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Bur n. 78 del 12 agosto 2016


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 8 del 27 luglio 2016

Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016. Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fissa la data di inizio della vendemmia delle uve atte a produrre le diverse tipologie di vini, nonché le date entro le quali devono concludersi le fermentazioni e le rifermentazioni. Prevede altresì per alcune tipologie di vino a DOP e a IGP deroghe sia per le fermentazioni sia per le rifermentazioni.

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2016/2017, decorre dal 16 agosto 2016 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;
  2. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;
  3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2016, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei diversi tipi di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successiva frizzantatura;
  4. di consentire, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali assimilabili ai vini ottenuti da uve in parte o in toto appassite oppure da vendemmie tardive, così come regolamentate dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche venete, le fermentazioni e le rifermentazioni fino al 31 marzo 2017, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

vini

fino al

“Breganze” Torcolato

31 maggio 2017

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona

31 agosto 2017

“Recito della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” e “Valpolicella” ripasso

30 aprile 2017

“Recioto di Soave”

30 aprile 2017

“Recioto di Gambellara”

30 aprile 2017

“Gambellara” classico Vinsanto

31 maggio 2017

 

  1. di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  4. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nei seguenti siti della Regione del Veneto:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale;
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.                                                    

Alberto Zannol

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