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Bur n. 109 del 15 novembre 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 224 del 03 novembre 2016

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011. Revoca accreditamento ai servizi al lavoro e cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro dell'Ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03477070282).

Note per la trasparenza

Cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro di un Operatore accreditato a seguito di revoca dell'accreditamento per rinuncia. Nota dell'ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE Prot. Reg. n. 419745 del 28/10/2016.

Il Direttore

-    Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e, in particolare, l’articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;

-    Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell’idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;

-    Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)” che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;

-    Visto il DDR n. 219 del 29 febbraio 2012 con cui è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;

-    Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1656 del 21 ottobre 2016 “Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)” ed in particolare l’art. 7 “sospensione e revoca dell’accreditamento”;

-    Visto il decreto di accreditamento ai servizi per il lavoro n.604 del 05/06/2012 dell’ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) con sede legale in Tribano;

-    Considerato che, con nota del 27 ottobre 2016, acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n.419745 del 28/10/2016, il predetto ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) comunicava la rinuncia all’accreditamento concesso per i servizi per il lavoro nel territorio regionale;

-    Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca per rinuncia dell’accreditamento concesso all’ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) e alla cancellazione dall’elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro;

decreta

1.   di revocare, a seguito rinuncia, a far data dal presente provvedimento, l’accreditamento per i servizi per il lavoro concesso all’ente NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F.03477070282) con sede legale in Tribano e conseguentemente di cancellare detto Ente dall’elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro istituito ai sensi della legge regionale n.3/2009, art.25;

2.   di comunicare a NOVA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03477070282) il presente decreto;

3.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;

4.   di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Pier Angelo Turri

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