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Bur n. 92 del 23 settembre 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 18 del 14 settembre 2016

DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2016. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la riduzione percentuale della resa delle uve da mettere a riposo raccolte nel periodo vendemmiale 2016 e atte a produrre i vini a DOCG “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, in conformità a quanto stabilito all’art. 14, comma 10 del D.lgs 61/2010.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

TENUTO CONTO che l’articolo 10 del predetto decreto legislativo prevede che per ciascuna denominazione di origine nel pertinente disciplinare di produzione siano stabiliti i volumi massimi di uva e di vino ad ettaro idonei ad essere designati con la relativa DO;

VISTO in particolare il punto 1 lett. d) del predetto articolo che così recita:

-     “fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, é consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3.”;

-     “Le regioni …… in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; “

PRESO ATTO che l’articolo 14, comma 10, del medesimo decreto, prevede che le regioni, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

CONSIDERATO pertanto che le regioni, ai sensi dei predetti articoli 10 e 14, annualmente:

  • devono ridurre le rese massime consentite dal disciplinare di produzione sino al limite reale dell’annata, qualora le condizioni climatiche sfavorevoli abbiano influito nel processo vegeto-produttivo delle viti, determinando di conseguenza una minore produzione per unità di superficie;
  • possono, invece, ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO l’articolo 14, comma 1 del succitato decreto legislativo n. 61/2010 che così recita: “La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.”;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, formulano alle regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta ivi compreso quanto previsto all’art. 14, comma 10 del D.lgs n. 61/2010;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n 19848 del 14 marzo 2016, che ha confermato l’incaricato al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (di seguito Consorzio di tutela) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e per le DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

ATTESO che con il decreto della Direzione agroalimentare n. 11 del 29 luglio 2016 sono state adottate anche per triennio dal 2016/2017 al 2018/2019, disposizioni riguardanti la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione per le uve atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella”, “Recioto della Valpolicella” e DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

VISTA la nota del 25 luglio 2016 prot n. 58/2016 con la quale il Consorzio di tutela ha chiesto, per le produzioni ottenute dalla vendemmia 2016, la riduzione dei volumi di uva messa a riposo atta a produrre i vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, giusto quanto previsto all’art. 4, comma 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, prevedendo così un quantitativo massimo di 4,8 tonnellate di uva per ettaro di vigneto idoneo a produrre le predette uve;

VISTI i vigenti disciplinari di produzione dei vini DOCG “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della Valpolicella” ed in particolare i rispettivi articoli 4;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda; verificati altresì i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini , nonché l’andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

PRESO ATTO che la Direzione ha diramato il giorno 28 luglio 2016 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 5 agosto 2016, n. 75, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla competente Direzione non oltre 10 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

ATTESO che nei termini di cui sopra sono pervenute per posta elettronica certificata osservazioni e controdeduzioni da parte di settantasette conduttori di superfici vitate;

VISTE le comunicazioni del Consorzio di tutela con le quali sono state trasmesse le note di alcune organizzazioni professionali di categoria riguardanti l’argomento in oggetto;

ATTESO che il d.lgs n. 61/2010, all’art. 14, c. 10 e 11, prevede che le regioni adottino i provvedimenti di governo delle denominazioni su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria;

VISTA la nota della presente Direzione del 2 settembre 2016, prot. n. 330592, con la quale è stato convocato un incontro il giorno 6 settembre presso la sede della SUA di Verona per sentire le organizzazioni professionali di categoria così come stabilito all’articolo 14, c. 10 e 11 del d.lgs n. 61/2010;

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela nella seduta del 5 settembre 2016, esaminato il trend di commercializzazione dei prodotti della Valpolicella e tenuto conto della situazione vegeto-produttiva e sanitaria delle viti atte a produrre i succitati vini, ha rilevato che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha quindi deliberato di confermare la riduzione della percentuale di uva ettaro da mettere a riposo destinata a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, dal 65% al 40%;

ATTESO che i rappresentanti delle organizzazioni presenti all’incontro del giorno 6 settembre 2016 hanno ritenuto, in relazione ai volumi di prodotto destinati ai vini di cui all’oggetto ed attualmente giacenti presso la filiera, appropriata l’attivazione della misura finalizzata a limitare la percentuale di uva da mettere a riposo anche per la corrente vendemmia;

PRESO ATTO che alcune organizzazioni hanno espresso però indicazioni riguardanti percentuali diverse rispetto a quella riportata nella richiesta del Consorzio di tutela, ma inferiori in ogni caso rispetto a quella prevista all’articolo 4, comma 13 di entrambi i disciplinari di produzione;

PRESO ATTO altresì che nella discussione i diversi soggetti intervenuti hanno rilevato come il ripetersi dell’attivazione della misura implichi inevitabilmente una riflessione ed una  revisione della vigente disciplina dei vini a DO Valpolicella ed in particolare dei meccanismi produttivi delle uve da mettere a riposo in relazione anche alla produzione della DOC “Valpolicella ripasso” ed infine degli strumenti di gestione dell’offerta;

TENUTO CONTO che i disciplinari di produzione delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella” stabiliscono all’articolo 4 i seguenti limiti:

  • resa massima di uva ad ettaro:12 t (comma 10),
  • quantitativo massimo di uva da mettere a riposo: il 65% rispetto alla resa massima di uva ad ettaro (12 t/ha), pari 7,8 t/ha (comma 13);

PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

CONSIDERATO infine che il criterio proposto dal Consorzio di tutela, seppur non condiviso dai soggetti che hanno trasmesso osservazioni e controdeduzioni, è adottato secondo un principio di univocità ed imparzialità per tutte le superfici atte a produrre le uve da destinare alla produzione dei vini DOCG “Amarone delle Valpolicella” e“DOCG “Recioto della Valpolicella”;

ATTESO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14, del d.lgs n. 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a DO in Veneto è presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA”, così come risulta dal Decreto ministeriale di incarico n. 12763 del 26 giugno 2015;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 1070/2016, spetta al Direttore dell’ex Direzione politiche agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante -nel caso in specie- di  riduzione dei quantitativi ad ettaro, ai sensi della predetta normativa, riguardante il prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione, per la vendemmia 2016, alla richiesta del Consorzio (così come ribadito nel CdA del 5 settembre 2016 u.s.) di ridurre la percentuale di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini di cui all’oggetto nel limite massimo del 40%, fermo restando l’impegno da parte del medesimo Consorzio di predisporre con tempestività l’analisi sui meccanismi produttivi evidenziati nel corso della riunione del 6 settembre u.s.;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del d.lgs n. 61/2010 art. 14, c. 10 e degli articoli 4, c. 13 e 15 dei pertinenti disciplinari di produzione, che il quantitativo di uve da mettere a riposo raccolte nella vendemmia 2016 e atte a produrre i vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e DOCG “Recioto della Valpolicella”, non deve superare le 4,80 t ad ettaro, pari a 19,20 ettolitri di vino finito ad ettaro;
  2. di stabilire che AVEPA deve assicurare nella compilazione della dichiarazione unificata di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, coerenza tra il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
  3. di stabilire che Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA spa) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
  4. di stabilire, sempre per le motivazioni espresse in premessa, che il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella è tenuto a presentare alla Direzione agroalimentare entro il 10 ottobre p.v. le prime analisi sulle proprie attività di revisione delle vigente disciplina dei vini a DO Valpolicella, con particolare riferimento alle possibili criticità dei processi produttivi tra le diverse DO ed infine un approfondimento sugli strumenti di gestione dell’offerta;
  5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Alberto Zannol

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