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Bur n. 80 del 19 agosto 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 18 del 28 luglio 2016

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
  • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  • dispone che:
  • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
  • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
  • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
  • prevede:
  • la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
  • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
  • i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
  • le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • ricordato che il Decreto Legislativo 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • operare mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;
  • essere composte da associazioni iscritte al Registro (la maggioranza) e associazioni “iscrivibili” (che possiedono quindi i requisiti per l’iscrivibilità al Registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà), nel caso di organismi di coordinamento e collegamento;
  • ricordato che in caso di preponderanza dell’attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l’iscrizione al Registro regionale delle associazione di promozione sociale non saranno più confermate al Registro del volontariato;
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 16 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 172 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 4 associazioni, Allegato C, poiché, in sede di scadenza triennale, n. 2 associazioni hanno comunicato lo scioglimento, l’associazione Casa Priscilla C.F. 92145610280, con sede a Padova non ha più i requisiti necessari alla permanenza e l’Associazione Aeza, C.F. 91038950241, con sede a Cartigliano VI non ha modificato lo statuto secondo le indicazioni fornite con nota Prot. n. 160889 del 16.04.2015 né dato riscontro all'avviso di cancellazione;
  • la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 10 organizzazioni, Allegato D, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicata;
  • vista la nota ricevuta con Pec in data 08.07.2016 con la quale l’Associazione Volontari della Speranza, C.F. 03512820287, iscritta al Registro regionale alla posizione RO0217, scadenza 15/01/2019, comunica la variazione della sede legale da Rosolina, RO, Via Carabella 29/12 a Padova, Via Orto Botanico 7;
  • preso atto che la variazione della sede legale in altra Provincia comporta l’automatica modifica del codice di classificazione che risulta essere PD0516;
  • ricordato che con Decreto direttoriale n. 140 del 19/05/2015 è stata confermata l’iscrizione al Registro regionale del Comitato d’Intesa di Belluno - C.F. 93001500250, con sede a Belluno, Via del Piave n. 5, posizione BL0011, scadenza 08.02.2018 – composto da n. 116 organizzazioni iscritte al Registro e n. 13 iscrivibili;
  • vista la nota ricevuta via Pec in data 27.06.2016 con la quale il Comitato d’Intesa di Belluno iscritto al Registro regionale alla posizione BL0011, scadenza 08.02.2018, comunica le nuove adesioni e le associazioni che sono state cancellate dal Registro per mancata conferma, per scioglimento o per cessata attività;
  • ritenuto pertanto di aggiornare la composizione del Comitato d’Intesa a n. 114 organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte e a n. 19 iscrivibili (Allegato E);
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D. Lgs. 460/97;
  • visti il DM 1995 e la L. 2/2009 art. 30;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR n. 803 del 27.05.2016;
  • vista la DGR n. 1084 del 29.06.2016;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 16 Organizzazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, di cui all’Allegato A, alcune delle quali soggetti a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  3. la conferma dell’iscrizione di n. 172 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 Organizzazioni per le motivazioni specificate in premessa (Allegato C);
  5. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 10 Organizzazioni per le motivazioni meglio esplicitate nell’Allegato D;
  6. la presa d’atto della variazione della sede legale dell’Associazione Volontari della Speranza, codice di classificazione PD0516;
  7. l’aggiornamento della composizione del Comitato d’Intesa a n. 114 organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte e a n. 19 iscrivibili (Allegato E);
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

18_Allegato_A_DDR_18_28-07-2016_328410.pdf
18_Allegato_B_DDR_18_28-07-2016_328410.pdf
18_Allegato_C_DDR_18_28-07-2016_328410.pdf
18_Allegato_D_DDR_18_28-07-2016_328410.pdf

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