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Bur n. 125 del 27 dicembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 44 del 12 dicembre 2016

Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 251 del 26.8.2015 alla struttura sanitaria "Casa di Cura privata Maria Maddalena S.p.a." con sede operativa a Occhiobello Santa Maria Maddalena (RO), per la funzione specialistica in regime ambulatoriale cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e per le funzioni specialistiche in regime ambulatoriale cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia per la sede di via Eridania 285. Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede all’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria di ricovero “Casa di Cura privata Maria Maddalena S.p.a.” rilasciata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 251 del 26.8.2015, per la funzione specialistiche svolte in regime ambulatoriale cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2: e per le funzioni specialistiche in regime ambulatoriale cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia per la sede di via Eridania 285.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Decreto n. 251 del 26.8.2015 di rinnovo di autorizzazione all’esercizio;
Istanza di accreditamento istituzionale: prot. reg. n. 166067 del 29.4.2016 e prot. reg. n. 242934 del 22.6.2016;
Rapporto di verifica dell’Azienda U.l.s.s. 18 di Rovigo: prot. reg. n. 323438 del 26.08.2016 e successiva integrazione prot. reg. n. 468862 del 30.11.2016;
Resoconto verbale seduta Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 4.7.2016 trasmesso con nota prot. n. 280528 del 20.7.2016 e del 15.11.2016 prot. reg. n. 465837 del 29.11.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • la L.R. n. 22/2002 prevede che l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell’art. 10, comma 1, della medesima L.R. n. 22/2002;
  • la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l’altro, la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici;
  • la DGR n. 1145/2013 e successive modifiche e integrazioni previste con DGR n. 2694/2014, definisce le prime determinazioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, delegando alle Aziende U.l.s.s. l’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio e successive modifiche;
  • la DGR n. 2122/2013 adegua le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla L.R. 39/1993;
  • la DGR n. 1330 del 9.10.2015 prevede disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui alla L.R. 16.8.2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30.12.2013;
  • con Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 251 del 26.8.2015 si è proceduto al rinnovo con estensione dell’autorizzazione all’esercizio con prescrizioni, alla struttura sanitaria “Casa di Cura privata Maria Maddalena S.p.a.” con sedi operative a Occhiobello – Santa Maria Maddalena (RO) in via Gorizia 2 e via Eridania 285;

DATO ATTO CHE:

  • con note prot. reg. n. 166067 del 29.4.2016 e prot. reg. n. 242934 del 22.6.2016 la struttura sanitaria “Casa di Cura privata Maria Maddalena S.p.a.” ha presentato domanda di conferma dell’accreditamento istituzionale con l’inserimento delle seguenti funzioni specialistiche da autorizzare all’esercizio: cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia nella sede di via Eridania 285, attività svolte in regime ambulatoriale;
  • con nota prot. reg. n. 256675 del 30.6.2016 e successiva nota integrativa prot. reg. n. 468862 del 30.11.2016, l’Azienda U.l.s.s. n. 18 di Rovigo ha trasmesso il rapporto di verifica in merito alla valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale della struttura sanitaria in oggetto e dei requisiti di autorizzazione all’esercizio, per le funzioni specialistiche in regime ambulatoriale cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia nella sede di via Eridania 285;
  • nella seduta del 4.7.2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole all’accreditamento delle seguenti funzioni specialistiche in regime ambulatoriale: cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia nella sede di via Eridania 285, in quanto attività di confine che favoriscono la mobilità attiva extraregionale;
  • la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti di autorizzazione all’esercizio per la funzione specialistica cod. 30 di neurochirurgia svolta in regime ambulatoriale per la sede di via Gorizia 2, come da rapporto di verifica redatto dall’Azienda U.l.s.s. n. 18 di Rovigo trasmesso con nota prot. reg. n. 323438 del 26.8.2016, con esito finale positivo;
  • nella seduta del 15.11.2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso “parere favorevole all’autorizzazione all’esercizio”;

RITENUTO

  • di integrare il Decreto n. 251 del 26.8.2015 con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la funzione specialistica cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e per le funzioni cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia per la sede in via Eridania 285 in regime ambulatoriale;
  • di confermare l’autorizzazione all’esercizio delle altre funzioni di specialistica ambulatoriale e delle funzioni erogate in regime di ricovero, già autorizzate con prescrizioni con il Decreto n. 251 del 26.8.2015;
  • di riassumere quanto oggetto di autorizzazione all’esercizio ai sensi del presente provvedimento per la funzione specialistica cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e per le funzioni cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia per la sede in via Eridania 285 in regime ambulatoriale.

VISTI

  • la L.R. n. 22/2002;
  • la DGR n. 2501/2004;
  • la DGR n. 1145/2013
  • la DGR n. 2122/2013;
  • la DGR n. 1330/2015;
  • il Decreto n. 251/2015;
  • il resoconto verbale della seduta CRITE del 4.7.2016 trasmesso con nota prot. n. 280528 del 20.7.2016 e del 15.11.2016 prot. reg. n. 465837 del 29.11.2016.

decreta

1.   di integrare l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con Decreto n.. 251 del 26.8.2015 per le motivazioni di cui in premessa alla struttura sanitaria “Casa di Cura privata Maria Maddalena S.p.a.” per la funzione specialistica cod. 30 di neurochirurgia nella sede di via Gorizia 2 e le funzioni cod. 09 chirurgia generale, cod. 52 dermosifilopatia, cod. 68 pneumologia per la sede in via Eridania 285 in regime ambulatoriale;

2.   di confermare altresì quanto disposto nella rimanente parte del Decreto n. 251 del 26.8.2015;

3.   di prescrivere che l’eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del Direttore responsabile della struttura venga comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla nomina;

4.   di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio con le modalità e le tempistiche di cui all’art. 11, comma 2, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

5.   di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

6.   di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;

7.   di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;

8.   di disporre la notifica del presente provvedimento alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;

9.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

10.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

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