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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 3 del 09 agosto 2016

ECO GREEN S.r.l. Inserimento di un'area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d'opera presso l'impianto già autorizzato con DGR n. 1345/14 del 28 luglio 2014 - Comune di localizzazione: Nogara (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto, presentato dalla ditta ECO GREEN S.r.l., che prevede la realizzazione di un'area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d'opera presso un impianto esistente, ubicato nel Comune di Nogara (VR).

Il Direttore

VISTA  l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “ECO GREEN S.r.l.” (omissis), (P.IVA. 02433800238) con sede legale in Via Spagna n. 25 – 37069 Villafranca di Verona (VR), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 159112 del 22/04/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTO la D.G.R. n. 1345 del 28 luglio 2014 “ECO GREEN S.R.L. - Impianto di recupero rottami metallici con annesso impianto di fusione - Comune di localizzazione: Nogara (VR) - Comune interessato: Salizzole (VR) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 1539/2011) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica del parere n. 381 del 20/11/2012 approvato con DGR n. 513 del 16/4/2013”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Operativa V.I.A. della Regione Veneto in data 16/05/2016;

VISTA la nota prot. n. 195412 del 18/05/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 16/05/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un’area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d’opera all’interno dell’impianto esistente di Nogara (VR);

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. t);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 01/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 29/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Per la redazione dello Studio, in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:
    • Quadro di Riferimento Programmatico;
    • Quadro di Riferimento Progettuale;
    • Quadro di Riferimento Ambientale;
  • I Quadri sono stati correttamente sviluppati sulla scorta dello SIA dello stabilimento approvato e non hanno evidenziato impatti particolari per la proposta avanzata di creazione di una zona di distribuzione carburanti e lavaggio dei mezzi d’opera aziendali;
  • Al fine di sottolineare la necessità di una particolare attenzione nella costruzione e nella gestione, sono state individuate alcune prescrizioni mirate al trattamento delle acque di pioggia, delle acque di lavaggio e delle caratteristiche costruttive dell’impianto;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Le acque piovane di pioggia ricadenti nell’area adibita a rifornimento devono essere raccolte, trattate in disoleatore e dissabbiatore dedicati, e convogliate allo “impianto n. 2” di trattamento, già autorizzato.
  2. Le acque dell’area adibita a lavaggio dei mezzi d’opera dedicati alle movimentazioni e lavorazioni interne devono essere gestite in ciclo chiuso e, per quanto possibile, riciclate nello stesso processo, previo trattamento dedicato; le acque di supero devono essere gestite come rifiuti, analogamente ai fanghi e altri rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio/trattamento. Le acque di prima pioggia vanno convogliate all’impianto n. 2 di trattamento già autorizzato.
  3. Devono essere realizzati sistemi di separazione (dorsi di mulo, cordolature, griglie e caditoie di raccolta) che impediscano la commistione delle acque provenienti dalle aree adibite a lavaggio e al rifornimento con le acque meteoriche provenienti da altre aree.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 14/07/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 29/06/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 29/06/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “ECO GREEN S.r.l.” (omissis), (P.IVA. 02433800238) con sede legale in Via Spagna n. 25 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – Pec: pec@pec.ecogreen.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente, all’U.O. Urbanistica, alla Provincia di Verona, al Comune di Nogara (VR), alla Direzione Generale ARPAV e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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