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Bur n. 94 del 30 settembre 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 22 del 23 settembre 2016

D.lgs n. 61/2010, art. 10, p.1, lettera d). DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" - Dm 17.07.2009. Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco riguardante l’attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2016, in conformità a quanto stabilito all’art. 10, punto 1, lettera d) del d.lgs 61/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata e garantita Conegliano Valdobbiadene - Prosecco di attivare ai sensi dell’articolo 10, punto 1, lettera d), del D.lgs n. 61/2010 e dell’articolo 4, comma 7 e articolo 5, commi 5 e 6 del disciplinare di produzione della predetta DOCG, la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2016, da destinare alla produzione degli spumanti ad esclusione di quelli designati con le menzioni “Superiore di Cartizze” e “Rive”;
  2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che la riserva vendemmiale è attivata per l’intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all’articolo 4 comma 7 del vigente disciplinare di produzione, ed è riferita ai vigneti in piena produzione; sono escluse da tali disposizioni le produzioni ottenute dai vigneti idonei a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare nella pratica tradizionale di cui all’articolo 5, comma 3 del medesimo disciplinare di produzione;
  3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:

a)         la misura della riserva vendemmiale è attivata sino al 31 dicembre 2017;
b)         il Consorzio è tenuto al più tardi entro il 15 dicembre 2017 a comunicare a codesta Direzione, la destinazione parziale o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale;
c)         il Consorzio, qualora si verificassero le condizioni, può chiedere con istanza motivata una proroga per un ulteriore periodo da definirsi, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;

  1. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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