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Bur n. 90 del 20 settembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 4 del 01 settembre 2016

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009. Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nel territorio della Regione del Veneto. Aggiornamento della zona delimitata.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna la zona delimitata del focolaio di Anoplophora glabripennisi in provincia di Treviso, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 137 del 22 luglio 2009.

Il Direttore

PREMESSO che nel corso del monitoraggio territoriale condotto dal Servizio Fitosanitario Regionale nel giugno 2009 è stata riscontrata nel comune di Cornuda (TV) e per la prima volta nel Veneto, la presenza di un insetto coleottero esotico denominato Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto), innocuo per l’uomo ma in grado di portare a morte numerose specie di latifoglie arboree;

CONSIDERATO che Anoplophora glabripennis è inserita nelle liste degli organismi nocivi di quarantena per l’Unione Europea (all. I parte A della Direttiva 2000/29/CE);

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 “concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”, e il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE”, che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 137 del 22 luglio 2009 che impone l’applicazione di misure fitosanitarie nella zona infestata da Anoplophora glabripennis;

VISTO l’articolo 3, primo comma, della citata Ordinanza che demanda al Servizio Fitosanitario Regionale il compito di aggiornare la cartografia in funzione della evoluzione della presenza del parassita in questione;

VISTO il decreto n. 29 del 25 agosto 2009 del Dirigente Responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata allegata alla predetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il decreto n. 30 del 3 novembre 2009 del Dirigente Responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata allegata alla predetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale ed ha esteso l’applicazione delle misure fitosanitarie, previste dalla stessa, in tutta la zona delimitata (composta dalla zona infestata - in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora glabripennis e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora glabripennis - e dalla zona cuscinetto - con un raggio di 2 km al di là del confine della zona infestata);

VISTO il decreto n. 8 del 8 settembre 2010 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha istituito un’ulteriore zona delimitata contermine a quella già definita, in quanto era stato riscontrato un nuovo attacco dell’organismo nocivo di Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto) in una zona di campagna nella parte a sud-ovest del territorio comunale di Maser (TV);

VISTO il decreto n. 17 del 24 aprile 2012 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la zona delimitata;

VISTO il decreto n. 33 del 10 settembre 2012, che ha stabilito l’adozione della misura di taglio denominato “Clear cut” e l’allargamento dei confini della zona infestata e della zona cuscinetto, qualora si confermi la presenza del parassita Anoplophora glabripennis al di fuori della zona infestata;

VISTO il piano di azione (Action Plan) del 9 ottobre 2012 che ha delineato le modalità operative per l’attuazione del clear cut nella zona delimitata;

VISTO il decreto n. 5 del 28 gennaio 2014 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la zona delimitata;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 “relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis” ed in particolare il punto 1.4) dell’allegato III che prevede la revoca della zona delimitata nel caso in cui non venga rilavata la presenza dell’organismo specificato per un periodo non inferiore a quattro anni consecutivi;

CONSIDERATO che nel corso dei monitoraggi condotti dal Servizio Fitosanitario Regionale a partire dal 31 agosto 2012 non è più stata rilevata la presenza dell’organismo specificato in una parte del territorio e si rende pertanto opportuna una ridefinizione della zona delimitata;

decreta

  1. l’aggiornamento della zona delimitata (allegato A) - composta dalla zona infestata (in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora glabripennis e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora glabripennis) e dalla zona cuscinetto (con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata);
  2. l’applicazione nella suddetta zona delimitata delle misure fitosanitarie previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 “relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis”;
  3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comprensivo dell’allegato A.

 

Giovanni Zanini

(seguono allegati)

4_Allegato_DDR_4_01-09-2016_329371.pdf

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