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Bur n. 97 del 11 ottobre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 27 del 15 settembre 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Associazione Nazionale Alpini Sezione di Belluno, con sede legale a Belluno, Via Tissi, 10, con riferimento alla nuova base operativa principale in sostituzione della sede già autorizzata.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore dell' Associazione Nazionale Alpini Sezione di Belluno, con sede legale a Belluno, Via Tissi, 10, con riferimento alla nuova base operativa principale sita nel Comune di Alpago (BL), Viale Venezia, in sostituzione della sede di Puos D'Alpago (BL), Via IV novembre, 26, non più autorizzata.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 110575 del 21.3.2016 ed integrazione documentazione prot. reg. n.133782 del 6.4.2016; - parere e visita di verifica in data 9.6.2016 , redatto dall'Azienda Ulss n. 1 di Belluno, trasmesso con nota prot. reg. n. 248627 del 27.6.2016 ed integrato con nota prot. reg. n. 303428 del 5.8.2016; - parere positivo CRITE nella seduta del 5.8.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell’art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
  • la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l’altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
  • con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

  • l’ Associazione Nazionale Alpini Sezione di Belluno, con sede legale a Belluno, Via Tissi, 10, con decreto n. 100 del 13.9.2011 del Segretario Regionale per la Sanità, è stata autorizzata ad esercitare l’attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza;
  • l’istante con nota prot. reg. n. 110575 del 21.3.2016 integrata con nota prot. reg. n. 133782 del 6.4.2016, ha presentato la domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di trasporto e soccorso con ambulanza per una nuova base operativa principale, in sostituzione di quella già autorizzata, depositata agli atti del presente procedimento;
  • la Regione Veneto ha trasmesso all’Azienda Ulss n. 1 di Belluno la richiesta di parere e di verifica dei requisiti di cui all’art. 10 della l.r. 22/2002, in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie della struttura istante, corredata della documentazione agli atti e con richiesta di acquisizione di quella eventualmente mancante in sede di visita di verifica;
  • l’Azienda Ulss n. 1 di Belluno, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, di cui alla dgr 1511/2003, ha istituito il “Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)” per la verifica dei requisiti di cui all’art. 10 della legge regionale n. 22/2002;

RILEVATO CHE

l’esito dell’accertamento eseguito dall’Azienda Ulss n. 1 di Belluno in data 9.6.2016 è positivo, come risulta dal rapporto di verifica trasmesso con nota prot. n. 248627 del 27.6.2016 ed integrato con nota prot. reg. n. 303428 del 5.8.2016, agli atti del presente procedimento;

  • l’esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;
  • ai sensi della dgr 4197/2008, nella seduta del 5.8.2016, la CRITE (Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia) ha svolto l’analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dall’Azienda Ulss n. 1 di Belluno, concludendo quindi l’esame con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l’istante all’esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l’istruttoria sui requisiti di cui all’art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

  • il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la l.r. 22/2002;
  • la dgr 1511/2003;
  • la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la dgr 1080/2007;
  • la dgr 1145/2013;
  • il decreto del segretario regionale per la sanità n. 82 del 06.08.2013

decreta

  1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, l’ Associazione Nazionale Alpini Sezione di Belluno, con sede legale a Belluno, Via Tissi, 10, con le motivazioni di cui alle premesse, all’esercizio di attività di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento ai locali descritti nella domanda e oggetto di verifica condotta dall’Azienda Ulss n. 1 di Belluno in data 9.6.2016 e identificati come segue:
  1. base operativa principale ubicata nel Comune di Alpago (BL), Viale Venezia, in sostituzione della sede di Puos D’Alpago (BL), Via IV novembre, 26, non più autorizzata;
  1. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dr. Gianni Apollonia, nato a Cesiomaggiore (BL) il 30.7.1952, e iscritto nell’Albo dell’Ordine dei Medici di Belluno, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
  2. di prescrivere che l’eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
  3. di dare atto che l’eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all’esercizio;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

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