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Bur n. 83 del 26 agosto 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 11 del 29 luglio 2016

Reg. CE n. 1308/2013. D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DOCG "Amarone della Valpolicella", DOCG "Recioto della Valpolicella", DOC "Valpolicella" e DOC "Valpolicella ripasso". Sospensione iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione per le campagne vitivinicole 2016/2017 - 2018/2019.

Note per la trasparenza

Su istanza del Consorzio tutela vini Valpolicella DOC si sospende temporaneamente l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG "Amarone della Valpolicella", DOCG "Recioto della Valpolicella", DOC "Valpolicella" e DOC "Valpolicella ripasso", per tre campagne dal 2016/2017 al 2018/2019. Con tale atto si reitera la misura già operativa per il triennio precedente.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Articoli 4 dei disciplinari di produzione delle DOCG "Amarone della Valpolicella", DOCG "Recioto della Valpolicella", DOC "Valpolicella Ripasso", modifica della DOC "Valpolicella" Decreto della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 27/2013 Istanza del Consorzio di tutela vini Valpolicella del 29 aprile 2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento CE n. 436/2009, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l’altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO, in particolare, l’articolo 12, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio del mercato;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTA la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all’istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 “Settore vitivinicolo – Disposizioni per l’attuazione del reg. (CE) n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002”;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 2257/2003, al punto 16 prevede nello specifico che la Regione, in relazione ai vini di qualità (vqprd-ora vini a DOP), possa determinare sulla base dell’andamento del mercato:

  • le potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia,
  • le aree a cui destinare gli eventuali incrementi produttivi previsti,
  • i limiti massimi di incremento di superficie attribuibile,
  • gli incrementi produttivi di ciascuna tipologia,

adottando a tal fine apposito documento di programmazione relativo all’evoluzione di ciascuna denominazione di origine dei vini veneti di qualità;

VISTO il DPR 21 agosto 1968 di riconoscimento della denominazione di origine controllata ”Valpolicella” e di approvazione del relativo disciplinare di produzione, modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;

VISTO il decreto ministeriale 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto della Valpolicella” e approvazione il relativo disciplinare di produzione, modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;

VISTO il decreto ministeriale 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” e approvazione il relativo disciplinare di produzione, modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;

VISTO il decreto ministeriale 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella ripasso” e approvazione il relativo disciplinare di produzione, modificato da ultimo con DM 7 marzo 2014;

VISTO l’articolo 4, comma 9 di ciascun disciplinare di produzione che così recita: “La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, all’iscrizione delle superfici vitate all’apposito albo dei vigneti. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.”;

VISTO il decreto ministeriale n. 19848 del 14 marzo 2016 che ha conferimento al Consorzio tutela vini Valpolicella l’incarico di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG “Amarone della Valpolicella “ e Recioto della Valpolicella” e alle DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”,

VISTO il decreto dirigenziale n. 27 del 2 luglio 2013, relativo alla sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella”, DOCG “Recioto della Valpolicella”, DOC “Valpolicella” e DOC “Valpolicella ripasso”, per il triennio 2013/2014 – 2015/2016;

VISTI i decreti dirigenziali che del 2009 al 2010, su motivata istanza del Consorzio, hanno ridotto i volumi di prodotto atti ad essere certificati come DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella”;

PRESO ATTO che anche per la vendemmia 2016 il Consorzio ha presentato istanza di riduzione dei volumi di prodotto atti ad essere certificati come DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella”, mediante la riduzione del quantitativo di uva messa a riposo così come previsto all’articolo 14, comma 13, dei rispettivi disciplinari di produzione;

VISTA la nota del predetto Consorzio del 29 aprile 2016 prot. n. 34/2016, con la quale chiede sia reiterato anche per le tre campagne successive, cioè dal 2016/2017 al 2018/2019, la sospensione dell’iscrizione allo schedario viticolo veneto ai fini della produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella”, DOCG “Recioto della Valpolicella”, DOC “Valpolicella” e DOC “Valpolicella ripasso”, delle superfici vitate eccedenti il potenziale definito ai sensi del decreto della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 27/2013;

