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Bur n. 78 del 12 agosto 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 5 del 22 luglio 2016

Rinnovo e autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli imnpianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonchè all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato. Modifica urgente al Decreto Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29.06.2016

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a  modificare il decreto di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato, emessa con Decreto Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016, a seguito di precisazioni e sollecitazioni espresse dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 0013824. del 20/07/2016.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Consorzio A.RI.C.A. - Richiesta rinnovo autorizzazione prot. n. 82 del 29/06/2015, acquisita dalla Regione Veneto in data 02/07/2015 con proprio prot. n. 272357.
Decreto Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016.
Nota n. 0013824. del 20/07/2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Direttore

(1) VISTAla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

(2) VISTAla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

(3) VISTOil Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

(4) VISTIin particolare gli articoli 101 e 105 del succitato Decreto Legislativo n. 152 inerenti rispettivamente i “Criteri generali della disciplina degli scarichi” e gli  “Scarichi in acque superficiali”;

(5) VISTA la Direttiva comunitaria 2013/39/UE, che modifica le precedenti (in particolare la Direttiva 2008/105/CE) e introduce Standard di Qualità Ambientale (SQA) per nuove sostanze prioritarie, tra le quali il PFOS, identificato come “sostanza pericolosa prioritaria”;

(6) VISTO il D.Lgs n. 172 del 13 ottobre 2015 “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”, che provvede a definiregli Standard di Qualità Ambientale (SQA) come media annua e come concentrazione massima ammissibile (SQA-MA e SQA-CMA) per i seguenti cinque composti della famiglia delle sostanze PFAS, appartenenti all’elenco degli inquinanti specifici da monitorare a supporto della determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici:PFBA, PFPeA, PFHxA, PFBS e PFOA;

(7) VISTE in particolare le tabelle 1A e 1B allegate al succitato Decreto Legislativo;

(8) VISTOl’ “Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino” del 05/12/2005 tra Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto, Province interessate, Autorità d’ambito territoriale ottimale (ora Consigli di Bacino) competenti territorialmente, Associazioni di categoria, Autorità di Bacino competenti territorialmente, Comuni interessati, volto a definire puntualmente gli impegni finanziari e temporali per proseguire nella azione di disinquinamento del Fratta-Gorzone;

(9) VISTA la Legge Regionale n. 33del 16 aprile 1985 recante “Norme per la tutela dell’ambiente”, e successive modifiche ed integrazioni;

(10) VISTOin particolare l’ Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate -, introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2009 che ha provveduto a modificare ed integrare la succitata Legge Regionale n. 33/85 e che così recita:

“1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.

2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al comma 1, d’intesa con le province interessate.

3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte di una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.

4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, da comma 6 bis del medesimo articolo 14 ter.”;

(11) CONSIDERATO che lo scarico avviene in comune di Cologna Veneta in provincia di Verona mentre i cinque impianti recapitanti nel collettore sono tutti ubicati in provincia di Vicenza;

(12) VISTOil proprio decreto n. 110 del 22 giugno 2012con il quale è stata rilasciata al Sig. Antonio Fracasso in qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), l’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso;

(13) VISTO il proprio decreto n. 176 del 17 settembre 2012con cui è stata modificata la titolarità della succitata autorizzazione a seguito della variazione del Presidente e legale rappresentante del Consorzio A.Ri.C.A.;

(14) VISTO il proprio decreto n. 59 del 23 novembre 2015con cui è stata ulteriormente modificata la titolarità della succitata autorizzazione a seguito della variazione del Presidente e legale rappresentante del Consorzio A.RI.C.A.;

(15) VISTAla nota del Consorzio A.Ri.C.A. prot. n. 82 del 29/06/2015, acquisita dalla Regione Veneto in data 02/07/2015 con proprio prot. n. 272357 avente ad oggetto “Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali del collettore ARICA. Punto 2 del Decreto n. 110 del 22/06/2012”;

(16) VISTAla riunione preparatoria convocata dalla Sezione Tutela Ambiente in data 28/01/2016, cui hanno partecipato la Provincia di Vicenza, il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, il Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” e ARPA Veneto (Dipartimenti Provinciali di Verona e Vicenza e Servizio Acque Interne), nell’ambito della quale si è avviato, con gli organi di controllo ed i soggetti preposti alla pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, un tavolo di confronto e discussione sulle eventuali criticità riscontrate nel corso del periodo di validità dell’attuale autorizzazione e si sono raccolti elementi utili alla formazione del provvedimento di rinnovo;

