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Bur n. 97 del 11 ottobre 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 9 del 09 settembre 2016

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2 della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. con sede legale sita in Piazza Umberto I n. 91/a S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 Albaredo d'Adige (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2 della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 336225 del 07/09/2016) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 20 Verona dell'1/09/2016 (ns. prot. n. 336225 del 07/09/2016).

Il Direttore

 

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. P. I.V.A. n. 02551990233 sede legale sita in Piazza Umberto I n. 91/a – S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 – Albaredo d’Adige (VR), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 336225 del 07/09/2016);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 20 - Verona, a seguito del sopralluogo effettuato in data 01/09/2016, in merito all'idoneità dei locali all’esercizio dell’attività magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. P. I.V.A. n. 02551990233 sede legale sita in Piazza Umberto I n. 91/a – S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 – Albaredo d’Adige (VR), il riconoscimento all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  2. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4353STORP1 e ABP4353STORP2 (Sezione I);
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Michele Brichese

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