ATTESO che il Consorzio chiede altresì sia concesso a parziale deroga la possibilità di incremento del 10% del potenziale di riferimento di ciascun conduttore e comunque per una superficie non superiore a ettari 0,5000;

ATTESO altresì che tale incremento è comunque riferito alla situazione rilevata da AVEPA al 31 luglio 2016, indipendentemente da possibili frazionamenti o cessione di parte di azienda;

VISTA la documentazione allegata alla succitata domanda ed in particolare:

  • l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2016,
  • la relazione del consorzio sull’evoluzione delle denominazioni di origine Valpolicella,
  • la relazione Nomisma Wine Monitor;

VISTO l’avviso allegato alla comunicazione della Sezione competitività sistemi agroalimentari del 7 giugno 2016, prot. n. 219999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 giugno 2016, con il quale sono stati informati gli operatori della filiera vitivinicola veronese della richiesta del Consorzio, prevedendo che eventuali istanze e controdeduzioni potessero essere presentate entro 15 giorni dalla suddetta data;

ATTESO che nei termini stabiliti dal succitato avviso non è pervenuta alcuna istanza o controdeduzione in merito alla richiesta di sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella”, DOCG “Recioto della Valpolicella”, DOC “Valpolicella” e DOC “Valpolicella ripasso” per tre campagne dal 2016/2017 – al 2018/2019;

ATTESO che il potenziale di riferimento alla data del 1° agosto 2016, a cui si farà riferimento per l’applicazione delle disposizioni riferite al triennio dal 2016/2017 al 2018/2019, è quello delle varietà Corvina, Corvinone e Rondinella determinato da AVEPA alla data del 31 luglio 2016; potenziale che tiene conto della superficie idonea già registrata allo schedario e quindi utilizzabile fino alla predetta data per la produzione dei vini in oggetto, nonché di quella potenziale riferita ai titoli di impianto ancora in disponibilità dei singoli soggetti;

VISTE le relazioni prodotte dal Consorzio in attuazione di quanto previsto al punto 6 del decreto n. 27/2013, nelle quali si evidenzia lo stato di evoluzione delle DO in oggetto, nonché i punti di criticità;

TENUTO CONTO che il decreto 27/2013, al punto 7, ha disposto che in caso di ulteriori limitazioni circa l’evoluzione del potenziale produttivo delle denominazioni Valpolicella, il Consorzio era tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2016;

CONSTATATO dalla documentazione prodotta dal Consorzio che le misure adottate dai decreti nn. 45/2010 e 27/2013 hanno consentito, in questa difficile fase congiunturale di stagnazione del consumo dei vini di particolare pregio come quelli della Valpolicella, di mantenere un trend stabile dei volumi immessi al consumo con l’obiettivo di assicurare idonei standard qualitativi;

CONSTATATO, altresì, che in considerazione della situazione economica mondiale si ipotizza che nel breve periodo l’attuale situazione di stagnazione dei mercati tradizionali dei vini a DO Valpolicella perdurerà e non sarà certo compensata dal trend positivo di alcuni mercati nuovi nei quali si sta manifestando interesse per il consumo dei prodotti che fanno riferimento alla denominazione Valpolicella;

TENUTO CONTO che in considerazione della specificità dei prodotti ed in particolare del periodo di affinamento a cui sono sottoposti vini come l’Amarone, gli effetti della sospensione dell’idoneità alla produzione si verificano mediamente dopo un triennio dall’adozione del provvedimento;

CONSTATATA l’evoluzione delle disponibilità in questi ultimi anni di prodotto atto ad essere certificato con le DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”;

PRESO ATTO che la filiera produttiva dei succitati vini ritiene necessario, nel quadro delle iniziative tese a sostenere la commercializzazione dei vini a DO “Valpolicella”, la sospensione per un ulteriore triennio dell’iscrizione di ulteriori superfici delle varietà Corvina, Corvinone e Rondinella allo Schedario viticolo veneto ai soli fini dell’idoneità alla produzione delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e delle DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all’istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA;

