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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 19 del 22 agosto 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Castel Monte società cooperativa sociale onlus, con sede legale a Montebelluna (TV), Piazza Parigi, 7, per l'utilizzo dell' ambulanza targata FE340EA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Castel Monte società cooperativa sociale onlus, con sede legale a Montebelluna (TV), Piazza Parigi, 7, per l'utilizzo dell' ambulanza targata FE340EA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 278569 del 19.7.2016; - parere e visita di verifica in data 29.7.2016, dell'Azienda Ulss n. 9, Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso prot. reg. n. 294123 del 29.7.2016;

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell’art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l’altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario Regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l’autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Castel Monte società cooperativa sociale onlus, con sede legale a Montebelluna (TV), Piazza Parigi, 7, con decreto n. 62 del 17.5.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale e con decreto n. 73 del 13.5.2013 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria è stata autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 278569 del 19.7.2016, la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di un’ambulanza per l’attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contemporaneamente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, per l’attivazione della verifica dei requisiti di cui all’art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 29.7.2016 dell’Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, prot. reg. n. 294123 del 29.7.2016, l’esito dell’accertamento è risultato positivo;

- l’esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l’istante all’esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l’istruttoria sui requisiti di cui all’art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

  • il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la l.r. 22/2002;
  • la dgr 1511/2003;
  • la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la dgr 1080/2007;
  • la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

  1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Castel Monte società cooperativa sociale onlus, con sede legale a Montebelluna (TV), Piazza Parigi, 7, con le motivazioni di cui alle premesse, all’esercizio di attività di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all’ ambulanza targata FE340EA;
  2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Davide Vaccarin, nato a Mirano (VE) il 30.4.1977, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Venezia, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
  3. di prescrivere che l’eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
  4. di dare atto che l’eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all’esercizio;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Monica Troiani

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