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Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 39 del 29 dicembre 2016

Autorizzazione a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'ESU di Verona per l'anno 2016. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015 - n. 1944 del 06/12/2016).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1)   la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2)   il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la DGR n. 1862 del 23/12/2015, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2016 le disposizioni di cui alla DGR n. 2341/2014 e alla DGR n. 233/2015, a tutti gli Enti strumentali regionali, per gli opportuni adempimenti;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016 con cui è stato ribadito che la Giunta regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un esplicito aumento di spesa, in tutti gli altri casi viene demandato ai Direttori di Area, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza degli Enti Strumentali, di provvedere ad autorizzare preventivamente gli atti trasmessi dagli Enti in materia di personale;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata:

“sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTA la nota dell’ESU di Verona prot. n. 0002085/2016 del 03/10/2016, che ha formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2016 per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo pari a € 104.690,83;

RILEVATO che la richiesta è stata motivata con l’esigenza di provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2016, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

RILEVATO che l’ESU di Verona ha dichiarato: “di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016 quantificando le risorse come di seguito indicato:

  • confermare l’importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ripreso nello stesso importo per l’anno 1999, ridotto nell’anno 2000 a norma di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del CCNL, e ulteriormente ridotto delle quote di straordinario ex VII° qualifica ora titolari di posizione organizzativa nell’anno 2002;
  • in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 31 del CCNL del 22/01/2004, in particolare i commi 2 e 3, dividere le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
  • aumentare delle risorse finanziarie e stabili del fondo 2015 nella misura prevista dall’art. 4, co. 2, del CCNL. del 05/10/2001, retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio;
  • ridurre ad € 768,24 le risorse variabili, costituite dal solo importo stabilito ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 01/04/1999, inferiori all’incremento dell’1,2% del monte salari 1997 (equivalente ad € 6.405,66), in quanto sussiste la relativa capacità di spesa ed in considerazione dei maggiori risparmi originati dai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che hanno consentito di garantire la qualità ed incrementare i servizi erogati dall’Azienda a fronte di una progressiva riduzione del numero dei dipendenti in servizio e della relativa spesa in rapporto alle qualifiche di appartenenza;
  • riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m. e i.:

    decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01/01/2011-31/12/2014 (riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell’anno 2010, riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 01/01/2011-31/12/2014). A decorrere dal 1° gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014;
  • riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, 208 (legge di stabilità per il 2016):
  • riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell’anno 2015,
  • riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • il fondo annuale per gli incentivi per funzioni tecniche, art. 15 c. 1 lett. k) del CCNL del 01/04/1999, sarà determinato nell’esatto importo a fine esercizio in conformità a quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nel “Regolamento dell’ESU di Verona per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”;

RILEVATO che l’ESU di Verona ha altresì dichiarato che:

“- nell’anno 2015 è stato rispettato il contenimento dei saldi di finanza pubblica,

- nell’anno2015 la spesa per il personale è stata ridotta rispetto alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011 – 2012 – 2013,

- nell’anno 2015 è stata ridotta l’incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese correnti (media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013),

- si prevede di confermare nell’anno 2016 le tre condizioni di spesa richiamate in conformità al bilancio di previsione adottato con Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 29/03/2016”;

PRESO ATTO che l’Ente ha attestato che: “Il fondo produttività anno 2016 è stato costituito nel rispetto dei vincoli normativi e, in particolare:

- dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i. (decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto delle disposizioni vigenti nel periodo 01/01/2011 – 32/12/2014. A decorrere dal 1 gennaio 2015 vengono ripetuti e consolidati i tagli operati sul fondo del 2014);

- dell’art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208 – legge di stabilità per il 2016 (riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell’anno 2015 e riduzione automatica risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio a decorrere dal 01/01/2016).

…rispetta le norme vigenti in materia di spesa per il personale ed in particolare i vincoli previsti dai commi 557 e 557 – quater dell’art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., così come risulta dai prospetti contabili allegati al Bilancio di previsione 2016 – 2018.”;

PRESO ATTO che la richiesta dell’ESU di Verona di autorizzazione alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2016 prevede un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo pari a € 104.690,83, inferiore rispetto al costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 111.101,37 autorizzato per il Fondo 2015 con DDR Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 26 del 29/06/2015, come previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208;

VISTO il parere prot. n. 447800 del 16/11/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha dichiarato quanto segue: “Esaminata la richiesta di parere presentata dall’ESU di Verona e trasmessa con nota di codesta Direzione, sulla base degli atti dichiarati dall’Ente, si prende atto.”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Verona l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTO l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 01/04/1999;

VISTO l’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22/01/2004;

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208;

VISTA la Circolare n. 12 prot. 24869 del 23/03/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n.       233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTA la nota dell’ESU di Verona prot. n. 0002085/2016 del 03/10/2016;

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 447800 del 16/11/2016;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 27/12/2016 prot. n. 516306 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU di Verona a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2016, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 104.690,83;
  3. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Verona rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016;
  4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di incaricare l’ESU di Verona di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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