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Bur n. 111 del 22 novembre 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 78 del 28 settembre 2016

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 e delle associazioni di promozione sociale, art. 43 L.R. 27/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni e alla cancellazione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
  • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
  • prevede la cancellazione automatica dal registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che con Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito;
  • visto che con Legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43 è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al Registro regionale;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
  • devono essere costituite ed operanti da almeno un anno (art. 7);
  • devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);
  • per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
  • possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
    • l’iscrizione di n. 19 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
    • la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 16 associazioni, Allegato B, poiché, in sede di scadenza triennale, non hanno presentato istanza di conferma;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato l’iscrizione di n. 4 associazioni, Allegato C;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 19 Organizzazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, di cui all’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle condizioni o prescrizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  3. la cancellazione automatica dal Registro regionale del volontariato di n. 16 Organizzazioni per non aver presentato, in sede di scadenza triennale, istanza di conferma, così come stabilito dall’art. 4 comma 5 LR 40/1993 (Allegato B);
  4. l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 4 Associazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, di cui all’Allegato C, alcune delle quali devono adempiere alle condizioni o prescrizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

78_Allegato_A_DDR_78_28-09-2016_333077.pdf
78_Allegato_B_DDR_78_28-09-2016_333077.pdf
78_Allegato_C_DDR_78_28-09-2016_333077.pdf

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