Ente venne riunito sotto un'unica amministrazione con l'Ospedale Civile di Vittorio Veneto e l'Opera Pia Legato Malanotti, e che poi il 7 giugno 1971 divenne definitivo il distacco dall'Ente Ospedaliero e iniziò l'autonoma gestione delle Opere Pie Raggruppate di Vittorio Veneto;
  • ricordato infine che con D.P.G.R. n. 1306 del 5 ottobre 1988 venne disposta la fusione delle tre Istituzioni nel nuovo Ente Istituto Cesana Malanotti e si approvò il relativo Statuto di talché l'istituzione è stata gestita in modo autonomo con la forma istituzionale di IPAB;
  • ritenuto che la richiesta di fusione presentata dai due enti in oggetto possa essere accolta, richiamando quanto disposto nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall’articolo 58, in quanto le suddette Ipab hanno sostanzialmente il medesimo modus operandi attraverso la erogazione di servizi sociali di tipo assistenziale in senso lato, presentando di fatto complementarità di servizi per il target di persone assistite seppur di età ben diversa, e che l'atto di fusione rispetta quanto indicato all’articolo 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5;
  • preso atto della necessità di provvedere alla approvazione delle modifiche allo statuto dell’IPAB incorporante, per dare corretto perfezionamento al procedimento di fusione;
  • rilevato che il valore contabile lordo complessivo del patrimonio immobiliare dell’ente erigendo, come risulta dagli stati patrimoniali agli atti della struttura regionale competente, unitamente altri atti necessari al procedimento de quo, è di complessivi € 14.653.636= (quattordicimilioniseicentocinquantatremilaseicentotrentasei);
  • atteso che ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55 rimane comunque in capo alla Direzione per i Servizi sociali della Regione Veneto la competenza alla fusione e all’esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
  • ritenuto il nuovo statuto proposto, composto di 18 articoli, rispondente alla normativa, purtuttavia i seguenti commi risultano suscettibili di prescrizione:
    1. Art. 6 c. 3. Il riferimento alla norma andrebbe aggiornato con il D. Lgs. n. 39 del 8 Aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
    2. Art. 6 penultimo comma. Viene introdotto il riferimento di decadenza per assenza dopo 3 sedute, ora vige dopo 3 mesi. Si richiede l’esplicazione dei motivi di questa scelta, poiché non rinvenibili nella delibera del consiglio di amministrazione n. 36 del 14 Settembre 2016.
    3. Art. 9 c. 4 dove si introduce il potere del presidente di assumere decisioni con carattere d'urgenza con successiva ratifica del CdA. Va individuata almeno la casistica e soprattutto stabilito un termine preciso per la successiva ratifica (max. 30 giorni), al fine di evitare la consolidazione di effetti irreversibili del predetto provvedimento.
    4. Art. 11 è opportuno fare anche riferimento al D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” In particolare sulle norme della dirigenza.
  • visto l’articolo 117 della Costituzione;
  • preso atto di quanto fissato dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 4 Maggio 2001, n. 207;
  • vista la Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890 e il relativo regolamento;
  • visto l’articolo 12 della Legge Regionale n. 55/1982, come modificato dall’articolo 71 della Legge Regionale 30 Gennaio 1997, n. 6;
  • preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio;

decreta

  • di approvare la fusione delle due IPAB “Ente asili Manzoni”  e l’Istituto Cesana Malanotti, tutte e due con sede in Vittorio Veneto, mediante incorporazione della prima da parte della seconda, con tutti i conseguenti effetti di legge in particolare per tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
  • di stabilire per la successiva approvazione del nuovo statuto dell'IPAB " Istituto Cesana Malanotti ", nel testo composto di 18 articoli ritenuto il nuovo statuto proposto, composto di 18 articoli, le seguenti prescrizioni da approvarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento:
    1. Art. 6 c. 3. Il riferimento alla norma andrebbe aggiornato con il D. Lgs. n. 39 dell’8 Aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
    2. Art. 6 penultimo comma. Viene introdotto il riferimento di decadenza per assenza dopo 3 sedute, ora vige dopo 3 mesi. Si richiede l’esplicazione dei motivi di questa scelta, poiché non rinvenibili nella delibera del consiglio di amministrazione n. 36 del 14 Settembre 2016.
    3. Art. 9 c. 4 dove si introduce il potere del presidente di assumere decisioni con carattere d'urgenza con successiva ratifica del CdA. Va individuata almeno la casistica e soprattutto stabilito un termine preciso per la successiva ratifica (max. 30 giorni), al fine di evitare la consolidazione di effetti irreversibili del predetto provvedimento.
    4. Art. 11 è opportuno fare anche riferimento al D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” In particolare sulle norme della dirigenza.
  • di dare atto che, dopo la fusione, il patrimonio immobiliare dell’Ipab “Istituto Cesana Malanotti ", risultante dai valori contabili lordi iscritti negli stati patrimoniali al 31/12/2015, agli atti presso gli uffici regionali, dei due enti in oggetto, consiste in complessivi € 14.653.636= (quattordicimilioniseicentocinquantatremilaseicentotrentasei), e che lo stesso è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;
  • di rammentare che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  • di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • di stabilire che il presente decreto, redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l’archivio Direzione Regionale per i Servizi sociali, viene notificato alle due Istituzioni interessate, trasmesso per opportuna conoscenza al Comune di Vittorio Veneto. Del presente provvedimento viene stabilita la pubblicazione integrale nel BURV.

Antonella Pinzauti

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