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Bur n. 1 del 03 gennaio 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 377 del 20 dicembre 2016

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011. Revoca accreditamento ai servizi al lavoro e cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro dell'ente OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA (C.F. 05510281008).

Note per la trasparenza

Cancellazione dall’elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro di un Operatore accreditato a seguito di revoca dell’accreditamento per rinuncia.

Il Direttore

-    Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e, in particolare, l’articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;

-    Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell’idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;

-    Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)” che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;

-    Visto il DDR n. 219 del 29 febbraio 2012 con cui è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;

-    Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1656 del 21 ottobre 2016 “Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)” ed in particolare l’art. 7 “sospensione e revoca dell’accreditamento”;

-    Visto il DDR n.22 del 03/02/14 di accreditamento ai servizi per il lavoro dell’ente OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA (C.F.05510281008) con sede legale in Milano;

-    Considerato che, con nota del 14 dicembre 2016 acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n.487769 del 14/12/2016, il predetto ente OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA (C.F.05510281008) comunicava la rinuncia all’accreditamento per i servizi per il lavoro in quanto società interessata da un'operazione di fusione per incorporazione in società incorporante già titolare di Accreditamento per i servizi lavoro nel territorio regionale;

-    Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca per rinuncia dell’accreditamento concesso all’ente OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA (C.F.05510281008) e alla cancellazione dall’elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro;

decreta

1.   di revocare, a seguito rinuncia, a far data dal presente provvedimento, l’accreditamento per i servizi per il lavoro concesso all’ente OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA (C.F.05510281008) con sede legale in Milano e conseguentemente di cancellare detto Ente dall’elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro istituito ai sensi della legge regionale n.3/2009, art.25;

2.   di comunicare a OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA (C.F. 05510281008) il presente decreto;

3.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;

4.   di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Pier Angelo Turri

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