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Bur n. 89 del 16 settembre 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 15 del 08 settembre 2016

Vino a DOC "Bardolino". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2016 D. Lgs n. 61/2010 articolo 14 comma 10.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio di tutela e dell’andamento del mercato del vino a DOC “Bardolino”, riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata poi come vino DOC “Bardolino”, per quanto concerne la vendemmia 2016 e dispone della destinazione delle uve eccedenti.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTO l’articolo 10 del predetto decreto legislativo che stabilisce che per ciascuna denominazione di origine sia determinata nei rispettivi disciplinari di produzione la resa massima di uva e di vino ad ettaro consentita per ciascuna superficie idonea a produrre la relativa DO;

PRESO ATTO, dunque, che ai sensi degli articoli 10 e 14 del Decreto legislativo n. 61/2010 le regioni annualmente possono ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Bardolino” (approvato con DPR 28 maggio 1968 e modificato da ultimo con Decreto 7 marzo 2014) ed in particolare l’articolo 4, punto 4, che stabilisce in 13 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 80130 del 24 novembre 2015, relativo alla conferma dell’incarico al Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC “Bardolino”, nonché alla DOCG “Bardolino superiore”;

VISTA la nota del 11 luglio 2016 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi del D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10, la riduzione per la vendemmia 2016 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione di origine controllata “Bardolino”, da 13 t/ha a 11 t/ha;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella quale sono evidenziati, tra l’altro, i dati riferiti:

  • alle superfici vitate potenziali,
  • alle produzioni di uva ottenute,
  • al rapporto sulle giacenze del prodotto idoneo ad essere certificato,
  • all’andamento degli imbottigliamenti;

ATTESO che la Direzione ha diramato il giorno 13 luglio 2016 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel BUR del 22 luglio 2016, n. 71, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

TENUTO CONTO che nei termini della comunicazione di cui sopra non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

ATTESO che in data 7 settembre 2016 il Consorzio ha comunicato alla Direzione che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del provvedimento;

TENUTO CONTO dei quantitativi totali di vino DOC “Bardolino” che normalmente possono essere immessi al consumo, in funzione della domanda nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, così come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione;

TENUTO CONTO che al fine di assicurare la tenuta dei prezzi medi all’ingrosso, nonché il livello qualitativo richiesto dal mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale;

CONSTATATO che le condizioni vegeto-produttive delle viti fanno prevedere anche per la presente vendemmia una produzione globale sui livelli massimi consentiti dal disciplinare, tanto che la Sportello unico dell’AVEPA di Verona non ha adottato alcuna riduzione e/o limitazione per la DOC “Bardolino”;

ATTESO che tale iniziativa consentirà di conseguenza di immettere sul mercato un volume di vino “Bardolino”, secondo quanto stimato dal pertinente Consorzio idoneo per qualità ed in linea con le quantità richieste dai consumatori;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, la dichiarazione unificata, che comprende anche la rivendicazione delle produzioni a DO, in Veneto sarà presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO di quanto espresso nel merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria, così come previsto sia dall’articolo 14, comma 10 del D.lgs n. 61/2010 e sia dall’articolo 4, dello specifico disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 1070/2016 , spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1.    di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Bardolino” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2016, non deve eccedere le 11 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 77, sufficienti per soddisfare la domanda della denominazione per la campagna di commercializzazione in corso;

2.   di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti le 11 t./ha, fino alla produzione massima consentita dal disciplinare, pari a 15,6 t/ha, devono essere presi in carico e immessi al consumo come vino con o senza indicazione geografica tipica;

3.   di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare che vi sia coerenza tra la denuncia di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 61/2010 presentata da ciascun soggetto avente titolo, il rispettivo potenziale produttivo così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;

4.   di stabilire che SIQURIA è tenuta, nel processo di controllo dei vini della DOC “Bardolino” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;

5.   di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7.   di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo
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Alberto Zannol

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