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Bur n. 1 del 03 gennaio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 104 del 09 novembre 2016

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 e parziale rettifica del DDR n. 78 del 28.09.2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente al rinnovo triennale delle associazioni Avis già iscritte e alla parziale rettifica del DDR n. 78 del 28.09.2016 nella parte in cui ha disposto la cancellazione anziché la conferma dell’iscrizione dell’Associazione Avis Comunale di Monastier (C.F. 94109080260).

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
  • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
  • prevede la cancellazione automatica dal registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato la conferma dell’iscrizione di n. 197 associazioni di volontariato Avis, come evidenziato nell’Allegato A;
  • visto il Decreto direttoriale n. 78 del 28.09.2016 che ha disposto la cancellazione automatica dal Registro regionale del volontariato di n. 16 Organizzazioni per non aver presentato, in sede di scadenza triennale, istanza di conferma, così come stabilito dall’art. 4 comma 5 LR 40/1993;
  • considerato che tra le associazioni cancellate risulta anche l’associazione Avis Comunale di Monastier, (C.F. 94109080260), con sede a Monastier di Treviso;
  • verificato che l’associazione aveva presentato regolare istanza di conferma in data 11.08.2016, per il tramite del Coordinamento provinciale al quale aderisce;
  • ritenuto pertanto di rettificare il Decreto direttoriale n. 78 del 28.09.2016 nella parte in cui, per mero errore materiale, anziché disporre la conferma dell’iscrizione al Registro dell’associazione Avis Comunale di Monastier, ne ha disposto la cancellazione;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. la conferma di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 197 Associazioni Avis, di cui all’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle condizioni o prescrizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  3. di rettificare il Decreto direttoriale n. 78 del 28.09.2016 nella parte in cui anziché confermare l’iscrizione al Registro dell’associazione Avis Comunale di Monastier C.F. 94109080260 ne ha disposto la cancellazione;
  4. l’associazione Avis Comunale di Monastier, C.F. 94109080260, con sede a Monastier di Treviso è confermata al Registro regionale con il codice di classificazione già assegnato, ovvero TV0576, con scadenza 13/09/2018;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

104_Allegato_DDR_104_335972.pdf

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