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Bur n. 113 del 25 novembre 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 39 del 07 novembre 2016

D.lgs 8 aprile 2010, n. 61. DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". Autorizzazione anticipo vinificazione uve messe a riposo - vendemmia 2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la richiesta di anticipare al 14 novembre 2016 le operazioni di vinificazione delle uve messe a riposo atte a produrre i vini a DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, vendemmia 2016, in conformità a quanto stabilito all’art. 5 comma 10 dei rispettivi disciplinari di produzione.

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.”;

VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84/2010, di riconoscimento della denominazione di originale controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;

VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2010, di riconoscimento della denominazione di originale controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;

VISTI i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, modificati da ultimo con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;

VISTI in particolare gli articoli 5, comma 10 dei predetti disciplinari che stabiliscono che le uve messe ad appassire possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre, sempreché non si verifichino situazioni climatiche particolari e in tal caso la Regione del Veneto, su richiesta del Consorzio di tutela, può autorizzare l’anticipo di tale pratica enologica;

VISTO il decreto della presente Direzione n. 8 del 27 luglio 2016, relativo alla “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016. Legge 20 febbraio 2006, n. 82”;

VISTA la richiesta del Consorzio tutela vino Valpolicella del 26 ottobre 2016, prot. n. 79/2016 di anticipo della data di inizio delle operazioni di pigiatura delle uve atte a produrre i vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” a partire dal 14 novembre 2016;

VISTA la documentazione allegata alla predetta richiesta ed in particolare le informazioni riguardanti gli andamenti climatici, le fasi fenologiche della vite e le date di riferimento di inizio vendemmia;

PRESO ATTO che in conseguenza delle particolari condizioni climatiche che si sono verificate nel corso sia del periodo primaverile-estivo, che hanno influenzato il ciclo fenologico della vite, sia del periodo vendemmiale che hanno determinato situazioni di accelerazione della maturità e successivamente di appassimento delle uve messe a riposo rispetto alla media storica dei prodotti destinati a essere designati con le DDOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”,

TENUTO CONTO altresì del persistere delle condizioni climatiche e dello stato di appassimento e conseguentemente di concentrazione degli zuccheri, che risultano essere prossimi a quanto stabilito dai pertinenti disciplinari di produzione;

EFFETTUATE le opportune verifiche e tenuto conto degli elaborati predisposti dall’ARPAV e dal C.R.E.A. riguardo sia agli eventi metereologici verificatesi in Veneto nel periodo di vegetazione della vite sia all’evolversi delle fasi fenologiche ed in particolare al processo di maturazione delle uve;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per accogliere la richiesta di anticipo della data che fissa l’inizio delle operazioni di vinificazione delle uve messe a riposo provenienti dalla vendemmia 2016 e destinate alla produzione dei vini DDOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

PRESO ATTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA S.p.a.”, giusto quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 12763 del 26 giugno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi di quanto stabilito agli articoli 5, comma 10, dei disciplinari di produzione dei vini DDOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, che la data di inizio delle operazioni di vinificazione delle uve della vendemmia 2016 messe ad appassire per la produzione dei predetti vini è fissata al 14 novembre 2016;
  2. di stabilire che SIQURIA S.p.a. è tenuta nel processo di controllo dei vini delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA S.p.a.), all’AVEPA e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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