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Bur n. 117 del 06 dicembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 30 del 18 novembre 2016

Presa d'atto del Piano Finanziario aggiornato relativo all'impianto di discarica disciplinato dall'Autorizzazzione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 67 dell'11.09.2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 - Campagnola di Zevio (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si prende atto del Piano Finanziario aggiornato relativo all'impianto di discarica di cui trattasi presentato dalla società INERTECO S.r.l., in qualità di Gestore, in ottemperanza ad apposita prescrizione dell'autorizzazione.ù

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Piano finanziario, aggiornato, presentato dalla Ditta Inerteco S.r.l. con nota del 09.05.2016 (acquisita al prot. reg. n. 183744 del 11.05.2016). Nota del Direttore regionale del Dipartimento Ambiente n. 234871 del 16.06.2016. Piano finanziario aggiornato, rev. 02, presentato dalla Ditta Inerteco S.r.l. con la nota del 12.10.2016 (acquisita al prot. reg. n. 392686 del 13.10.2016).

Il Direttore

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28.06.2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23.02.2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il decreto regionale n. 24 del 30 marzo 2016, con il quale è stata concessa, su istanza di parte, una proroga dei termini per la messa in esercizio del sopra richiamato impianto di inertizzazione.

PRESO ATTO che ai sensi della prescrizione n. 8 del parere della Commissione VIA allegato alla DGRV n. 175/2016, il Gestore era tenuto a produrre – entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale – una nuova versione del Piano finanziario ex art. 8, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 36/2003, aggiornato sulla base del documento di precisazione 1944_2533_1_R06_rev0_PRECISAZIONI Luglio 2015 e delle valutazioni effettuate nel presente parere. Tale piano deve contemplare, ai sensi della medesima prescrizione i due diversi scenari ipotizzati, con e senza impianto di inertizzazione.

PRESO ATTO che, entro il medesimo termine di cui sopra, dovevano essere altresì adeguate le garanzie finanziarie in essere relative all’attività di discarica sulla base dei costi del medesimo piano e con l’estensione della validità delle stesse garanzie alle prescrizioni del medesimo parere.

PRESO ATTO che la DGRV n. 175 del 23.02.2016, pubblicata sul BUR n. 22 dell’08.03.2016, risulta essere stata notificata alla Ditta INERTECO S.r.l. in data 07.03.2016 con nota prot. n. 90497.

VISTA la nota del 09 maggio 2016 (acquisita al prot. reg. n. 183744 del 11.05.2016) con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso, in ottemperanza alla succitata prescrizione n. 8 del parere VIA allegato alla DGRV n. 175/2016, e nel rispetto dei termini ivi indicati, i seguenti elaborati:

  1. Nuova versione del Piano finanziario ex art. 8, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 36/2003;
  2. Relazione di calcolo degli adeguamenti delle garanzie finanziarie sulla base dei conteggi del piano finanziario di cui sopra.

RILEVATO che, con la medesima nota di cui sopra, la Ditta Inerteco S.r.l. ha chiesto altresì una proroga dei termini individuati dalla succitata prescrizione del parere VIA per la presentazione delle garanzie finanziarie adeguate.

VISTA la nota n. 40479 del 16.05.2016, con la quale la Provincia di Verona ha comunicato che avrebbe formulato le proprie valutazioni sul documento di cui al punto 2), subordinatamente e successivamente all’approvazione da parte della Regione del Piano finanziario di cui al punto 1.

VISTA la nota del Direttore regionale del Dipartimento Ambiente n. 234871 del 16 giugno 2016 con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul Piano finanziario presentato, chiedendo alla Ditta la presentazione – entro 30 giorni dal ricevimento della medesima nota – di un ulteriore aggiornamento del piano in questione.

CONSIDERATO che, con la medesima nota di cui sopra, si assentiva, nelle more della verifica di conformità dell’aggiornamento del Piano in questione, alla richiesta di proroga del termine di adeguamento delle garanzie finanziarie formulata dal gestore con la nota del 9.05.2016.

