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Bur n. 84 del 30 agosto 2016


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 4 del 21 luglio 2016

Rinnovo della concessione in suo di area demaniale, a scopo agricolo (oliveto), della superficie di mq 101, ubicata in fregio al torrente "Valsorda", in località Le Giare del Comune di Bardolino (VR). Richiedente: Azienda Agricola "La Tandarina" di Richelli Vittoria. L.R. N. 41/99 r.d. N. 523/1904 NORME DI POLIZIA IDRAULICA. Pratica n. 5616 cartella archivio n. 281

Note per la trasparenza

Estremi dei principali atti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo pervenuta in data 21.10.2015 prot. n. 424646; Decreto originario n. 389 del 17.7.2012; disciplinare originario n. 312726 del 6.7.2012; Voto C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 42 del 7.6.2006. Disciplinare n. 269450 del 12.7.2016. Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 art. 23

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • l’ex Ufficio del Genio Civile Regionale di Verona con decreto n° 389 del 17/07/2012 ed allegato disciplinare n° 312726 del 06/07/2012, ha rilasciato all’Azienda Agricola “La Tandarina” di Richelli Vittoria (impresa individuale) con sede in Via Giare - Bardolino - (VR), Partita I.V.A. n° 02469960989, un provvedimento concessorio avente per oggetto un terreno demaniale avente superficie di mq 700, posto in fregio al torrente “Valsorda” ubicato in Località Giare del Comune di Bardolino - (VR) censita catastalmente in foglio 8° - mappale n° 528;
  • l’area data in concessione si configura come superficie di risulta a seguito di interventi pubblici di regimentazione del torrente “Valsorda” (ex tratto d’alveo dismesso); essa, essendo totalmente al di fuori dell’alveo attivo, è di fatto priva di funzionalità idraulica;
  • per la sdemanializzazione ed la contestuale concessione in uso, a scopo agricolo, della predetta area si è espressa favorevolmente l’ex Commissione Consultiva in materia di LL.PP. di Verona con voto n° 42 del 07/04/2006;
  • a seguito dell’avvio delle procedure di sdemanializzazione l’area è stata frazionata nei mappali n° 625 e 626 del foglio 8° ;
  • con atto di compravendita rep. n° 70417 - raccolta n° 16124 stipulato il giorno 25/02/2013 l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale , Filiale del Veneto ha ceduto la proprietà della particella n° 625 - foglio 8° del Comune di Bardolino - (VR), alla signora Richelli Vittoria titolare dell’Azienda Agricola “La Tandarina”;
  • a seguito della suddetta compravendita rimane da poter dare in concessione d’uso a scopo agricolo il solo mappale n° 626 - foglio 8° del Comune di Bardolino - (VR), avente superficie di 101 mq. ;
  • il provvedimento concessorio originario aveva una durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 01/01/2006 ed è scaduto pertanto il 31/12/2015;
  • la signora Richelli Vittoria in qualità di titolare dell’Azienda Agricola “La Tandarina” di Richelli Vittoria ha presentato domanda di rinnovo della concessione in uso del terreno demaniale contraddistinto con il mappale n° 626 - foglio 8°, con nota datata 17/10/2015, qui pervenuta il 21/10/2015 - prot. n° 424646.

CONSIDERATO che l’opera interessa un’area ricadente nella fascia di rispetto idraulico, ai sensi del R.D. n° 523 del 25/07/1904, del corso d’acqua demaniale denominato torrente “Valsorda” ed è soggetta alla normativa di polizia idraulica.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione delle opere sopradescritte espresso dalla ex Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 07/06/2006 con voto n° 42, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute e riportate nell’allegato disciplinare.

RITENUTO che l’utilizzo proposto per l’area demaniale non rechino sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, ne sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59”.

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato D. Lgs. dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente “Valsorda” configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell’intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”.

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112”.

decreta

di rilasciare:

Art. 1 - Alla Azienda Agricola “LA TANDARINA” di Richelli Vittoria (Società individuale) con sede legale in Via delle Giare n° 1/d, del Comune di Bardolino - (VR), partita I.V.A. n° 02469960989, rappresentata legalmente dalla signora Richelli Vittoria nata a Bardolino - (VR), il 23/02/2016, (omissis), la concessione idraulica per l’occupazione di mq 101 area demaniale utilizzata a scopo agricolo (oliveto) ubicata in Località Le Giare del Comune di Bardolino - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n° 269450 del 12/07/2016 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2016, di 105,72 (Euro centocinque/72) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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