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Bur n. 117 del 06 dicembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 31 del 18 novembre 2016

Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione). Progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici "Monte Cuccoli". Comune di localizzazione: Villaga (VI). Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI). Procedura di V.I.A. e autorizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

Note per la trasparenza

Rilascio del giudizio favorevole di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli” sita nel Comune di Villaga (VI), presentato da Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione).

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • istanza della Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione) acquisita con prot. 610255 in data 31/10/2007;
  • parere (n. 431) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 11/09/2013;
  • la prescrizione n. 1 del parere 431 in data 11/09/2013, prevedeva che la Delibera di autorizzazione dell’intervento poteva essere assunta dalla Giunta Regionale solo dopo l’esito della Conferenza di Servizi provinciale decisoria in merito al PAT di Villaga a conclusione dell’iter di approvazione del medesimo e correlata configurazione del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete esterno all’area della cava;
  • il PAT del Comune di Villaga ha acquisito efficacia in data 03/05/2014, a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 41 in data 18/04/2014 (ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. n. 11/2004);
  • la Giunta regionale, con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, ha ritenuto di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, in merito alla necessità di acquisire il parere della competente Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.);
  • richiesta di parere alla C.T.P.A.C. della Provincia di Vicenza nel maggio 2016;
  • acquisizione del parere della C.T.P.A.C. della Provincia di Vicenza nel giugno 2016;
  • parere favorevole (n. 603) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 27/07/2016;
  • verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • in data 31/10/2007 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione), con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI) (C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999 , e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, a i sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 610255.
  • Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.
  • In data 11/09/2013 la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere (n. 431) favorevole, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava.
  • La prescrizione n. 1 impartita dalla Commissione regionale V.I.A. nel proprio parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (n. 431 in data 11/09/2013), prevedeva che:

“(…) 1) Si dà atto del pronunciamento favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere n. 0017923 del 02/10/2012, stabilendo che la Delibera di autorizzazione dell’intervento in esame potrà essere assunta dalla Giunta Regionale solo dopo il ricevimento presso la Regione Veneto – Unità Complessa V.I.A. dell’esito della Conferenza di Servizi provinciale decisoria in merito al PAT di Villaga a conclusione dell’iter di approvazione del medesimo e correlata configurazione del contesto figurativo a tutela delle Ville Venete esterno all’area della cava.(…)”.

  • Stante il prolungato lasso di tempo trascorso senza alcun riscontro formale dell’approvazione del succitato PAT, gli Uffici del Settore V.I.A. con nota in data 17/08/2015 – prot. n. 334034, hanno provveduto a chiedere all’Amministrazione provinciale di Vicenza e al Comune di Villaga, un aggiornamento sullo stato dell’iter dei approvazione del PAT di Villaga.

Il Comune di Villaga con nota in data 31/08/2015 – prot. n. 3782 (acquisita dagli Uffici regionale del Settore V.I.A. in data 31/08/2015 al prot. n. 348468) ha comunicato che con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale, n. 53 in data 04/03/2014, è stata ratificata (ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. n. 11/2004) l’approvazione del PAT di Villaga a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/02/2014, di cui al verbale prot. n. 14835.

Il PAT di Villaga ha acquisito efficacia in data 03/05/2014, a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 41 in data 18/04/2014 (ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. n. 11/2004).

  • Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.). Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
  • Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. 195509, in data 18/05/2016, hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016. in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.
  • Il parere espresso, in data 23/06/2016, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, è stato acquisito dagli Uffici regionali in data 27/06/2016 al prot. 248724, conteneva le seguenti prescrizioni:
  1. deve essere prodotto, prima dell’inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell’area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell’area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un’efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell’area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
  2. dovrà essere previsto un piano/programma di monitoraggio dell’uso di esplosivo in cava, da concordare con gli uffici provinciali competenti in materia di polizia mineraria;
  3. non dovrà essere alienato il materiale associato e di scarto, in quanto da impiegarsi nella fase di ricomposizione ambientale;
  4. il materiale da apportare dall’esterno per la ricomposizione ambientale dovrà essere conforme alla normativa vigente;
  5. riguardo alla possibilità, in fase di ricomposizione ambientale, di lasciare a vista porzioni di scarpata rocciosa allo scopo di agevolare la nidificazione di specie ornitologiche, si prescrive che, se tale possibilità verrà valutata come favorevole dal punto di vista ambientale, i settori di scarpata siano individuati già in fase progettuale e non lasciati a considerazioni discrezionali della Ditta in fase esecutiva;
  6. il progetto di cava non è in conflitto con la disciplina urbanistica tuttavia, come disposto in sede di Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 03/08/2012, prot. 58733, si precisa che l’ampliamento dell’attività di cava è subordinato alla contestuale stipula di un apposito accordo tra la Ditta escavatrice e l’Amministrazione Comunale volto a dettare precise misure di riqualificazione dell’impianto esistente. L’accordo deve definire il quadro generale degli interventi di riqualificazione dell’impianto esistente, individuando distribuzione, consistenza, scansione temporale, risorse economiche e compatibilità urbanistico-ambientale degli interventi previsti;

