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Bur n. 99 del 18 ottobre 2016


Materia: Edilizia abitativa

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 109 del 29 settembre 2016

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014, n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Ater di Rovigo - intervento di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo. Annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19/08/2016 e n. 31 del 22/08/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si provvede all’annullamento dei precedenti decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19.08.2016 e n. 31 del 22.08.2016, per i motivi in detto provvedimento esposti.

Il Direttore

Visto l’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) che dispone l’individuazione di due linee di intervento per la regolare attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:

  • linea di intervento “a”: interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere tempestivamente disponibili alloggi sfitti che necessitano di lavori di moderata entità;
  • linea di intervento “b”: interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione parti comuni e di pertinenza, frazioni ed accorpamenti di parti immobiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale, in attuazione a quanto sopra, è stato approvato il “Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l’altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori – ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti – da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna linea di azione, nell’ambito delle quali è ricompresa anche l’Ater di Rovigo per l’intervento di manutenzione straordinaria di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo, via Baruchello n. 60, finanziabili con euro 780.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti con il Programma di che trattasi;

Visti i precedenti decreti dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19.08.2016 e n. 31 del 22.08.2016, con i quali sono stati provvisoriamente concessi all’Ater di Rovigo i contributi rispettivamente di euro 267.209,71 e di euro 512.790,29 per un totale complessivo pari ad euro 780.000,00, in relazione al sopra richiamato programma di recupero edilizio di n. 60 alloggi in Comune Rovigo;

Considerato che la richiamata legge n. 80/2014 stabilisce, in particolare, che il finanziamento sia finalizzato al recupero edilizio degli “alloggi sfitti”, così come indicato anche dal Bando approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 994/2015 e, nello specifico, nell’allegato modello di domanda di ammissione che richiede, al punto 2.1., l’indicazione del numero di “unità sfitte” da recuperare;

Vista la nota dell’Ater di Rovigo prot. n. 7438 del 16.06.2016, con la quale viene dichiarato che, nell’ambito del trattato programma costruttivo di n. 60 unità abitative, gli alloggi sfitti sono n. 11 e gli interventi ammessi a finanziamento per l’importo complessivo di euro 780.000,00 riguardano esclusivamente le parti comuni degli edifici interessati;

Considerato pertanto che, essendo le unità sfitte in numero non prevalente nell’ambito del complesso edilizio di n. 60 unità abitative, in relazione al quale sono previsti esclusivamente interventi nelle parti comuni, non si ritiene sussistono le condizioni per l’ammissibilità a finanziamento ai sensi della legge n. 80/2014 e del Bando regionale approvato con D.G.R. n. 994/2015, dell’intervento proposto dall’A.T.E.R. di Rovigo;

Ritenuto pertanto necessario procedere, in sede di autotutela, all’annullamento dei citati decreti n. 24/2016 e n. 31/2016, ai sensi dell’ art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Visto l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;

Vista la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016;

Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10 e 31 agosto 2016, n. 36;

decreta

  1. di annullare, per le motivazioni di cui alle premesse, i decreti dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 24 del 19.08.2016 e n. 31 del 22.08.2016, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
  2. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

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