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Bur n. 107 del 11 novembre 2016


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 189 del 27 ottobre 2016

Belfiore '90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centralina idroelettrica e riutilizzo delle opere di derivazione esistenti sul fiume Brenta, in Comune di Bassano del Grappa (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione presentata alla Segreteria Regionale per l'Ambiente in data 13/08/2013, verbale riunione conferenza di servizi in data 30/09/2015, DGRV n. 1476/2015 di sospensione temporanea di ogni determinazione, ordinanza del Tribunale Superiore Acque Pubbliche del 19/10/2016, verbale riunione conferenza di servizi decisoria in data 26/10/2016.

Il Direttore

Premesso che:

  • l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica;
     
  • con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha individuato nella Direzione Difesa del Suolo la struttura regionale competente per gli impianti idroelettrici;
     
  • successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1628/2015, sono state approvate le nuove disposizioni procedurali per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003, cui risulta assoggettato l’intervento in oggetto;
     
  • con deliberazione n. 1714 del 26 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha disposto che nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.lgs. 387/2003 di competenza regionale, il provvedimento finale, di autorizzazione o di diniego, sia assunto con atto del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia;
     
  • con istanza datata 17/02/2000, prot. n. 1407 del 18/02/2000, la società Belfiore ’90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c. ha chiesto al Genio Civile di Vicenza la concessione a derivare moduli 80,00 medi d’acqua dal fiume Brenta in località Ponte Vecchio nel Comune di Bassano del Grappa (VI) per produrre sul salto lordo di m 2,00 la potenza nominale media di 156,86 kW nella centrale idroelettrica da situarsi a Bassano del Grappa (VI) e con restituzione dell’acqua sul medesimo fiume;
     
  • con Delibera n. 2852 del 29/09/2009 la Giunta Regionale ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 247 del 29/07/2009 espresso dalla Commissione VIA e ha, ai sensi della L.R. 10/99, espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento in argomento, con le prescrizioni specificate nell’allegato A della citata DGR;
     
  • il Genio Civile di Vicenza in data 31/01/2012, n. 23 di Rep., ha rilasciato il disciplinare di concessione a derivare e il relativo decreto di concessione (DR n. 34 del 17/02/2012);

CONSIDERATO che il disciplinare prevedeva, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, la presentazione del progetto esecutivo, entro i suddetti termini, il richiedente ha comunicato al Genio Civile la decisione di acquisire l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, con la contestuale richiesta di sospendere i tempi di cui all’art. 7 del disciplinare di cui sopra;

PRESO ATTO che:

  • in data 13/08/2013, prot. n. 344280, il richiedente ha presentato alla Segreteria Regionale per l’Ambiente domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003;
  • il progetto definitivo allegato a tale richiesta deriva dalle prescrizioni contenute nel parere VIA, nel decreto di concessione idraulica e relativo disciplinare, da degli approfondimenti operati con enti e soggetti interessati, nonché dall’utilizzo di nuove tecnologie nel frattempo resesi disponibili sul mercato, in particolare per quanto riguarda la turbina idraulica;
  • gli elementi caratteristici dell’impianto sono i seguenti:
  • Portata media derivata 8,00 mc/sec
  • Portata massima derivata 10,00 mc/sec
  • Salto lordo m 2
  • Potenza media di concessione 156,80 kW
  • Deflusso minimo vitale 4,7 mc/sec
  • Produzione media annua 1.000.000 kWh
  • in data 10/09/2013 si è svolta la 1^ seduta della Conferenza di Servizi;
  • con parere n. 3917 del 17/04/2014 la Commissione Tecnica Regionale Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto in argomento, parere valido come parere regionale per la Conferenza di Servizi,
  • nel frattempo è stata avviata la procedura espropriativa ai sensi degli artt.11-16 del DPR 327/2001 e nei termini sono pervenute delle osservazioni alle quali sono state fatte le relative controdeduzioni;
  • in data 27/04/2015 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
  • in data 16/06/2015 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi;
  • in data 28/08/2015 si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Sevizi;
  • in data 30/09/2015 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi per l’adozione della decisione conclusiva, nella quale è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, in conferenza si sono espressi in modo favorevole tutti gli enti intervenuti, ad eccezione del Comune di Bassano del Grappa (VI);
  • nel corso dell’istruttoria sono pervenute una serie di osservazioni/segnalazioni da parte:
  • dell’Associazione Italia Nostra sezione di Bassano del Grappa;
  • del Comitato Salvaguardia del Ponte degli Alpini;
  • del sig. Paolo Caregnato;
  • del dott. Giovanni Serraglio, della sig.ra Caterina Bellon e dell’ing. Giuseppe Serraglio;
  • della sig.ra Berica Marchiorello;
  • del dott. Agostino Bizzotto;
  • dell’arch. Barbara Vettori;

relative ad aspetti di competenza di soggetti che hanno espresso il proprio parere in sede di Conferenza di Servizi;

