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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 31 del 18 novembre 2016
Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione). Progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici "Monte Cuccoli". Comune di localizzazione: Villaga (VI). Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI). Procedura di V.I.A. e autorizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
Rilascio del giudizio favorevole di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli” sita nel Comune di Villaga (VI), presentato da Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione).
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
PREMESSO che:
“(…) 1) Si dà atto del pronunciamento favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere n. 0017923 del 02/10/2012, stabilendo che la Delibera di autorizzazione dell’intervento in esame potrà essere assunta dalla Giunta Regionale solo dopo il ricevimento presso la Regione Veneto – Unità Complessa V.I.A. dell’esito della Conferenza di Servizi provinciale decisoria in merito al PAT di Villaga a conclusione dell’iter di approvazione del medesimo e correlata configurazione del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete esterno all’area della cava.(…)”.
Il Comune di Villaga con nota in data 31/08/2015 – prot. n. 3782 (acquisita dagli Uffici regionale del Settore V.I.A. in data 31/08/2015 al prot. n. 348468) ha comunicato che con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale, n. 53 in data 04/03/2014, è stata ratificata (ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. n. 11/2004) l’approvazione del PAT di Villaga a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/02/2014, di cui al verbale prot. n. 14835.
Il PAT di Villaga ha acquisito efficacia in data 03/05/2014, a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 41 in data 18/04/2014 (ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. n. 11/2004).
e raccomandazioni:
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.P.R. 09/04/1959;
VISTA la L.R. n. 44/1982;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 550/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1461/2016;
VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante;
VISTO il parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che annulla e sostituisce il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013.
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”, in Comune di Villaga (VI), presentato da VILCA S.p.A. (già VILLAGA CALCE S.p.A. ora in liquidazione) (con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI), C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere (annullando e sostituendo il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013), facendo proprie le valutazione, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel parere n. 009/53 del 27/04/2009, espresso dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale (ora Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo 237765 in data 05/05/2009.
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:
Il parere della C.T.P.A.C., in quanto obbligatorio e vincolante, dovrà essere acquisito prima dell’esame da parte della Commissione regionale V.I.A. e, qualora sia negativo, per evitare inutili aggravi amministrativi, comporterà l’interruzione del relativo procedimento ed il rigetto dell’istanza da parte della Giunta regionale;
Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l’altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C.;
CONSIDERATO di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate, con nota prot. 195509, in data 18/05/2016, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza in data 23/06/2016, acquisito al protocollo regionale 248724 in data 27/06/2016;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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