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Bur n. 117 del 06 dicembre 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 30 del 30 novembre 2016

Registro delle concimazioni di cui al DDR n. 30 DEL 20/03/2013. Posticipo delle scadenze relaive agli adempimenti connessi alla chiusura formale dei Registri delle concimazioni del 2016.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si posticipano le scadenze relative agli adempimenti connessi alla chiusura dei Registri delle concimazioni, limitatamente all’anno 2016. Gli agricoltori che sono tenuti a predisporre il Registro ai sensi del DDR n. 30/2013, dovranno completarne la compilazione non oltre la scadenza del 19 dicembre 2016. Nel caso degli interventi di spandimento su terreni acquisiti in asservimento, le relative annotazioni dovranno essere inserite nel proprio registro, da parte del soggetto che dispone dei terreni in asservimento ai fini degli spandimenti, entro il 7 dicembre 2016.
 

Il Direttore

PREMESSO che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l’obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle stesse;

VISTO l’allegato B al sopra richiamato DDR n. 30 del 20 marzo 2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di completamento – per l’attività effettuata nel corso dell’anno solare 2016 – di un documento cartaceo iniziato nel corrente anno 2016;

DATO ATTO della necessità di dare completamento all’inserimento delle informazioni nel Registro delle concimazioni, per il corrente anno solare 2016, secondo le disposizioni amministrative che hanno precedentemente individuato i requisiti di validità dei documenti ed anche di quelli attualmente in fase di stesura;

VISTO il DDR n. 30/2013, con il quale sono state approvate le indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione, che al punto 5 del dispositivo stabilisce che le aziende che hanno effettuato lo spandimento degli effluenti su terreni acquisiti in asservimento per tale finalità sono tenute a informare i concedenti i terreni in asservimento;

VISTA la richiesta formulata da Coldiretti del Veneto, tramite comunicazione di posta elettronica certificata del 30.11.2016, riguardo alla necessità di disporre una dilazione delle scadenze tecniche ed amministrative per la chiusura dei Registri delle concimazioni;

ACQUISITE, tramite comunicazione di posta elettronica, informazioni da parte dei referenti di AVEPA in materia di Condizionalità e Sviluppo rurale, al fine di non precludere le attività istituzionali in corso in materia di controlli amministrativi e controlli in loco;

VERIFICATO, pertanto, che lo spostamento dei termini delle scadenze tecniche ed amministrative di cui sopra permette di dare comunque compimento alle modalità procedurali di controllo attualmente utilizzate;

decreta

1.   di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di prorogare al 7 dicembre 2016 – limitatamente all’anno 2016 – la data di scadenza per la chiusura formale dei Registri delle concimazioni da parte dei soggetti assoggettati all’obbligo di registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata (chimica ed organica), in conformità ai criteri stabiliti dal DDR n. 30/2013;

3.   di prorogare al 19 dicembre 2016 – limitatamente all’anno 2016 – la data di scadenza per l’inserimento nei propri registri web, da parte dei soggetti tenuti all’obbligo, degli interventi di spandimento degli effluenti di allevamento effettuati sui terreni di terzi, dei quali è data la disponibilità in asservimento;

4.   di riconfermare che le aziende che hanno effettuato lo spandimento degli effluenti su terreni acquisiti in asservimento per tale finalità sono tenute, entro il 7 dicembre 2016, a informare i concedenti i terreni in asservimento, secondo quanto previsto al punto 5 del dispositivo del DDR n. 30/2013;

5.   di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

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