Home » Dettaglio Decreto
Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 189 del 27 ottobre 2016
Belfiore '90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centralina idroelettrica e riutilizzo delle opere di derivazione esistenti sul fiume Brenta, in Comune di Bassano del Grappa (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.
Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione presentata alla Segreteria Regionale per l'Ambiente in data 13/08/2013, verbale riunione conferenza di servizi in data 30/09/2015, DGRV n. 1476/2015 di sospensione temporanea di ogni determinazione, ordinanza del Tribunale Superiore Acque Pubbliche del 19/10/2016, verbale riunione conferenza di servizi decisoria in data 26/10/2016.
Il Direttore
Premesso che:
CONSIDERATO che il disciplinare prevedeva, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, la presentazione del progetto esecutivo, entro i suddetti termini, il richiedente ha comunicato al Genio Civile la decisione di acquisire l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, con la contestuale richiesta di sospendere i tempi di cui all’art. 7 del disciplinare di cui sopra;
PRESO ATTO che:
relative ad aspetti di competenza di soggetti che hanno espresso il proprio parere in sede di Conferenza di Servizi;
RITENUTO che per quanto attiene le sedute della Conferenza dei Servizi di cui sopra si rinvia al verbale della seduta per l’adozione della decisione conclusiva del 30/09/2015(allegato B);
CONSIDERATO che:
Al riguardo, il Giudice adito, con Ordinanza in data 13 aprile 2016, ha disposto la reiezione dell’istanza cautelare fino al 30 luglio 2016, per consentire al MIBACT di eseguire gli approfondimenti sul sito di interesse archeologico, precisando, altresì che, dopo tale data, “la sospensione oggetto della domanda cautelare deve intendersi a sua volta accolta ove verrà confermato che l’area in parola non si estende sull’opera ove è localizzato l’impianto che la ricorrente intende realizzare”.
Di conseguenza, la richiamata deliberazione n. 1476/2016 ha continuato a produrre i propri effetti fino alla data sopra indicata;
decreta
Marco Puiatti
(seguono allegati)
Torna indietro