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Bur n. 3 del 05 gennaio 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 38 del 29 dicembre 2016

Autorizzazione ad avviare le procedure per l'acquisizione di n. 1 dipendente di categoria D e di n. 2 dipendenti di categoria C, CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, tramite l'istituo della mopbilità previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 s.m.i., rilasciata all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015 - n. 1944 del 06/12/2016).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona ad avviare le procedure per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria D, posizione economica D1-D6, e di n. 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1-C5, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell’11 dicembre 2012. Determinazioni.”, che ha prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2013, a tutti gli ESU del Veneto\, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza come segue:

1)    la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2)    il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull’Ente strumentale, è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTA la DGR n. 1862 del 23/12/2015, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2016 le disposizioni di cui alla DGR n. 2341/2014 e alla DGR n. 233/2015, a tutti gli Enti strumentali regionali, per gli opportuni adempimenti;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016 con cui è stato ribadito che la Giunta regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un esplicito aumento di spesa, in tutti gli altri casi viene demandato ai Direttori di Area, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza degli Enti Strumentali, di provvedere ad autorizzare preventivamente gli atti trasmessi dagli Enti in materia di personale;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata:

“sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTE le note dell’ESU di Verona prot. n. 0002124/2016 del 05/10/2016 e prot. n. 0002522/2016 del 16/11/2016, con cui è stata formulata la richiesta di autorizzazione preventiva ad avviare le procedure per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria D, posizione economica D1-D6, e di n. 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1-C5, tramite l’istituto della mobilità esterna estesa alle pubbliche amministrazioni così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 s.m.i., con precedenza ai dipendenti degli enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, nell’eventualità non siano presentate domande o non risultino idonei candidati in possesso di tale requisito, selezionando gli altri candidati nel rispetto delle norme in materia di mobilità dei dipendenti pubblici”;

RILEVATO  che l’Ente ha dichiarato quanto segue:

•  “- il 31/12/2012 è cessato dal servizio un dipendente di categoria B, iniziale B1;
•  nel 2013 sono cessati dal servizio un dipendente di categoria D, iniziale D1, ed un dipendente di categoria B, iniziale B1;
•  due dipendenti di categoria C e B, iniziale B3, sono cessati dal servizio rispettivamente il 28/02/2015 ed il 31/01/2015;
•  un dipendente di categoria C è cessato dal servizio il 31/08/2016;

con decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 25/03/2016 l’Azienda, richiamati gli articoli 6 e 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, nell’osservanza dei vincoli posti dalla normativa vigente, verificati gli effettivi fabbisogni senza riscontrare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e rilevata una strutturale carenza di personale, 26 dipendenti a fronte di una pianta organica che ne prevede 38, ai sensi dell’art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449, ha così predisposto il programma annuale e triennale delle assunzioni di personale:

- compatibilmente con gli obblighi di legge, sostituzione del personale cessato o copertura di posti vacanti in pianta organica nel rispetto dei limiti di spesa e dei vincoli sulle assunzioni nel triennio 2016 – 2018;

- “assunzione” tramite mobilità di un dipendente di categoria D, iniziale D1 ed un dipendente di categoria C nel 2016 in quanto l’Azienda, compatibilmente con la normativa vigente, non intende privarsi di risorse umane di più elevato profilo professionale, per la realizzazione dei propri obiettivi;

si intende rivedere la programmazione delle assunzioni e, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare dei vincoli previsti dai commi 557 e 557 – quater dell’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., come risulta dai prospetti contabili allegati al Bilancio di previsione 2016 – 2018, conciliare gli obiettivi di contenimento della spesa con le esigenze maturate nell’ambito dell’Azienda ricorrendo alle mobilità per le quali con la presente si richiede l’autorizzazione”;

RILEVATO che l’ESU di Verona ha altresì dichiarato che:

“- nell’anno 2015 è stato rispettato il contenimento dei saldi di finanza pubblica,
- nell’anno 2015 è stata ridotta l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
- nell’anno 2015 la spesa del personale è stata ridotta rispetto alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013,
- si prevede di confermare nell’anno 2016 le tre condizioni di spesa richiamate in conformità al bilancio di previsione adottato con Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 29/03/2016”;

PRESO ATTO che l’ESU di Verona ha comunicato, come di seguito specificato, il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo delle posizioni economiche (iniziale C1 e D1 e finale C5 e D6) delle categorie giuridiche C e D, CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, dei dipendenti per i quali ha avanzato la richiesta di avvio delle relative procedure di acquisizione tramite mobilità:

Posizioni economiche

Tabellare
(comprensivo di tredicesima mensilità)
(€)

IVC
(€)

Indennità di comparto
(€)

Quota altre indennità fondo trattamento accessorio
(€)

Oneri a carico Ente (CPDEL – IRAP – INAIL)
(€)

Oneri a carico Ente (INADEL – TFR)
(€)

Totale spesa
(€)