e raccomandazioni:

  • in data 31/05/2016 è stata effettuata una visura ordinaria presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza dalla quale si evince che la Società è in procedura di liquidazione volontaria. Si rileva quindi che, al momento, la ditta non possiede il requisito fondamentale dell’Idoneità economica all’esecuzione dei lavori (art. 17, p.to 4, L. R. 44/82). Tale requisito dovrà essere verificato prima del rilascio dell’autorizzazione regionale, in caso la situazione venga a modificarsi dopo l’espressione del parere CTPAC;
  • il progetto è redatto anche sulla base dell’assenza di impatti dal punto di vista viario/viabilistico, in quanto l’intero materiale estratto è previsto sia recapitato nel contiguo stabilimento (calcificio); si richiede che la Commissione VIA accerti tale fatto, anche nell’ottica di possibili modifiche societarie dovute allo stato di liquidazione della ditta, e vi ponga precise prescrizioni.
  • Con successiva nota in data 30/06/2016, protocollo 256761, il succitato parere dell’Amministrazione provinciale è stato trasmesso alla Ditta proponente.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R. 09/04/1959;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 550/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1461/2016;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante;

VISTO il parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che annulla e sostituisce il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013.

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”, in Comune di Villaga (VI), presentato da VILCA S.p.A. (già VILLAGA CALCE S.p.A. ora in liquidazione) (con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI), C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere (annullando e sostituendo il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013), facendo proprie le valutazione, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel parere n. 009/53 del 27/04/2009, espresso dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale (ora Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo 237765 in data 05/05/2009.

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

  • per le nuove istanze, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A., una volta avviata l’istruttoria, dovrà chiedere alle Provincie coinvolte territorialmente di sottoporre il progetto all’esame della C.T.P.A.C. e trasmettere il relativo parere.

Il parere della C.T.P.A.C., in quanto obbligatorio e vincolante, dovrà essere acquisito prima dell’esame da parte della Commissione regionale V.I.A. e, qualora sia negativo, per evitare inutili aggravi amministrativi, comporterà l’interruzione del relativo procedimento ed il rigetto dell’istanza da parte della Giunta regionale;

  • per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l’altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C.;

CONSIDERATO di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate, con nota prot. 195509, in data 18/05/2016, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza in data 23/06/2016, acquisito al protocollo regionale 248724 in data 27/06/2016;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”, sita in Comune di Villaga (VI), presentato da VILCA S.p.A. (già VILLAGA CALCE S.p.A. ora in liquidazione) (con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI), C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”della cava di calcare per calce e leganti idraulici “Monte Cuccoli”, sita in Comune di Villaga (VI), presentato da VILCA S.p.A. (già VILLAGA CALCE S.p.A. ora in liquidazione) (con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI), C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale indicate nel parere n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, facendo proprie le valutazione, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel parere n. 009/53 del 27/04/2009, espresso dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV) ed acquisito dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale (ora Unità Organizzativa V.I.A.) al protocollo 237765 in data 05/05/2009;
  4. che il parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 603 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, annulla e sostituisce il parere precedentemente espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 431 in data 11/09/2013;
  5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  6. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/06/2016, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Villaga Calce S.p.A. ora VILCA S.p.A. (in liquidazione) con sede legale in Via Fornace, 18-20 - 36021 Villaga (VI) (C.F. 05317230018 e P.IVA 02094190242) (PEC: vilcaspa@legalmail.it), nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Villaga (VI), al Comune di Barbarano Vicentino (VI), Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Padova e Vicenza, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Vicenza, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, per quanto di competenza in merito agli aspetti relativi all’autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016;
  9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  10. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

31_Allegato_DDR_31_18-11-2016_333909.pdf

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