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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 09 agosto 2016

Energie Comuni S.r.l. Impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Rio Canedo Comune di localizzazione: Val di Zoldo (BL) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. 10/1999, L.R. n. 4/2016, D.G.R n. 575/2013).Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Energie Comuni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Rio Canedo.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Energie Comuni S.r.l. (P.IVA./C.F 00293380259) con sede legale in Belluno Via T. Vecellio n. 27/29 C.A.P. 32100, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 504647 del 11/12/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 17/12/2015;

VISTA la nota prot. n. 6103 del 11/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 17/12/2015;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede:

  • la realizzazione di una nuova opera di presa in corrispondenza di una briglia esistente in località Palafavera con adattamento della stessa briglia per il rilascio del DMV e realizzazione di una scala per i pesci;
  • la realizzazione di una condotta forzata in acciaio DN 500 mm e lunga circa 1300 m;
  • la realizzazione di una nuova centrale di produzione in località Mareson, di una nuova condotta di scarico e di un nuovo elettrodotto interrato lungo la viabilità esistente per l’allaccio dell’impianto alla rete elettrica nazionale di media tensione;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/01/2016 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 02/02/2016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che in data 11/02/2016 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite dagli uffici del Settore VIA con prot. n. 53741 del 11/02/2016;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni che sono state esaminate in sede di istruttoria:

  • WWF OA Terre del Piave Belluno Treviso, acquisite in data 01/02/2016 e prot. n. 36748 del 01/02/2016;
  • Sig.ra Franca Gobbo e altri, acquisite con prot. n. 35651 del 29/01/206;
  • Dott.ssa Tiziana Fattor, acquisite in data 30/01/2016 e prot. n. 39539 del 02/02/2016;
  • Regola Grande di Mareson, acquisite in data 30/01/2016 e prot. n. 39452 del 02/02/2016;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 16/03/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Vista la DGR n. 1988 del 23/12/2015 che dispone che, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a 10 Km2, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta Regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
  • Considerata la conformazione del Rio Canedo, la natura dinamica erosiva-deposizionale del corpo idrico e la funzionalità fluviale nel tratto sotteso all’impianto in progetto, il Rio Canedo ha mostrato elementi di criticità per fattori legati a fenomeni di franamento che hanno portato alla realizzazione di numerose opere trasversali ed arginature. Il delicato equilibrio ambientale che ne deriva anche dal punto di vista della sicurezza idraulica in relazione anche alle forti pendenze del tratto richiede ulteriori approfondimenti;
  • Considerato che da verifica delle cartografie del PAI si rileva la presenza di criticità a monte dell'opera di presa non rilevata nello Studio Preliminare Ambientale;
  • Considerato che il Rio Canedo non è classificato e che il bacino imbrifero all’opera di presa è inferiore a 10 Kmq, si rendono necessari un approfondimento sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corpo idrico e una integrazione del Piano di monitoraggio e controllo che includa analisi idromorfologica e misure di portata secondo le linee guida di ARPAV;
  • Considerato che il sito proposto per la centrale di produzione è collocato in ambito urbano sensibile e che sono possibili impatti acustici è necessario un ulteriore approfondimento di queste problematiche con verifica di soluzioni di mitigazione degli impatti e di eventuale diversa localizzazione (analisi di alternative);
  • Il progetto deve essere approfondito dal punto di vista del “cumulo con altri progetti” in considerazione del fatto che il Rio Canedo è uno dei rami principali del Torrente Maè su cui gravano diversi impianti di derivazione,

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 06/04/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 16/03/2016;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 142306 del 12/04/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 01/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • E’stata inviata alla ditta regolare comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.
  • Il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.
    ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere espresso nella seduta del 16/03/2016 e di esprimere parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le seguenti motivazioni:
  • Vista la DGR n. 1988 del 23/12/2015 che dispone che, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a 10 Km2, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta Regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
  • Considerata la conformazione del Rio Canedo, la natura dinamica erosiva-deposizionale del corpo idrico e la funzionalità fluviale nel tratto sotteso all’impianto in progetto, il Rio Canedo ha mostrato elementi di criticità per fattori legati a fenomeni di franamento che hanno portato alla realizzazione di numerose opere trasversali ed arginature. Il delicato equilibrio ambientale che ne deriva anche dal punto di vista della sicurezza idraulica in relazione anche alle forti pendenze del tratto richiede ulteriori approfondimenti;
  • Considerato che da verifica delle cartografie del PAI si rileva la presenza di criticità a monte dell'opera di presa non rilevata nello Studio Preliminare Ambientale;
  • Considerato che il Rio Canedo non è classificato e che il bacino imbrifero all’opera di presa è inferiore a 10 Kmq, si rendono necessari un approfondimento sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corpo idrico e una integrazione del Piano di monitoraggio e controllo che includa analisi idromorfologica e misure di portata secondo le linee guida di ARPAV;
  • Considerato che il sito proposto per la centrale di produzione è collocato in ambito urbano sensibile e che sono possibili impatti acustici è necessario un ulteriore approfondimento di queste problematiche con verifica di soluzioni di mitigazione degli impatti e di eventuale diversa localizzazione (analisi di alternative);
  • Il progetto deve essere approfondito dal punto di vista del “cumulo con altri progetti” in considerazione del fatto che il Rio Canedo è uno dei rami principali del Torrente Maè su cui gravano diversi impianti di derivazione.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 16/06/2016 è stato approvato il verbale della seduta del 01/06/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 01/06/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Energie Comuni S.r.l. (P.IVA./C.F 00293380259) con sede legale in Belluno Via T. Vecellio n. 27/29 C.A.P. 32100 – Pec: energie.comuni@cert.ip-veneto.net, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Val di Zoldo, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Belluno, alla Sezione regionale Difesa del Suolo, alla Sezione regionale Parchi, alla Sezione regionale Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Belluno, alla Sezione Geologia e Georisorse-Settore Tutela Acque ed alla Sezione regionale Urbanistica;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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