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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 87 del 12 ottobre 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale aumento di capacità ricettiva del centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Ca' Falier 7, Asolo - Vita e Lavoro s.c.s. onlus, via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L’atto rilascia l’autorizzazione all’esercizio per l’intera nuova capacità ricettiva.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: istanza di autorizzazione all’esercizio del 16/09/2015, acquisita in data 17/09/2015, prot. n. 371384; parere della Azienda Ulss n. 8, inviato in data 25/08/2016, prot. n. 36733, acquisito in data 30/08/2016, al prot. n. 326417.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Premesso che il Centro Diurno per persone con disabilità “Vita e Lavoro”, Via Cà Falier 7, Asolo - Vita e Lavoro S.C.S. Onlus, Via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV) è stato autorizzato all’esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 210 del 2/09/2011 per la capacità ricettiva di 24 posti, avente scadenza il 2/09/2016.
Preso atto che la Sezione Non Autosufficienza – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali ha rilasciato, con nota prot. n. 13753 del 13/01/2015, parere obbligatorio e vincolante di conformità alla programmazione regionale ed attuativa locale comunicando che nulla osta all’ampliamento di capacità ricettiva da 24 a 30 posti.
Preso atto che con nota del 16/09/2015, acquisita agli atti in data 17/09/2015, prot. n. 371384, la Vita e Lavoro S.C.S. Onlus, Via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV) ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. n. 84/2007, per l’intera nuova capacità ricettiva di 30 posti.
Preso atto che con nota del 2/10/2015, prot. n. 395312, la Sezione Non Autosufficienza – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, ha incaricato l’Azienda ULSS 8 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l’Azienda ULSS 8 ha effettuato la visita di verifica in data 8/03/2016 e ha inviato alla Direzione Servizi Sociali, il rapporto di verifica con prot. n. 36733 del 25/08/2016, registrato agli atti in data 30/08/2016, prot. n. 326417. Dal documento risulta che la valutazione complessiva dichiarata dalla Azienda ULSS n. 8 è positiva per la capacità di 30 posti.
Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R. 22/02.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92;
decreta
Antonella Pinzauti
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