VISTA la nota del 7 luglio 2016 (acquisita al prot. reg. n. 265762 del 08 luglio 2016), con la quale la Ditta Inerteco ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione del Piano finanziario aggiornato rispetto al termine individuato nella nota regionale del 16.06.2016.

PRESO ATTO che, valutate le motivazioni addotte, non sono stati ravvisati motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di proroga di cui sopra.

VISTA la nota del 15 settembre 2016 (acquisita al prot. reg. n. 347784 del 15.09.2016) con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso la nuova versione del Piano finanziario aggiornato (rev 01), rinviando la presentazione dell’aggiornamento della relazione di calcolo degli adeguamenti delle garanzie finanziarie successivamente alla presa d’atto regionale del Piano finanziario.

VISTA la successiva nota del 12 ottobre 2016 (acquisita al prot. reg. n. 392686 del 13.10.2016), con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso un’ulteriore versione del Piano in questione (rev. 02), anche a seguito di colloqui intercorsi con i competenti Uffici regionali.

RITENUTO che la versione di cui sopra del Piano finanziario risulta sostanzialmente conforme al documento di precisazione 1944_2533_1_R06_rev0_PRECISAZIONI Luglio 2015 ed alle valutazioni formulate dalla Commissione VIA nel parere allegato alla DGRV n. 175/2016, con le precisazioni di seguito riportate.

VERIFICATO che, diversamente dalle previsioni contenute nel progetto di ampliamento sommitale della discarica approvato poi con DGR n. 175/2016, la messa in esercizio dell’impianto di inertizzazione viene prevista al 2017 (anziché al 2020), anche alla luce delle modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015 sui criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

PRESO ATTO che il Piano finanziario rev. 02 costituisce di fatto riscontro alla prescrizione di cui al punto 1 – secondo trattino del decreto n. 24 del 30 marzo 2016, con cui era stata concessa una proroga al termine previsto dalla prescrizione n. 5 del parere n. 404 del 27 marzo 2013 allegato alla DGRV n. 1079/2013 relativamente alla messa in esercizio dell’impianto di inertizzazione.

RITENUTO che le variazioni delle singoli voci di costo del Piano finanziario, ove presenti, sono state adeguatamente motivate.

PRESO ATTO in particolare che il costo complessivo della copertura della discarica risulta più basso rispetto a quello del Piano finanziario allegato al progetto approvato con DGRV n. 175/2016 per effetto della variante non sostanziale autorizzata con DDR n. 16 del 22 aprile 2014 ed inerente l’utilizzo di rifiuti per lo strato di drenaggio del biogas e rottura capillare del capping che, nel precedente documento, non era stata considerata.

PRESO ATTO che il costo complessivo preventivato per il periodo di post – gestione è stato leggermente aumentato.

RILEVATO che, relativamente al calcolo del costo di allontanamento del percolato, pur mantenendo il costo complessivo del piano finanziario allegato al progetto approvato con DGRV n. 175/2016, la Ditta ha operato come segue: 90% del costo sostenuto in gestione operativa per il primo anno e a decadere (con funzione esponenziale) nei successivi 13 anni; il piano finanziario allegato al progetto approvato con DGRV n. 175/2016 prevedeva invece un costo annuale costante di 89.600 euro a fronte di un costo di smaltimento unitario del percolato di 28 Euro/t.

RITENUTO che la nuova proposta della Ditta risulta congrua nella misura in cui si prevede un andamento decrescente nel tempo della produzione di percolato.

CONSIDERATO tuttavia che la previsione circa il completo esaurimento del percolato prodotto dalla discarica al 14 anno di gestione post - operativa potrà essere verificata solo in corso d’opera, non essendo suffragata in maniera inequivocabile da confronti con dati di letteratura e con discariche esistenti.

CONSIDERATO che l’effettiva produzione di percolato debba essere pertanto puntualmente verificata nel corso della gestione post-operativa della discarica, rivedendo eventualmente la stima della relativa voce del Piano Finanziario approvato ed aggiornando conseguentemente l’importo delle garanzie finanziarie prestate a copertura dell’attività di gestione post-operativa della discarica.

