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Bur n. 117 del 06 dicembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 32 del 18 novembre 2016

Proroga per il completamento delle opere del progetto di modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016. Gestore: Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Gianbattista Unterverger, 52 - Trento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si proroga, su istanza di parte, il termine per il completamento delle opere del progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dalla società Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. ed approvato con DGRV n. 476/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di proroga del gestore, acquisita al prot. reg. n. 386567 del 10.10.2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010 è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7  in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013 è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo DDR n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, ai sensi della prescrizione n. 7 del parere della Commissione regionale VIA di cui all’allegato B alla DGRV n. 476/2016, il Gestore è tenuto a concludere tutte le opere previste dal progetto di modifica in questione entro 180 giorni dal rilascio dell’AIA, salvo proroga accordata su motivata istanza del soggetto interessato.

VISTA   la nota acquisita al prot. reg. 386567 del 10.10.2016, con la quale la Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. ha presentato apposita istanza di proroga di 180 giorni del termine di cui sopra in quanto, considerate le difficoltà del mercato industriale-artigianale, il conferimento di rifiuti presso l’attività autorizzata si sarebbe ridotto drasticamente e, pertanto, l’azienda non sarebbe stata in grado di effettuare l’investimento economico necessario nei tempi previsti; l’azienda si sarebbe comunque già attivata al fine di accedere ad un finanziamento bancario per far fronte agli impegni presi.

PRESO ATTO che la DGRV n. 476 del 19.04.2016, pubblicata sul BUR n. 44 del 10.05.2016, risulta essere stata notificata alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. in data 26.05.2016 con nota prot. n. 206406.

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra, che i termini di cui alla DGRV n. 476/2016 debbano intendersi decorrenti dalla data del 26 maggio 2016.

VISTI i termini generali previsti per la realizzazione dei progetti dall’art. 24 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dall’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RITENUTO di assentire, viste le motivazioni addotte e verificato in ogni caso il rispetto dei termini generali sopra richiamati, all’istanza di proroga presentata dalla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di assentire all’istanza di proroga, presentata dalla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. con la nota acquisita al prot. reg. 386567 del 10.10.2016, per il completamento delle opere del progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi approvato con DGRV n. 476/2016.
  2. Di stabilire che, ai sensi di quanto sopra assentito, la Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. è tenuta alla conclusione dei lavori delle opere di cui trattasi, nonché all’invio della documentazione prevista dalla prescrizione n. 7 del parere della Commissione regionale VIA di cui all’allegato B alla DGRV n. 476/2016, entro il 21.05.2017.
  3. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nel successivo DDR n. 21 del 27.09.2016.
  4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  5. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  6. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  7. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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