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Bur n. 109 del 15 novembre 2016


Materia: Edilizia abitativa

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 163 del 26 ottobre 2016

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Lendinara (Ro). Operatore: Cooperativa edilizia "Casabella" con sede in Badia Polesine. Autorizzazione alla alienazione in proprietà degli alloggi.

Note per la trasparenza

Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "Casabella" di Badia Polesine, alla cessione in proprietà, ai soci locatari, degli alloggi ubicati in comune di Lendinara (Ro), inizialmente destinati alla locazione permanente.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza di autorizzazione all'alienazione degli alloggi presentata in data 1.7.2014 dalla Cooperativa edilizia "Casabella" di Badia Polesine;
- regionale in data 1.9.2014 di comunicazione alla Cooperativa edilizia "Casabella" dell'avvio al procedimento e contestuale quantificazione della quota parte del contributo da restituire;
- bonifico ordinato dalla Cooperativa edilizia "Casabella" in data 13.9.2016 concernente il pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi restituiti relativamente all'alloggio della Signora Rizzi Francesca.

Il Direttore

VISTO il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il “Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente”, di cui agli articoli 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l’avviso e le procedure autorizzatorie per l’alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;

VISTA la nota della Cooperativa edilizia “Casabella” in data 1.7.2014 con la quale rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari, di cui al programma costruttivo di complessivi 12 alloggi in comune di Lendinara (Ro);

VISTA la regionale 1.9.2014, con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia “Casabella” l’avvio del procedimento inteso al rilascio dell’autorizzazione alla alienazione degli alloggi e contestualmente è stata quantificata in 82.376,82 euro la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte della Cooperativa edilizia, ed euro 34.446,22 quali interessi legali;

VISTO il bonifico ordinato della Cooperativa edilizia “Casabella” in data 13.9.2016 concernente il pagamento della quota parte del contributo e relativi interessi legali relativamente all’alloggio condotto dalla Signora Rizzi Francesca;

VISTA la dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà in data 18.10.2016 con la quale, la Signora Rizzi Francesca, certifica di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal P.C.R. n. 118/2012 necessari ad ottenere l’autorizzazione alla alienazione in proprio favore dell’alloggio;

RITENUTO pertanto necessario procedere di conseguenza;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

  1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia “Casabella” con sede in Badia Polesine, alla alienazione dell’alloggio relativo all’intervento costruttivo in comune di Lendinara, originariamente destinato alla locazione permanente alla Signora Rizzi Francesca, attualmente conduttore dell’alloggio;
  2. di stabilire che il contratto di compravendita dell’alloggio dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell’allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;
  3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia “Casabella” non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di compravendita, l’autorizzazione alla alienazione dell’alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell’Amministrazione regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

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