(17) VISTO il verbale della succitata riunione dell’ 08/02/2016 approvato dai partecipanti;

(18) VISTA la seconda riunione preparatoria convocata dalla Sezione Tutela Ambiente in data 03/03/2016 presso la sede della provincia di Verona cui hanno partecipatola Provincia di Verona, il Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” , ARPA Veneto (Dipartimenti Provinciali di Verona e Vicenza e Servizio Acque Interne) ed il Consorzio A.Ri.C.A., quest’ultimo invitato ad inizio riunione per fornire eventuali chiarimenti agli Enti convenuti;

(19) VISTO il verbale della succitata riunione del 15/03/2016 approvato dai partecipanti;

(20) VISTA la nota prot. n. 172457 del 03/05/2016 con cui la Regione Veneto – Sezione Tutela Ambiente - provvedeva a richiedere alle Provincie di Verona e Vicenza parere ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5.1 della legge Regionale n. 33/85;

(21) VISTA la nota della Provincia di Verona – Settore Ambiente – Servizio Difesa Suolo – Unità Operativa Tutela delle Acque - prot. n. 47166 del 08/06/2016 acquisita al protocollo della Regione Veneto – Settore Tutela Ambiente - con n. 225263 del 09/06/2016 con cui la suddetta Provincia comunica che “non si ravvisano motivi ostativi al rinnovo così come predisposto da codesto Ente. Inoltre, si rileva l’opportunità di osservare quanto emerso in sede di riunione preparatoria svoltasi in data 3 marzo 2016 e, in particolare, di tenere con in merito ai limiti per i PFAS allo scarico e agli aspetti di tutela ambientale, delle indicazioni contenute nel parere tecnico-scientifico redatto dall’ISS prot. n. 9818 del 6 aprile 2016” ;

(22) VISTA la nota della Provincia di Vicenza – Area Servizi al cittadino e al territorio – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio - prot. n. 38615 del 07/06/2016 acquisita al protocollo della Regione Veneto – Settore Tutela Ambiente con n. 223140 del 08/06/2016 con cui la suddetta Provincia in riferimento alla richiesta di parere da parte della Regione Veneto sul rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A. e all’allegata bozza di documento comunica che “ferme restando le valutazioni di competenza, che codesta struttura vorrà effettuare in merito, non si rilevano condizioni ostative al recepimento del documento” ;

(23) VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05/11/2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 08/12/2009 e le successive modifiche ed integrazioni;

(24) VISTE le comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, dalle quali le Strutture regionali per la Tutela dell’Ambiente e per la Sanità hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni punti pubblici di erogazione delle acque potabili nella provincia di Vicenza e comuni limitrofi;

(25) VISTA la D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013 “Istituzione della Commissione tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, e per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica”;

(26) VISTA la DGR n. 619 del 29/04/2014 “Variazione della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e Comuni limitrofi, e per la formulazione di proposte in ordine alla tutela della salute pubblica. Parziale modifica della D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013”;

(27) VISTA la DGR n. 248 del 08/03/2016 “Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). Parziale modifica della DGR n. 619 del 29/04/2014”;

(28) VISTA la nota dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016 avente ad oggetto “Acque reflue e limiti agli scarichi per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)” con cui lo stesso istituto ha proposto al MATTM che i valori provvisori di concentrazione limite dei composti PFAS per gli scarichi delle acque reflue in acque superficiali, in ragione della necessità di raggiungere gli Standard di Qualità Ambientale fissati dal D.Lgs 172/2015, siano assunti pari a quelli già definiti come livelli di performance per le acque potabili;

(29) VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare avente ad oggetto “Presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e comuni limitrofi. Richiesta di chiarimenti in ordine alla definizione delle concentrazioni limite per gli scarichi di cui alla nota prot. n. 9818 del 6/04/2016 dell’istituto Superiore di sanità. Rif. nota142712 del 12/04/2016”;

