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Bur n. 84 del 30 agosto 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 18 del 10 agosto 2016

Rettifica autorizzazione idraulica per aver eseguito una variante a sanatoria per l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ubicato in prossimità del torrente "Valle Colonga", ricadente entro la fascia di vincolo idraulico, ubicato in località Capoluogo Strada Regionale n. 249 "Gardesana Orientale" Torri del Benaco (VR), e parere contrario al prolungamento dei nuovi poggioli. Richiedente: CONSOLINI GIUSEPPINA CARLA. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10825 cartella archivio n. 799.

Note per la trasparenza

Estremi principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 30.9.2015 prot. n. 390974; Richiesta di riesame. Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 28.1.2016; Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con nota prot. n° 23768 del 23/05/2012 l’ex Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona ha rilasciato alle ditte Galvani Remo e Consolini Giuseppina Carla residenti in S.R. n° 249 “Gardesana Orientale” n° 110 Torri del Benaco - (VR), un’autorizzazione idraulica per l’ampliamento di un fabbricato, ad uso residenziale composto di n° 4 appartamenti, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del torrente “Valle Colonga”, ubicato in S.R. n° 249 “Gardesana Orientale” - Loc. Capoluogo - Torri del Benaco - (VR), censita catastalmente in foglio n° 9 - mappale n° 1127.
  • la ditta CONSOLINI GIUSEPPINA CARLA nata a Verona - (VR), il 20/10/1940, (omissis), con istanza pervenuta in data 30/09/2015 - prot. n° 390974, ha chiesto il rilascio di una autorizzazione idraulica, ai sensi della L.R. n.41/1988 e del R.D. 523/1904, per aver eseguito una variante a sanatoria per l’ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ubicato in prossimità del torrente “Valle Colonga”, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del corso d’acqua demaniale medesimo.

VISTO il voto n° 5, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nella adunanza del 28/01/2016, con il quale si esprimeva un parere:

  • favorevole al rilascio dell’autorizzazione idraulica per l’apertura della nuova finestra ed alle modifiche interne, considerato che non altera di fatto lo stato dei luoghi né costituisce nuova costruzione, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;
  • contrario al rilascio dell’autorizzazione idraulica per l’ampliamento dei balconi in quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art. 96 letta f del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904.

VISTO il decreto n° 141 del 11/03/2016 con cui la Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, ha rilasciato l’autorizzazione idraulica a sanatoria per la realizzazione dei lavori di

piano seminterrato

  • modifica con allungamento della zona antistante l’ascensore;

piano terra

  • lieve modifica alle dimensioni del vano ascensore, e realizzazione di rampa per accesso dal piano campagna;

piano primo

  • lieve modifica alle dimensioni del vano ascensore, modifica di tramezza interna nella zona di ingresso;

piano secondo

  • modifiche interne riguardanti le tramezzature e disposizioni degli ambienti e recupero di ripostiglio sul vano scala;
  • modifiche esterne riguardanti la formazione di una nuova finestra per un bagno sul prospetto nord, piccola modifica al vano ascensore ed innalzamento del sottotetto per isolamento termico mediante la posa di cuscini in fibra di polietilene.

ed ha diniegato il rilascio dell’autorizzazione idraulica per aver realizzato il prolungamento delle solette dei balconi del secondo ed ultimo piano di cm 80 verso nord, con posa ringhiera poiché tali opere costituiscono una nuova costruzione ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del corso d’acqua demaniale “Valle Colonga”.

VISTA la nota a firma della ditta Consolini Giuseppina Carla di Torri del Benaco - (VR), datata 03/05/2016, pervenuta il 05/05/2016 - prot. n° 176577, con la quale veniva richiesto il riesame della suddetta autorizzazione idraulica con le seguenti motivazioni:

  • “(…) Tale richiesta è motivata dal fatto che all’atto dei lavori non è stata realizzata nessuna nuova costruzione ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del corso d’acqua demaniale “Valle Colonga”; non sono state prolungate le solette dei balconi del secondo ed ultimo piano di 80 cm verso nord in quanto è stata mantenuta solamente la soletta che formava la gronda della casa prima dell’ampliamento.
  • Si precisa che la gronda esistente che prospettava a nord verso la “Valle Colonga” è stata completamente rimossa per tutto il suo sviluppo. (…)”.

VISTO il voto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale LL.PP. di Verona n° 82 del 27/06/2016 con il quale ha espresso parere favorevole alla realizzazione della variante a sanatoria anche per il prolungamento delle solette dei balconi del secondo ed ultimo piano di cm 80 verso nord, con posa ringhiera con le seguenti motivazioni:

  • l’apertura della nuova finestra non altera di fatto lo stato dei luoghi, né costituisce nuova costruzione;
  • il prolungamento dei balconi dell’ultimo piano, non inseriti nel progetto autorizzato e inseriti nella richiesta di sanatoria, trovano giustificazione nel fatto che sia stata sfruttata la soletta del tetto del fabbricato originario;
  • tale soletta era pertanto preesistente e non si tratta di nuova costruzione.

PRESO ATTO che gli interventi realizzati sul fabbricato di proprietà della Ditta richiedente ricadono all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua demaniale denominato “Valle Colonga” e sono pertanto soggetti alla normativa di polizia idraulica di cui al R.D. n° 523 del 25/07/1905 ed alla L.R. n° 41/1988.

RITENUTO che l’intervento realizzato non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, ne sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59”.

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D. Lgs. dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente “Valle Colonga” configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell’intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”.

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112”.

decreta

1 - Che tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui integralmente riportato.

2 - Di modificare il decreto emesso dalla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona n° 141 del 11/03/2016, per la sola parte in cui si esprimeva parere contrario alla realizzazione del prolungamento delle solette dei balconi del secondo ed ultimo piano di cm 80 verso nord, con posa ringhiera;

3 - Di rilasciare l’autorizzazione idraulica a sanatoria, per il solo aspetto idraulico, alla ditta: CONSOLINI GIUSEPPINA CARLA nata a Verona - (VR), il 20/10/1940 (omissis), per aver eseguito il prolungamento delle solette dei balconi del secondo ed ultimo piano di cm 80 verso nord, con posa ringhiera, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.

4 - Di confermare l’ulteriore contenuto del decreto n° 141 del 11/03/2016 e le prescrizioni in esso contenute;

5 - Restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché la necessità di acquisire ogni altra autorizzazione relativa al tipo di intervento da realizzare.

6 - Al fine del perfezionamento della presente concessione, il concessionario deve sottoscrivere un esemplare originale del presente decreto con dichiarazione di accettazione della concessione e delle condizioni d’uso. Con la firma di copia del presente decreto la ditta CONSOLINI GIUSEPPINA CARLA di Torri del Benaco - (VR), è legittimata all’esercizio della concessione.

7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

9 - L’esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle previste nella presente autorizzazione, o la mancata osservanza delle prescrizioni verrà perseguita a termini di legge, vengono fatti salvi i diritti demaniali , dei terzi e la presente autorizzazione non esime dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessanti in riferimento alle normative artistiche, storiche, archeologiche e sanitarie.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

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