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Bur n. 80 del 19 agosto 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 13 del 26 luglio 2016

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e non ammissione delle associazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
  • devono essere costituite ed operanti da almeno un anno (art. 7);
  • devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);
  • per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
  • possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
  • hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, con l’obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità statutarie;
  • tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
  • ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo e l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, può garantire o meno il possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
  • preso atto che:
    • la DGR n. 2652 del 10.10.2001 ha affidato al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 9 Associazioni, meglio evidenziate nell’Allegato A, con il codice di classificazione a fianco di ciascuna indicata e con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento;
  • l’iscrizione dell’Associazione “Comunità Islamica di Venezia e Provincia”, condizionata all’effettivo svolgimento di attività di promozione sociale nel rispetto della L. 383/2000: l’associazione dovrà trasmettere ogni anno la relazione sulle attività e il bilancio consuntivo (Allegato A);
  • l’iscrizione dei Circoli “Arci El Degheio”, C.F. 93033840294, con sede a Ceregnano Rovigo e “Aics Aps/Asd Lok Yiu Wing Chun italia Sifu Alberto Storari”, C.F. 93245860239, con sede a Verona, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale senza garantire il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore (Allegato A);
  • la conferma dell’iscrizione di n. 34 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la cancellazione di n. 8 associazioni, poiché in sede di scadenza triennale:
    • il “Circolo Auser Insieme di Porto Viro”, in data 22/04/2016, ha comunicato lo scioglimento, come da verbale agli atti;
    • n. 6 Associazioni, la cui iscrizione è scaduta nell’anno 2014, non hanno integrato la documentazione richiesta con apposita nota istruttoria né dato risconto all’avviso di cancellazione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
    • l’associazione “Euganea Movie Movement”, la cui iscrizione è scaduta il 16.07.2015, è priva dei necessari requisiti: ricorre in via continuativa alle collaborazioni retribuite, effettua rimborsi spesa ai soci a titolo forfettario e le ingenti somme erogate a titolo di rimborso spesa a componenti del consiglio direttivo e collaboratori hanno causato una riduzione notevole sull’avanzo di gestione da reimpiegare nella realizzazione di attività istituzionali;
  • la decadenza dall’iscrizione al Registro dell’Associazione “Club Amici del Cuore”, C.F. 92025690287, codice di classificazione PS/PD0311, con sede a Piove di Sacco, poiché non ha provveduto a modificare lo statuto secondo le indicazioni fornite con nota Prot. n. 76195 del 23.02.2015, nei termini stabiliti dal decreto direttoriale n. 35 del 12.02.2015;
  • la non ammissione di n. 27 associazioni, evidenziate nell’Allegato D poiché:
    • n. 13 associazioni sono prive dei necessari requisiti: alcune per l’espletamento dell’attività istituzionale si avvalgono regolarmente delle prestazioni di persone retribuite, soci e non, altre svolgono attività non riconducibili alla disciplina sulle associazioni di promozione sociale;
    • n. 14 associazioni non hanno integrato la documentazione richiesta con apposita nota istruttoria e/o non hanno dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
  • visti:
  • il Decreto direttoriale n. 263 del 16.09.2015 con il quale i Circoli “Auser di Porto Viro”, C.F. 90015150296, con sede a Porto Viro, Via del Ginepro 3 e “Auser di Nogara”, C.F. 93104280230, con sede a Nogara, Via Sterzi 6, sono stati iscritti al Registro regionale, rispettivamente con i codici di classificazione PS/RO0067 e PS/VR0245, scadenza 16.09.2018;
  • il verbale di assemblea straordinaria approvato dal “Circolo Auser di Porto Viro” in data 10.02.2016 con il quale l’associazione ha deliberato la modifica della denominazione in “Circolo Anziani Porto Viro”;
  • il verbale di assemblea straordinaria approvato dal “Circolo Auser di Nogara” in data 31.03.2016 con il quale l’associazione ha deliberato la modifica della denominazione in “Auser Circolo culturale ricreativo di Nogara”;
  • preso atto della nuova denominazione del “Circolo Anziani Porto Viro”, PS/RO0067 e di “Auser Circolo culturale ricreativo di Nogara”, PS/VR0245;
  • vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • visto il TUIR;
  • visto l’art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • visto il DDR n. 35 del 12.02.2015;
  • vista la DGR n. 803 del 27.05.2016;
  • vista la DGR n. 1084 del 29.06.2016;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 12 Associazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle condizioni o alle prescrizioni esplicitate nel citato allegato;
  3. la conferma al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 34 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni di cui al citato Allegato;
  4. la cancellazione dal Registro di n. 8 associazioni, Allegato C, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e riportate nell’Allegato a fianco di ognuna;
  5. la decadenza dall’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione Club Amici del Cuore, C.F. 92025690287, per non aver modificato lo statuto nei modi e nei termini di cui al Decreto direttoriale n. 35 del 12.02.2015 e alla nota Prot. n. 76195 del 23.02.2015;
  6. la non ammissione al Registro di n. 27 associazioni, Allegato D, per le motivazioni illustrate in premessa e riportate nell’Allegato a fianco di ognuna;
  7. la presa d’atto della nuova denominazione del “Circolo Anziani Porto Viro” e di “Auser Circolo culturale ricreativo di Nogara”, iscritti al Registro regionale rispettivamente alle posizioni PS/RO0067 e PS/VR0245, scadenza 16.09.2018;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

13_Allegato_A_DDR_13_26-07-2016_328408.pdf
13_Allegato_B_DDR_13_26-07-2016_328408.pdf
13_Allegato_C_DDR_13_26-07-2016_328408.pdf
13_Allegato_D_DDR_13_26-07-2016_328408.pdf

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