(30) VISTA la nota prot. 264084 del 07/07/20106 della Sezione Tutela Ambiente, avente ad oggetto “Presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e comuni limitrofi. Definizione di limiti allo scarico. Riscontro nota MATTM prot. N. 8584/STA del 11.05.2016. Trasmissione del Decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente, n. 37 del 29/06/2016”;

(31) VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0013824 del 20/07/2016 avente ad oggetto “Presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque potabili e nelle acque superficiali della provincia di Vicenza e comuni limitrofi. Riscontro alla nota prot. 264084 del 1/07/2016 di trasmissione del Decreto del Direttore della Sezione Tutela Ambiente, n. 37 del 29/06/2016.”;

(32) PRESO ATTO che nella succitata nota il Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque dello stesso Ministero ribadisce la “necessità di applicare sin dall’inizio della validità dell’autorizzazione i valori limite proposti dall’istituto superiore di Sanità” con riguardo ai limiti allo scarico del Collettore A.Ri.C.A. in acque superficiali, fornendo quindi una interpretazione autorevole della normativa vigente che porta alla immediata applicabilità dei valori proposti dall’ISS per i composti perfluoroalchilici;

(33) RITENUTO pertanto di dover adeguare la formulazione dei limiti allo scarico espressi con l’autorizzazione allo scarico rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016, segnatamente per le sostanze perfluoroalchilico derivate, in ragione della posizione espressa dalla Autorità Nazionale titolare della competenza primaria in materia di fissazione di limiti agli scarichi in acque superficiali;

(34) RITENUTO di mantenere invariato e valido ogni altro elemento autorizzatorio previsto dal Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016;

(35) RITENUTO di dover procedere ad una revisione anticipata dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi del punto 11 del dispositivo del succitato Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016;

(36) RITENUTO di rilasciare, a parziale modifica del succitato Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016, la presente autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all’esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato, per un periodo di anni 4 a partire dalla data di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata del presente Decreto fino al 30/06/2020, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

1.  sono annullati i punti n. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016, rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), concernente il rinnovo dell’ autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso;

2.   Per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) dovranno adottarsi le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni in uscita allo scarico;

3.   Per le sostanze di cui al precedente punto 2, vista la nota n. 0013824 del 20/07/2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che impone di rispettare fin da subito i limiti allo scarico proposti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota prot. 0009818 del 06/04/2016, lo scarico dovrà rispettare, in via provvisoria, i seguenti valori limite di performance tecnologica:

      Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS) ≤ 0,03 µg/litro;

      Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) ≤ 0,5 µg/litro;

      Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,5 µg/litro;

      Acido Perfluoro Butan Sulfonato (PFBS) ≤ 0,5 µg/litro;

      somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,5 µg/litro;

4.   In ogni caso, in ragione di evidenti conclamate condizioni che mutino la necessità di adeguamento alla determinazione del MATTM che impone il rispetto immediato dei limiti descritti al precedente punto 3, ovvero in ragione dell’introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 3, la Regione Veneto potrà provvedere ad una revisione anticipata dell’autorizzazione;

5.   La Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno semestrale, del rispetto degli obiettivi riguardanti le concentrazioni allo scarico delle sostanze di cui al punto 3. Tale verifica verrà sottoposta alla Commissione Tecnica per la valutazione della problematica della presenza di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) di cui alla DGR n. 248 del 08/03/2016 che potrà avvalersi, per le valutazioni sotto il profilo sanitario, dell’ISS;

6.   I limiti di cui al pt. 3 hanno un valore provvisorio, come ribadito dall’ISS nella propria proposta inviata con nota prot. 0009818 del 06/04/2016 e si riferiscono alla media calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni ARPAV riferiti all'anno solare precedente. La prima media verrà calcolata sui valori dell’anno 2016 come valori di riferimento;

7.   Restano validi i punti n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, del dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016, per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto;

8.   La presente autorizzazione ha validità a partire dalla data di notifica a mezzo Posta Elettronica certificata del presente Decreto fino al 30/06/2020 incluso e la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

9.   Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, al Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, al Consiglio di Bacino “Veronese”, al Consorzio L.E.B. e alla Sezione di Bacino Idrografico Adige-Po – Sezione di Verona;

10.  Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11.  Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;

12.  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

Alessandro Benassi

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