RITENUTO che per quanto attiene le sedute della Conferenza dei Servizi di cui sopra si rinvia al verbale della seduta per l’adozione della decisione conclusiva del 30/09/2015(allegato B);

CONSIDERATO che:

  • in data 16/10/2015, con nota n. 22406, la Soprintendenza delle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in virtù della delega ricevuta dal MIBACT, ha espresso l’esigenza di acquisire documentazione in merito alla necessità di svolgere prospezioni ulteriori ai siti interessati dall’impianto in argomento, sui quali è emersa la possibilità di presenze archeologiche;
     
  • in considerazione di quanto esposto, con deliberazione n. 1476 del 29/10/2015 la Giunta Regionale ha sospeso temporaneamente ogni determinazione riguardante il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto in argomento;
     
  • la citata DGR n. 1476/2015 è stata impugnata dalla Ditta proponente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ne ha chiesto, altresì, la sospensione, con ricorso notificato il 22 gennaio 2016.

Al riguardo, il Giudice adito, con Ordinanza in data 13 aprile 2016, ha disposto la reiezione dell’istanza cautelare fino al 30 luglio 2016, per consentire al MIBACT di eseguire gli approfondimenti sul sito di interesse archeologico, precisando, altresì che, dopo tale data, “la sospensione oggetto della domanda cautelare deve intendersi a sua volta accolta ove verrà confermato che l’area in parola non si estende sull’opera ove è localizzato l’impianto che la ricorrente intende realizzare”.

Di conseguenza, la richiamata deliberazione n. 1476/2016 ha continuato a produrre i propri effetti fino alla data sopra indicata;

  • nel frattempo la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica del Veneto – ha inviato le seguenti note:
  • nota n. 7016 del 09/06/2016 con cui ha comunicato che “non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto”;
  • nota n. 7407 del 17/06/2016 con cui, ad integrazione e chiarimento della suddetta nota n. 7016/2016, ha inviato alcune prescrizioni relative alla posa dei cavidotti per la connessione della centralina alla rete elettrica;
  • nota n. 7980 del 29/06/2016 con cui ha precisato alcuni aspetti riguardanti la dichiarazione dell’interesse archeologico dell’area e ha comunicato che “ si lasciano alla consorella Soprintendenza Belle Arti e paesaggio eventuali valutazioni sugli effetti che i lavori relativi alla centralina per cui è stata chiesta l’autorizzazione potrebbero avere sull’equilibrio delle mura del Castello di Bassano e degli edifici adiacenti, per cui questo ufficio non ha la competenza tecnica”;
  • in data 21/07/2016, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha inviato la nota n. 17257 con cui ha comunicato “l’opportunità di acquisire ulteriore documentazione atta a dirimere eventuali problematiche di carattere geotecnico/fondazionale attraverso opportune verifiche di stabilità, a tutela di tutto l’ambito paesaggistico”;
  • a fronte della citata comunicazione n. 7980/2016 della Soprintendenza Archeologica del Veneto si è ritenuto opportuno richiedere alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la celere espressione del parere ivi indicato, giusta nota n. 320753 del 24/08/2016;
  • con ordinanza depositata il 26/09/ 2016 il Tribunale Superiore Acque Pubbliche ha accolto l’istanza di misura cautelare ante causam e per l’effetto ha sospeso la nota regionale prot. 320753 del 24/08/ 2016 ed ordinato alla Regione la ripresa del procedimento;
  • in data 6 e 13 ottobre l’avv. Ceruti in nome e per conto dei signori Caregnato, ha trasmesso due relazioni tecniche (agli atti della Direzione Difesa del Suolo) circa i possibili danni per la pubblica incolumità e la stabilità di edifici storici qualora l’impianto di cui si tratta venisse realizzato;
  • in data 19/10/2016 il Tribunale Superiore Acque Pubbliche ha disposto che la Regione Veneto, avuto riguardo al contenuto di quanto paventato, entro 7 giorni, sottoponga con somma urgenza alla Commissione regionale VIA-Vas la relativa questione affinché con altrettanta celerità sia reso parere integrativo del Parere favorevole reso nel procedimento di Autorizzazione Unica nei confronti della ricorrente;
  • in ottemperanza alla decisione del Tribunale Superiore Acque Pubbliche r.g. 50/16 del 19/10/2016, l’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale ha convocato il Comitato Regionale V.I.A. per il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 11.30 presso la sala C.T.R. della sede regionale di Palazzo Linetti, Venezia;
  • ad integrazione della predetta convocazione è stata convocata in via di somma urgenza, d’intesa con la Direzione Commissioni Valutazioni, un’unica conferenza di servizi ai sensi della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 e del D.Lgs 387/2003 art. 12;
  • in data 26/10/2016 si è svolta la suddetta seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con esito favorevole espresso a maggioranza con prescrizioni, con il parere contrario del solo Comune di Bassano del Grappa (VI);
  • ai sensi dell’art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell’impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO che:

  • con nota n. 23910 del 04/04/2016 l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza – ha comunicato che nei confronti della società Belfiore ’90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c. non sussistono, alla data della nota succitata, le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni.
  • nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l’elenco degli elaborati progettuali relativi all’impianto in argomento;
  • l’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 30/09/2015;
  • l’allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 26/10/2016 nonché le citate note n. 7016/2016 e n. 7407/2016 della Soprintendenza Archeologica del Veneto contenenti alcune prescrizioni;

decreta

  1. di prendere atto della conclusione positiva della conferenza dei servizi ex art. 14 e seguenti della legge n.241/1990 relativa al procedimento di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centralina idroelettrica e riutilizzo delle opere di derivazione esistenti sul fiume Brenta, in Comune di Bassano del Grappa (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003;
  2. di approvare il progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio di una centralina idroelettrica e riutilizzo delle opere di derivazione esistenti sul fiume Brenta, in Comune di Bassano del Grappa (VI), proposto dalla società Belfiore ’90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c., con sede a Nove (VI), via Contessa 23, CF e P.Iva 02131130243, come rappresentato negli elaborati di cui all’elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di prendere atto che il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001, come si evince dal verbale della seduta del 30/09/2015 (allegato B);
  4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
  5. di autorizzare la società Belfiore ’90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c., con sede a Nove (VI), via Contessa 23, CF e P.Iva 02131130243, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell’impianto idroelettrico sopra specificato, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;
  6. di autorizzare la Società e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, CF, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779711000, REA n.RM-922436, alla costruzione ed all’esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 2.;
  7. di stabilire che ai sensi dell’art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell’impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;
  8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto di cui al punto 2. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;
  9. di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della stessa ed avere una durata massima di cinque anni;
  10. di stabilire che la ditta dovrà comunicare l’inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;
  11. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  12. di dare atto che la Valutazione d’Incidenza ha dato esito positivo con le prescrizioni indicate nel parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 247 del 29/07/2009, riportato nell’allegato B del presente provvedimento;
  13. di stabilire che l’autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  14. di stabilire che i lavori di costruzione e l’esercizio dell’impianto dovranno svolgersi in modo da non produrre danni a terzi e che rimane in capo al proponente il risarcimento degli stessi;
  15. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l’acqua concessa con il decreto n. 34 del 17/02/2012 rilasciato dal Genio Civile di Vicenza (ora UO Genio Civile di Vicenza);
  16. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza e controllo alle strutture dell’impianto, nonché di fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  17. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d’acqua;
  18. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare all’UO Genio Civile di Vicenza la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;
  19. di incaricare l’UO Genio Civile di Vicenza di richiedere alla società Belfiore ’90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c., con sede a Nove (VI), via Contessa 23, CF e P.Iva 02131130243, prima dell’inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell’obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell’impianto;
  20. di stabilire che le opere dell’impianto di rete per la connessione saranno ricomprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi, essendo patrimonio della Società e-distribuzione S.p.a., per le stesse non dovrà essere previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto di produzione;
  21. di incaricare l’UO Genio Civile di Vicenza di verificare il progetto esecutivo, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione delle opere;
  22. di stabilire che la società Belfiore ’90 di Bortoli Antonio & C. S.n.c. nelle fasi di realizzazione e gestione delle opere dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dalle conferenze di servizi svoltesi in data 30/09/2015e in data 26/10/2016 e, con note n. 7016/2016 e n. 7407/2016, dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, le suddette prescrizioni e le citate note sono riportate nell’allegato B e nell’allegato C;
  23. di incaricare l’UO Genio Civile di Vicenza di verificare che l’esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
  24. di incaricare l’UO Genio Civile di Vicenza, anche ai fini dell’ottemperanza del parere V.I.A., al controllo delle attività durante la fase esecutiva;
  25. di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la sospensione o la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
  26. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;
  27. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;
  28. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  29. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

Marco Puiatti

(seguono allegati)

Allegato_A_Ddr_189_2016_332634.pdf
Allegato_B_Ddr_189_2016_332634.pdf
Allegato_C_Ddr_189_2016_332634.pdf

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