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Bur n. 80 del 19 agosto 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 11 del 25 luglio 2016

Autorizzazione alla vendita della casa di prima abitazione ai sensi della DGR n. 1731/2008 (Beneficiari Signori E.B. e M.B.).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la vendita della prima casa di abitazione ai sensi della DGR n. 1731/2008 con cui si dispone, a determinate condizioni, la deroga al vincolo d'inalienabilità decennale previsto dalle DGR n. 1136/2004 e n. 3191/2005.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di autorizzazione dei signori E.B. e M.B. inviata via pec in data 25 maggio 2016;
- Allegato 1: autocertificazione stato di famiglia;
- Allegato 2: planimetria dell'abitazione in cui la famiglia attualmente risiede;
- Allegato 3: autocertificazione della superficie utile dell'attuale abitazione inviata via per in data 8 giugno 2016.

Il Direttore

Visti

  • la legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), art. 46 comma 2 e successivo decreto attuativo con cui sono stati assegnati alle Regioni dei fondi per le “politiche in favore delle famiglie per l’acquisto della prima casa d’abitazione e per il sostegno della natalità”;
  • la DGR n. 1136 del 23/04/2004 “Interventi in favore delle famiglie, sostegno alle giovani coppie: bando di concorso pubblico per l’assegnazione di mutui a tasso zero” con cui la Regione del Veneto, in attuazione della legge succitata, ha aperto un bando per offrire a famiglie in via di formazione la possibilità di accesso ad un mutuo di importo massimo di € 75.000,00 e della durata massima di anni 10, per l'acquisto della prima abitazione a tasso zero, accollandosi essa stessa l'onere del pagamento degli interessi;
  • la legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) e successivo decreto attuativo con cui è stato assegnato alle Regioni, anche per l’anno 2004, un analogo fondo per “le politiche in favore delle famiglie per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità”;
  • la DGR n. 3191 del 25/10/2005 con cui la Giunta regionale ha approvato la continuazione del bando di cui alla DGR n. 1136/2004, introducendo, fra l’altro, la possibilità, alternativa al mutuo a tasso zero, di richiedere un contributo a fondo perduto di € 20.000,00;
  • i requisiti di ammissibilità delle abitazioni definiti nei suddetti provvedimenti regionali n. 1136/2004 e n. 3191/2005 i quali prevedevano che “l’immobile acquisito non dovrà essere venduto (a pena di restituzione del contributo stesso) per almeno 10 anni dalla data di acquisto”;
  • la DGR n. 1731 del 24 giugno 2008 con cui si sono stabiliti i casi in cui, in deroga al vincolo decennale d’inalienabilità dall’acquisto dell’abitazione, i beneficiari delle agevolazioni di cui alle DGR n. 1136/2004 e n. 3191/2005, possono chiedere al Dipartimento Servizi sociali e sociosanitari, ora Direzione Servizi Sociali, l’autorizzazione alla vendita anticipata;

Premesso

  • che i signori E.B. e M.B. hanno partecipato al bando di concorso pubblico di cui alla DGR n. 3191/2005 sopra citata e, risultati aggiudicatari del suddetto bando, sono stati inseriti nella graduatoria definitiva approvata dalla Regione del Veneto con DDR n. 344/2006;
  • che a seguito di tale aggiudicazione, la Regione del Veneto ha liquidato a loro favore la somma di € 20.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto, con mandato di pagamento n. 3648 del 2/5/2007;
  • che in data 7/6/2005 i signori E.B. e M.B. hanno acquistato l’alloggio dove attualmente risiedono, censito al catasto del Comune di Marcon (VE) al Foglio 6, mappale 739, sub.10 e sub 25, e che tale alloggio rispetta i requisiti indicati dal bando;
  • che in data 26/02/2007 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo con cui è stato posto il vincolo decennale all’abitazione suddetta;

Considerato

  • che con nota inviata via pec alla Direzione Servizi Sociali in data 25 maggio 2016, registrata al prot. n. 205936 del 25/5/2016, i signori E.B. e M.B. hanno chiesto l’autorizzazione alla vendita dell’immobile di cui sopra, in deroga al vincolo decennale d’inalienabilità, per aumento del nucleo familiare e conseguente sovraffollamento e si sono impegnati ad acquistare una nuova abitazione;
  • che in allegato alla stessa nota è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, con cui si dichiara che il nucleo familiare è oggi composto da 4 persone;
  • che successivamente in data 8 giugno 2016 è stata inviata l’autocertificazione della superficie abitabile dell’immobile, registrata al prot. n. 223589 del 8/7/2016, da cui si evince che la superficie utile è pari a mq. 45,36 quindi inferiore a mq 59,50;

Visto

  • il caso di cui alla lett. b) della DGR n. 1731/2008 dove si afferma che l’autorizzazione alla vendita può essere richiesta, tra le altre motivazioni, per “aumento del nucleo familiare e conseguente sovraffollamento: si intende sovraffollato l’alloggio la cui superficie utile risulta inferiore al 70% dei valori di cui al comma 3 dell’art. 9 della l.r. n. 10/96) - inferiore a mq 59,50 per 4 persone”;

Rilevato

  • che la DGR n. 1731/2008 delega la Direzione Servizi Sociali (già Sezione Servizi Sociali) la valutazione delle richieste pervenute e, se rispettati i criteri, di procedere all’autorizzazione alla vendita;
  • che la stessa DGR, al punto 2 del deliberato, consente il mantenimento delle agevolazioni di cui alle DGR n. 1136/2004 e n. 3191/2005 in capo ai beneficiari che in seguito alla vendita anticipata rispettino le seguenti condizioni:
  1. “procedano ad un nuovo acquisto d’abitazione;
  2. il nuovo immobile non abbia le caratteristiche dell’abitazione di lusso ai sensi del D.M. n. 1072 del 02/08/1969;
  3. il vincolo decennale d’inalienabilità dell’abitazione sia riportato nel nuovo atto d’acquisto a decorrere dalla data del primo atto di acquisto;
  4. siano salvaguardate le condizioni e le finalità per cui è stato concesso l’aiuto finanziario alla coppia” ;
  • che si rende necessario, al fine di rendere compiuta la disposizione del punto 1. di cui sopra, fissare il termine di un anno dalla notifica del presente atto, per la trasmissione alla Regione dell’atto di acquisto della nuova abitazione, termine ritenuto sufficiente per dare definizione alla situazione giuridica pendente.

decreta

  1. di autorizzare i signori E.B. e M.B., in virtù della DGR n. 1731/2008, lett. b) alla vendita anticipata dell’immobile acquistato con le agevolazioni di cui alla DGR n. 3191/2005, in deroga al vincolo decennale d’inalienabilità;
  2. di richiedere, al fine di consentire il mantenimento del contributo di cui alla DGR n. 3191/2005 attraverso la verifica delle condizioni di cui al punto 2 del deliberato della DGR n. 1731/2008, copia del nuovo atto notarile di compravendita che andrà trasmesso alla Regione del Veneto entro un anno dalla notifica del presente atto;
  3. di rammentare che ai sensi del punto 3 del dispositivo della DGR n. 1731/2008 si procederà alla revoca del contributo e alle procedure per il rimborso dello stesso, maggiorato degli interessi legali, qualora anche una sola delle condizioni di cui al punto 2 del deliberato della DGR n. 1731/2008 non fosse rispettata;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di stabilire che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notificazione;
  7. di notificare il presente decreto dirigenziale ai signori E.B. e M.B.;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Antonella Pinzauti

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