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Bur n. 97 del 11 ottobre 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 8 del 09 agosto 2016

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Diniego del riconoscimento dell'impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO con sede legale sita in Via Roma n, 204 Due Carrare (PD) ed operativa sita in Via Postumia Ovest s.n.c. San Biagio di Callalta (TV).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si emette il diniego al rilascio del riconoscimento dell'impianto di incenerimento, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO per mancanza del parere dell'Azienda Ulss, competente per territorio.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns prot. n. 192079 del 16/05/2016); - Preavviso di diniego ns. prot. n. 283616 del 22/07/2016.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO P. I.V.A. n. 04948610284 con sede legale sita in Via Roma n, 204 – Due Carrare (PD) ed operativa sita in Via Postumia Ovest s.n.c. – San Biagio di Callalta (TV), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 192079 del 16/05/2016);

VISTO la nota ns. prot. n. 195069 del 18/5/2016 con cui si chiedeva di integrare la documentazione pervenuta con il verbale di sopralluogo, con parere favorevole, rilasciato dall’Azienda Ulss n. 9 – Treviso, competente per territorio, sospendendo, altresì i termini del procedimento amministrativo ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 283616 del 22/07/2016 è stato inviato il preavviso di diniego con comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che nei termini indicati nel suddetto preavviso non sono state presentate memorie, osservazioni o documenti pertinenti l’oggetto;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. il diniego, per le motivazioni espresse in premessa, del riconoscimento, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, dell’impianto della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO P. I.V.A. n. 04948610284 con sede legale sita in Via Roma n, 204 – Due Carrare (PD) ed operativa sita in Via Postumia Ovest s.n.c. – San Biagio di Callalta (TV), di cui all’istanza pervenuta all’allora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 16/05/2016 (ns. prot. n. 192079);
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Michele Brichese

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