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Bur n. 109 del 15 novembre 2016


Materia: Edilizia abitativa

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 122 del 04 ottobre 2016

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Ater di Belluno - intervento di n. 20 alloggi in Comune di Belluno. Annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si provvede all’annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016, per i motivi in detto provvedimento esposti.

Il Direttore

Visto l’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) che dispone l’individuazione di due linee di intervento per la regolare attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:

  • linea di intervento “a”: interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere tempestivamente disponibili alloggi sfitti che necessitano di lavori di moderata entità;
  • linea di intervento “b”: interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione parti comuni e di pertinenza, frazioni ed accorpamenti di parti immobiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale, in attuazione a quanto sopra, è stato approvato il “Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l’altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori – ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti – da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna linea di azione, nell’ambito delle quali è ricompresa anche l’Ater di Belluno sia per l’intervento di manutenzione straordinaria di n. 12 alloggi in Comune di Belluno, via Caduti del Lavoro n. 35 e n. 36, finanziabili con euro 100.000,00, che per l’intervento di recupero edilizio di n. 8 unità abitative in via Berlendis n. 73 e n. 75 nel medesimo Comune, finanziabili con euro 100.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti con il Programma di che trattasi;

Visti i precedenti decreti dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016, con i quali sono stati provvisoriamente concessi all’Ater di Belluno i contributi di euro 100.000,00 con ciascun provvedimento per un totale complessivo pari ad euro 200.000,00, in relazione ai sopra richiamati programmi di recupero edilizio di complessivi n. 20 alloggi in Comune Belluno;

Considerato che la richiamata legge n. 80/2014 stabilisce, in particolare, che il finanziamento sia finalizzato al recupero edilizio degli “alloggi sfitti”, così come indicato anche dal Bando approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 994/2015 e, nello specifico, nell’allegato modello di domanda di ammissione che richiede, al punto 2.1., l’indicazione del numero di “unità sfitte” da recuperare;

Vista la nota dell’Ater di Belluno prot. n. 6187 del 14.09.2016, con la quale viene dichiarato che, nell’ambito dei trattati programmi costruttivi di n. 12 e n. 8 unità abitative, gli alloggi medesimi non risultano sfitti, in quanto per mero errore materiale è stato indicato nell’istanza di partecipazione tale condizione di sfittanza;

Considerato pertanto che, essendo le n. 20 unità abitative ammesse a finanziamento non sfitte, non si ritiene sussistono le condizioni per l’ammissibilità a finanziamento ai sensi della legge n. 80/2014 e del Bando regionale approvato con D.G.R. n. 994/2015, degli interventi proposti dall’A.T.E.R. di Belluno;

Ritenuto pertanto necessario procedere, in sede di autotutela, all’annullamento dei citati decreti n. 22/2016 e n. 23/2016, ai sensi dell’ art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Visto l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

  1. di annullare, per le motivazioni di cui alle premesse, i decreti dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 22 e n. 23 del 19.08.2016, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
  2. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

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