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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 9 del 09 settembre 2016
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2 della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. con sede legale sita in Piazza Umberto I n. 91/a S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 Albaredo d'Adige (VR).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2 della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 336225 del 07/09/2016) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 20 Verona dell'1/09/2016 (ns. prot. n. 336225 del 07/09/2016).
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza della ditta PASETTO F.LLI S.R.L. P. I.V.A. n. 02551990233 sede legale sita in Piazza Umberto I n. 91/a – S. Giovanni Lupatoto (VR) e sede operativa sita in Via Lucio Cosentino n. 12 – Albaredo d’Adige (VR), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 336225 del 07/09/2016);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 20 - Verona, a seguito del sopralluogo effettuato in data 01/09/2016, in merito all'idoneità dei locali all’esercizio dell’attività magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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