RITENUTO in particolare che il Gestore debba adeguare opportunamente l’importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell’attività di gestione post – operativa della discarica, ovvero del singolo lotto, qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario riconosciuto con il presente provvedimento.

RILEVATO che le tariffe medie calcolate sulla base del Piano finanziario rev. 02 sono le seguenti:

  • 83,36 euro/t per il conferimento di rifiuti speciali direttamente in discarica;
  • 41,37 euro/t per il solo “trattamento” di rifiuti speciali presso il costruendo impianto di inertizzazione;
  • 124,73 euro/t per i rifiuti che necessitano di inertizzazione previo collocamento definitivo in discarica (83,36 + 41,37).

PRESO ATTO che la tariffa di 124,73 euro/t per i rifiuti che necessitano di inertizzazione previo collocamento definitivo in discarica risulta praticamente coincidente con quella posta alla base delle valutazioni della Commissione VIA contenute nel parere allegato alla DGRV n. 175/2016.

ACCERTATO che la tariffa di 83,36 euro/t per il conferimento di rifiuti speciali direttamente in discarica risulta invece un po’ più alta rispetto alla tariffa media posta alla base delle valutazioni della Commissione VIA contenute nel parere allegato alla DGRV n. 175/2016 (pari a 75 euro/t).

PRESO ATTO che la differenza tra le due tariffe rientra nell’utile di impresa del 10% previsto dal medesimo Piano e che, pertanto, è in ogni caso verificata la sostenibilità economica dell’intervento.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, del Piano finanziario aggiornato, rev. 02, relativo alla discarica di cui trattasi e presentato dalla Ditta Inerteco S.r.l., da ultimo, con la nota 12 ottobre 2016 (acquisita al prot. reg. n. 392686 del 13.10.2016).

RITENUTO di prescrivere al Gestore la presentazione alla Provincia di Verona:

  • entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, della relazione di calcolo degli adeguamenti delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di discarica autorizzata sulla base dei conteggi del piano finanziario di cui sopra.
  • entro 60 giorni dalla data di notifica, da parte della Provincia di Verona, del riscontro positivo alla relazione di cui al precedente punto, delle garanzie finanziarie aggiornate.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di prendere atto del Piano finanziario aggiornato, rev. 02, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) e presentato dalla Ditta Inerteco S.r.l., da ultimo, con la nota 12 ottobre 2016 (acquisita al prot. reg. n. 392686 del 13.10.2016).
  2. Di stabilire che il gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona:
  • entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, della relazione di calcolo degli  adeguamenti delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di discarica autorizzata sulla base dei conteggi del piano finanziario di cui sopra.
  • entro 60 giorni dalla data di notifica, da parte della Provincia di Verona, del riscontro positivo alla relazione di cui al precedente punto, delle garanzie finanziarie aggiornate.
  1. Di stabilire che in occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie prestate l’importo delle stesse potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest’ultime siano complessivamente congruenti – relativamente al periodo considerato – con quelle previste dal Piano finanziario vigente e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.

Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, sarà trattenuta, come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’art. 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo (data di passaggio in gestione post – operativa mediante apposito provvedimento dell’Autorità competente).

Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per la fase di gestione post operativa, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, potrà essere trattenuta – successivamente alla scadenza del periodo di post gestione e salvo che non sia possibile dimostrare entro la medesima data che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia con l’avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito.

Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze, pena la sospensione dell’Autorizzazione.

  1. Di stabilire che l’importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell’attività di gestione post – operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario riconosciuto con il presente provvedimento.
  2. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 67 dell’11.09.2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016 e n. 20 del 27.09.2016, nella DGR n. 1079 del 28.06.2013, come modificata dai successivi decreti regionali n. 24 del 30.03.2016 e n. 20 del 27.09.2016, e nella DGR n. 175/2016.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 – 37050 Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V.- Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  5. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  6. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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