VISTE le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad AVEPA;

PRESO ATTO che il Consorzio è ampiamente rappresentativo dell’intera filiera produttiva dei vini “Valpolicella”;

PRESO ATTO che le organizzazioni professionali di categoria, così come richiesto dall’articolo 12, comma 4 del D.lgs n. 61/2010 e dall’articolo 4, comma 9 del disciplinare di produzione di ciascuna denominazione, hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta del Consorzio;

ATTESO che tale iniziativa ha lo scopo di assicurare una migliore utilizzazione dei vigneti già idonei alla produzione, con l’obiettivo di conseguire un equilibrio, soprattutto qualitativo, di queste importanti denominazioni dell’agroalimentare veneto e nazionale;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 16 della deliberazione 2257/2003, la ex Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, ora Direzione agroalimentare, è incaricata di adottare gli atti conseguenti all’istanza in oggetto;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella DOC;

decreta

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella, di cui alla nota del 29 aprile 2016 prot. 34/2016, relativa alla sospensione per tre campagne dal 2016/2017 al 2018/2019 dell’iscrizione allo Schedario viticolo veneto delle superfici vitate potenzialmente idonee alla produzione delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e delle DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso” eccedenti il potenziale di riferimento al 31 luglio 2016;
  2. di stabilire, in conseguenza a quanto previsto al punto 1, che il potenziale di riferimento di ciascun conduttore al 1° agosto 2016 è cosi definito:
  • le superfici coltivate con le varietà Corvina, Corvinone e Rondinella già atte a produrre i vini a DO “Valpolicella”,
  • i titoli d’impianto detenuti, utilizzabili per la realizzazione di vigneti delle predette varietà e destinate alla produzione dei predetti vini;
  1. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere il potenziale di riferimento di ciascun conduttore, cioè:
  • i reimpianti e i reimpianti anticipati dei vigneti realizzati con autorizzazioni rilasciate a seguito dell’estirpazione di superfici coltivate con le varietà Corvina, Corvinone e Rondinella già idonee alla produzione delle succitate denominazioni,
  • le superfici delle succitate varietà già idonee alla produzione dei predetti vini, acquisite mediante cambio di conduzione (acquisto, affitto, ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  1. di stabilire che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al punto 1, nell’intero periodo, è ammesso l’incremento del potenziale viticolo di ciascun conduttore atto alla produzione delle DO in oggetto fino ad un massimo del 10% calcolato sulla base del potenziale di riferimento al 1° agosto 2016 e comunque nel limite di una superficie massima complessiva di 5000 mq per conduttore. Nel caso di frazionamento, nei termini di legge, di una azienda con potenziale di riferimento superiore a ettari 5 in 2 o più entità, l’incremento di cui sopra non può in ogni caso superare per tutte le entità i predetti 5000 mq. L’incremento di cui sopra può avvenire tramite:
  • un’autorizzazione al reimpianto non idonea a produrre i vini a DO “Valpolicella”,
  • l’utilizzazione di una superficie aziendale di Corvina, Corvinone e Rondinella, avente i requisiti agronomici di cui all’articolo 2 di ciascun disciplinare di produzione dei vini a DO Valpolicella, ma non idonea alla produzione dei predetti vini alla data del 31 luglio 2016,
  • il sovrainnesto di una superficie non idonea a produrre i vini a DO “Valpolicella”;
  1. di stabilire che è competenza di AVEPA dare applicazione alla disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  2. di stabilire che il Consorzio tutela vini Valpolicella DOC è tenuto a produrre entro il 30 settembre 2017 e il 30 settembre 2018 dettagliate relazioni sullo stato di evoluzione delle denominazioni citate all’oggetto con riferimento rispettivamente alle campagne vitivinicole 2016/2017e 2017/2018;
  3. di stabilire che il Consorzio tutela vini Valpolicella DOC è tenuto a pronunciarsi entro il 30 aprile 2019 su eventuali ulteriori limitazioni riguardanti l’evoluzione del potenziale produttivo delle DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e delle DOC “Valpolicella” e “Valpolicella ripasso;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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