Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 40 del 29 dicembre 2016

Autorizzazione a prorogare gli incarichi di posizione organizzativa e di posizione di particolare responsabilità al personale dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova per l'anno 2017. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015 - n. 1944 del 06/12/2016).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova a prorogare gli incarichi di posizione organizzativa e di posizione di particolare responsabilità al proprio personale per l’anno 2017.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU del Veneto, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1)   la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2)   il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la DGR n. 1862 del 23/12/2015, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2016 le disposizioni di cui alla DGR n. 2341/2014 e alla DGR n. 233/2015, a tutti gli Enti strumentali regionali, per gli opportuni adempimenti;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016 con cui è stato ribadito che la Giunta regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un esplicito aumento di spesa, in tutti gli altri casi viene demandato ai Direttori di Area, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza degli Enti Strumentali, di provvedere ad autorizzare preventivamente gli atti trasmessi dagli Enti in materia di personale;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata:

“sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0005077/2016 del 07/10/2016 e prot. n. 0006507 del 20/12/2016, con le quali è stata formulata la richiesta di autorizzazione preventiva a conferire i seguenti incarichi al proprio personale dipendente dal 01/01/2017 al 31/12/2017:

- n. 10 incarichi di posizione organizzativa ex art. 8 CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo (comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato) di € 121.000,00;

- n. 19 posizioni di particolare responsabilità (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 30.850,00;

RILEVATO che l’ESU di Padova ha dichiarato che: “la spesa necessaria per il finanziamento della suddetta organizzazione, … trova la sua copertura nel fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, parte stabile, costituito con cadenza annuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del CCNL 01/04/1999. Si evidenzia che il fondino destinato per il finanziamento delle posizioni di particolare responsabilità prevede un importo disponibile ed utilizzabile di € 35.000,00, mentre il fondino destinato al finanziamento delle posizioni organizzative prevede un importo disponibile ed utilizzabile di € 121.875,00, vengono pertanto rispettati i limiti di spesa dei singoli stanziamenti.”;

RILEVATO che l’ESU di Padova ha altresì dichiarato che: “Gli incarichi in parola sono in scadenza al 31/12/2016 e il loro rinnovo al personale interessato è fondamentale per garantire sia il corretto e regolare funzionamento dei servizi erogati agli studenti universitari, e sia per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Azienda nel corso dell’anno 2017. Si precisa inoltre che la presente richiesta non comporta un aumento della spesa per il personale, ai sensi della DGR n. 233/2015, in quanto:

  1. sussiste nel bilancio dell’ESU di Padova l’effettiva disponibilità degli stanziamenti;
  2. nel conferire gli incarichi in parola viene rispettato l’obbligo di contenimento e riduzione della spesa complessiva del personale nel limite di cui all’art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006;
  3. viene rispettato il limite finanziario previsto dal C.C.D.I. aziendale;
  4. viene rispettato il patto di stabilità interno (saldo finale di competenza), così come risulta dai prospetti contabili allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 in corso di adozione.”;

PRESO ATTO che nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Allegato n. 2 al Decreto del Commissario straordinario n. 36 del 12/12/2016 – con riferimento al contenimento della spesa in tema di personale è riportato quanto segue: “Per l’anno 2017 le somme impegnate per spesa del personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2016, n. 296,… ammontano a € 5.128.611,32 adempiendo così al dispositivo di contenimento della spesa di personale di cui sopra, come evidenziato nella tabella sotto riportata.
 

Riferimento normativo

Descrizione

Valore medio di spesa triennio 2011 - 2013

Previsione di impegno per anno 2017

art. 1 comma 557 quater della L. n. 296/2006

Limite di spesa per il personale

€ 5.721.417,18

€ 5.128.611,32


 …si evidenzia che l’Azienda ottempera altresì alle direttive regionali concernenti il contenimento generale della spesa del personale, di cui alle DD.GG.RR. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015”;

VISTO il parere prot. n. 447806 del 16/11/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha precisato quanto segue: “l’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 che prevede l’istituzione di posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, i cui relativi incarichi, a norma del successivo art. 9 del medesimo CCNL, sono conferiti per un periodo massimo non superiore a cinque anni, sulla base di criteri generali propri dell’ente previamente determinati. Pertanto appare opportuno che l’Ente chiarisca, se nel caso in esame, si tratti di nuovi conferimenti o di semplice proroga degli stessi, dopo la scadenza del 31/12/2016, atteso che comunque, in entrambi i casi, dovrà essere rispettato il limite temporale dei cinque anni e, nel caso di nuovo conferimento di incarichi, l’Ente dovrà rispettare i criteri e le procedure predeterminate per l’attribuzione delle P.O.

Per quanto riguarda il profilo economico, nel precisare che il finanziamento delle posizioni di particolare responsabilità e delle P.O. deriva dalla distribuzione di un unico fondo costituito per l’anno 2016, si prende atto delle attestazioni fornite dall’Ente sul rispetto dei vincoli di legge.”;

PRESO ATTO che l’ESU di Padova con nota prot. n. 0006507 del 20/12/2016 ha reso la seguente precisazione: “in merito alla richiesta di preventiva autorizzazione per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa per l’anno 2017, si chiarisce che nel caso in esame si tratta di semplici proroghe degli stessi, essendo incarichi conferiti per la prima volta nell’anno 2016. Viene conseguentemente garantito il rispetto del limite temporale massimo quinquennale della durata degli incarichi stessi, ai sensi del CCNL vigente.”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTI gli artt. 8, 9 e 17, comma 2, lett. f), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 01/04/1999;

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0005077/2016 del 07/10/2016 e prot. n. 0006507 del 20/12/2016

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 447806 del 16/11/2016;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 29/12/2016 prot. n. 526835 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU di Padova a prorogare i seguenti incarichi al proprio personale dipendente dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 151.850,00:

    - n. 10 incarichi di posizione organizzativa ex art. 8 CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo (comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato) di € 121.000,00;
    - n. 19 posizioni di particolare responsabilità (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 30.850,00;
  1. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016;
  2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  4. di incaricare l’ESU di Padova di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

Torna indietro