Iniziale C1 amministrativo

21.075,34

158,08

549,60

1.646,90

7.569,29

611,52

31.610,73

C5 amministrativo

23.726,43

177,97

549,60

1.646,90

8.432,18

688,45

35.221,53

Iniziale D1 amministrativo

22.930,57

171,99

622,80

1.646,90

8.196,79

665,35

34.234,40

D6 amministrativo

30.704,57

230,23

622,80

1.646,90

10.727,08

890,92

44.822,50


(la maggiore retribuzione della posizione economica C5 (la più elevata nella categoria C) rispetto alla posizione economica iniziale C1, stipendio tabellare € 21.075,34, è pari a € 2.651,09 e la maggiore retribuzione della posizione economica D6 (la più elevata nella categoria D), rispetto alla posizione economica iniziale D1, stipendio tabellare € 22.930,57, è pari a € 7.774,00. Tale differenza viene finanziata con il “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, costituito nel rispetto dei vincoli del CCNL e finanziari previsti dalla normativa vigente, la cui consistenza non si definisce e non viene modificata in relazione alla diversa posizione economica di un’eventuale assunzione per mobilità)”;

VISTO l’art. 1, comma 234, della L. 28/12/2015 n. 208 ove è stabilito che: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.”;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica prot. 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016 ad oggetto: “Assunzioni e mobilità regioni e enti locali.” che, ai sensi dell’art. 1, comma 234, della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce quanto segue: “Dai dati acquisiti dal portale “Mobilita.gov.it”…si rileva inoltre che…per le seguenti regioni, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della L. n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto.

Esclusivamente per le predette Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:

sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;…le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.”;

VISTA la nota prot. n. 329842 del 01/09/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha precisato che la nota del Dipartimento della Funzione pubblica prot. 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016 “a seguito del processo di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, ha disposto il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 ed alle annualità anteriori al 20115, “per le Regioni e per gli enti locali che insistono sul loro territorio”. In tale ampia dizione si ritiene debbano ricomprendersi anche gli ESU, quali enti strumentali della Regione. Pertanto, le assunzioni di personale, nonché i processi di mobilità, potranno avere luogo, per i predetti enti, nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese, in particolare, le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale in materia di razionalizzazione delle spese di personale (si veda da ultima la DGR n. 1862/2015)”;

VISTO il parere prot. n. 426636 del 03/11/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha dichiarato quanto segue: “Con riferimento alla richiesta … riguardante l’ESU di Verona si ricorda che ai sensi delle disposizioni di cui alla DGR n. 1862/2015, che ha prorogato le disposizioni dettate dalla Giunta regionale in materia di razionalizzazione delle spese di personale degli enti strumentali della Regione, “Sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.”

Va ricordato inoltre quanto previsto dal comma 557 e seguenti, dell’art. 1, L. 296/06 in tema di obbligo di riduzione della spesa di personale”;

RILEVATO che la DGR n. 1944 del 06/12/2016 ad oggetto “Legge regionale 18/03/2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del veneto. DGR n. 1841 dell’8/11/2011, DGR n. 769 del 02/05/2012, DGR n. 2563 dell’11/12/2012, DGR n. 907 del 18/06/2013, DGR n. 2591 del 30/12/2013, DGR n. 2591 del 30/12/2013, DGR n. 2341 del 16/12/2014, DGR n. 233 del 03/03/2015 e DGR n. 1862 del 23/12/2015. Determinazioni successive.”, adottata cronologicamente in data successiva sia alla nota prot. n. 329842 del 01/09/2016 che al parere prot. n. 426636 del 03/11/2016, entrambi espressi dalla Direzione Organizzazione e Personale, ha introdotto la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata:

“sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

PRESO ATTO che con la DGR n. 1944 del 06/12/2016 i processi di mobilità potranno avere luogo, nel rispetto della normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 con ciò, evidentemente, superando il limite previsto in precedenza dalla DGR n. 1862/2015 e ricordato, da ultimo, con il parere prot. n. 426636 del 03/11/2016 della Direzione Organizzazione e Personale per cui erano ammesse esclusivamente assunzioni solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

PRESO ATTO che nella nota integrativa al Bilancio 2016-2018 – Allegato B al Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 25/03/2016 – con riferimento al contenimento della spesa in tema di personale è riportato quanto segue: “L’ESU di Verona concorre al contenimento della spesa pubblica osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabile alla Regione nel rispetto dell’art. 49 della legge regionale n. 2/2007. La previsione relativa alle spese correnti rispetta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa:

spesa per il personale: € 1.060.940,00; la spesa complessiva per il personale rientra nei limiti di quanto disposto dall’art. 1, comma 557 e 557 quater, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni.

Obbligo di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2012-2013.

Contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

  1. riduzione dell’incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
  2. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative;
  3. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Verona l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalle succitate DDGR n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTO l’art. 1, comma 234, della L. 28/12/2015, n. 208;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica prot. 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n.       233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA  la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTE le note dell’ESU di Verona prot. n. 0002124/2016 del 05/10/2016 e prot. n. 0002522/2016 del 16/11/2016;

VISTE le note della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 329842 del 01/09/2016 e prot. n. 426636 del 03/11/2016;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 27/12/2016 prot. n. 516301 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

1.   di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.   di autorizzare l’ESU di Verona ad avviare le procedure per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria D, posizione economica D1-D6, e di n. 2 dipendenti di categoria C, posizione economica C1-C5, nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

3.   di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Verona rispetti quanto disposto dalle DDGR n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;

6.   di incaricare l’ESU di Verona di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;

7.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

8.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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