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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 21 del 10 novembre 2016
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento condizionato dell'impianto di combustione della ditta MARCHETTO PELLAMI S.P.A. con sede legale sita in Piazza Ennio n. 11 Roma ed operativa sita in Via Caduti del Lavoro s.n.c. Vestananova (VR) ed iscritto nell'elenco nazione del Ministero della Salute con approval number ABP4325OCOMBTB123.
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, rilasciato all'impianto di combustione della ditta MARCHETTO PELLAMI S.P.A., con contestuale cancellazione del relativo numero di riconoscimento dall'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione dell'Azienda Ulss n. 20 Verona prot. n. 85342 del 17/10/2016 (ns. prot. n. 431647 del 07/11/2016).
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 5 del 03/08/2016 con cui si è rilasciato all’impianto della ditta MARCHETTO PELLAMI S.P.A. P.IVA 00980470298 con sede legale sita in Piazza Ennio n. 11 – Roma ed operativa sita in Via Caduti del Lavoro s.n.c. – Vestananova (VR), il riconoscimento condizionato quale impianto di combustione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP4325OCOMBTB123;
TENUTO conto che il riconoscimento condizionato doveva essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Azienda Ulss competente per territorio, entro il 31/10/2016, salvo eventuale proroga, concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) 1069/2009, al massimo di ulteriori 90 giorni;
VISTA la nota prot. n. 85342 del 17/10/2016 (ns. prot. n. 431647 del 07/11/2016) con cui l'Azienda Ulss n. 20 - Verona chiede la revoca del riconoscimento condizionato e la cancellazione dell’impianto dall’elenco nazionale del Ministero della Salute in quanto la ditta “ha dichiarato l’impossibilità di eseguire, entro il succitato termine massimo, tutti i lavori di adeguamento necessari per utilizzare i grassi animali come combustibili” e, conseguentemente, “l’impianto non soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo”;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;
RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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