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Materia: Trasporti e viabilità
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 3 del 19 ottobre 2016
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 5ml x 2ml per posteggio barca lungo il Canale Bisatto. Ditta: TOSELLO PARIDE di Monselice (PD). Pratica: IPBI160022. Rigetto Istanza di rilascio concessione.
Col presente provvedimento si rigetta l'istanza presentata dal Sig. Tosello Paride di Monselice (PD) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Pratica IPBI160022.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 04.07.2016 con la quale il sig. Tosello Paride di Monselice (PD) ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l’occupazione di spazio acqueo di 5ml x 2ml per posteggio barca lungo il Canale Bisatto;
CONSIDERATO che in data 11.08.206, con note prott. nn. 311459, 311415 e 311618 sono stati richiesti i rispettivi pareri di competenza al Comune di Monselice (PD), alla Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e alla Sistemi Territoriali S.p.a, come previsto dall’art. 18 delle Direttive allegate alla D.G.R. n. 1791/2012;
VISTA la nota prot. n. 333899 del 06.09.2016 con cui l’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova esprime parere non favorevole al rilascio della concessione in oggetto in quanto:
- è modesta la distanza dal luogo richiesto per l’ormeggio rispetto le già presenti infrastrutture a servizio della navigazione;
- l’intervento proposto non appare fornire sufficienti garanzie per la sicurezza delle opere pubbliche;
- il rilascio, non opportunamente pianificato, di ulteriori spazi acquei lungo il Canale Bisatto per lo stanziamento dei natanti può creare pregiudizio alle esistenti opere idrauliche, in particolare i manufatti a valle, durante i periodi di piena del corso d’acqua;
RILEVATO che, con nota prot. n. 337990 del 08.09.2016, l’Autorità Demaniale, cui spetta l’adozione del provvedimento finale di rilascio della concessione, ha comunicato al sig. Tosello Paride, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l’iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento di rigetto dell’istanza, indicandone le motivazioni, nel caso in cui decorsi 10 giorni dal ricevimento della nota la Ditta istante non avesse presentato per iscritto le proprie osservazioni al fine di poter volgere l’iter verso un esito favorevole;
VISTO che nei tempi indicati non sono pervenute le osservazioni richieste;
RICHIAMATA la mancanza dei pareri di cui all’art. 18 delle Direttive allegate alla D.G.R. n. 1791/2012;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 241/90;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013;
decreta
Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Luigi Zanin
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