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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 2 del 09 agosto 2016

Dolomiti Derivazioni S.r.l. Impianto idroelettrico "Federa" Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. 10/1999, L.R. n. 4/2016, D.G.R n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico nel Comune di Cortina d'Ampezzo.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (P.IVA./C.F 01111020259) con sede legale in Ospitale di Cadore Via Alemagna n. 9 C.A.P. 32010, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 380611 del 23/09/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 01/10/2015;

VISTA la nota prot. n. 405655 del 08/10/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 01/10/2015;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 21/10/2015 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 11/11/2015, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che la Commissione regionale VIA nella seduta del 10/12/2015, preso atto che la domanda, così come presentata il 23/09/2015, non era completa di tutta la documentazione necessaria, ha stabilito che la Società dovesse provvedere a depositare e ricompilare l’avviso di avvenuto deposito della relazione idraulica e idrologica presso le sedi della Regione Veneto ed il Comune di Cortina d’Ampezzo, decisione comunicata con nota prot. 516308 del 18/12/2015;

PRESO ATTO che il proponente, a seguito della sopracitata comunicazione, ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 02/02/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto prevede la realizzazione di un impianto che deriva una portata massima di 388 l/s, una portata media di 157 l/s e sfrutta un salto di 240,77 m e sviluppa una potenza nominale di 370,83 kW. L’opera di presa consiste in una traversa lunga 9,85 m con un altezza di 2 m circa e in u sistema di vasche di decantazione che occupano una superificie di circa 130 mq.

La condotta forzata si sviluppa in due differenti tratti: il tratto uno è in PRFV DN 500 ed ha una lunghezza di 850 m. Il secondo tratto è in acciaio DN 450 e lunghezza 515 m. La centrale è di dimensioni 7,70 x 10,70 m con una H max di 6,65 m.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni che sono state esaminate in sede di istruttoria:

  • WWF OA Terre del Piave Belluno Treviso, acquisite in data 15/11/2015 e prot. n. 465448 del 16/11/2015 ( PEC);
  • Associazione Pescatori Sportivi Valle del Boite, acquisite con prot. n. 459795 del 12/11/2015;
  • Regole d’Ampezzo, acquisite in data 04/03/2016 prot. n. 87637.

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 06/04/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Visti il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., la D.G.R. n. 575/2013;

Vista la D.G.R.V. n.1856 del 12 dicembre 2015 che approva la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, derivante dal monitoraggio eseguito nel quadriennio 2010 – 2013;

Visto l’Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico”;

Vista la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;

Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs.152/06, presentata da DOLOMITI DERIVAZIONI s.r.l., con prot. 380611 in data 23/09/2015, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

Valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

Visti i pareri acquisiti;

Viste le osservazioni pervenute;

Visto e considerato la relazione idraulica e la relazione idrologica presentate dal proponente in data 01/12/2015 e che le stesse sono state oggetto di pubblicazione;

Considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta conforme alle disposizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Considerato che il Rio Federa non è oggetto di classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;

Considerata la limitata estensione del bacino sotteso dall’opera di derivazione pari a 8.35 kmq e la elevata naturalità del sito;

Considerato che non sono adeguatamente valutati gli effetti del progetto sullo stato di qualità dell’acqua del corpo idrico;

Considerato che il metodo adottato per la stima delle portate del corso d’acqua non è condivisibile in quanto privo di validazione e utilizza dati non aggiornati; Considerato che non sono prodotti dati di monitoraggio delle portate ante operam;

Considerato che non sono adeguatamente valutati gli impatti delle alterazioni idro-morfologiche del corpo idrico: traversa di presa e sistemazioni dell’alveo e delle sponde a monte e a valle dell’opera di presa;

Considerato pertanto che si rende necessario che la ditta attui un approfondimento sull’impatto ambientale dell’opera in progetto sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corso d’acqua anche con misure dirette e secondo lo schema individuato nel Piano di monitoraggio e controllo concordato con ARPAV;

Considerato il particolare pregio ambientale e paesaggistico dei luoghi si ritiene che non siano stati adeguatamente valutati i possibili impatti generati dalla realizzazione della pista di accesso all’opera di presa;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/04/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 06/04/2016;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 159682 del 26/04/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito entro il termine fissato di 30 gg. dalla notifica;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 16/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • E’stata inviata alla ditta regolare comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.
  • Il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.
    ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere espresso nella seduta del 06/04/2016 e di esprimere parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le seguenti motivazioni:
  • la limitata estensione del bacino sotteso dall’opera di derivazione pari a 8.35 kmq e l’elevata naturalità del sito;
  • non sono adeguatamente valutati gli effetti del progetto sullo stato di qualità dell’acqua del corpo idrico;
  • il metodo adottato per la stima delle portate del corso d’acqua non è condivisibile in quanto privo di validazione e utilizza dati non aggiornati;
  • non sono prodotti dati di monitoraggio delle portate ante operam;
  • non sono adeguatamente valutati gli impatti delle alterazioni idro-morfologiche del corpo idrico: traversa di presa e sistemazioni dell’alveo e delle sponde a monte e a valle dell’opera di presa;
  • si rende pertanto necessario che la ditta attui un approfondimento sull’impatto ambientale dell’opera in progetto sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corso d’acqua anche con misure dirette e secondo lo schema individuato nel Piano di monitoraggio e controllo concordato con ARPAV;
  • considerato il particolare pregio ambientale e paesaggistico dei luoghi si ritiene che non siano stati adeguatamente valutati i possibili impatti generati dalla realizzazione della pista di accesso all’opera di presa.

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 16/06/2016 è stato approvato seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 16/06/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (P.IVA./C.F 01111020259) con sede legale in Ospitale di Cadore Via Alemagna n. 9 C.A.P. 32010, pec: dolomiti derivazioni@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Cortina d’Ampezzo, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Belluno, alla Sezione regionale Difesa del Suolo, alla Sezione regionale Parchi, alla Sezione regionale Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Belluno, alla Sezione Geologia e Georisorse-Settore Tutela Acque ed alla Sezione regionale Urbanistica;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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